Aumento del 30% dell’importo della maxi sanzione per lavoro nero e delle somme aggiuntive in caso di richiesta di revoca del provvedimento di sospensione dell’attività produttiva.

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salva italiaMISURE DI CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE

L’art. 14, comma 1, lett. a) del Decreto “Destinazione Italia” stabilisce l’aumento del 30% delle sanzioni amministrative previste in caso di impiego di lavoratori irregolari (art. 3, DL n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002).
In relazione alle sanzioni amministrative in oggetto, lo stesso art. 14, comma 1, lett. a) esclude ora espressamente la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 124/2004 in precedenza ammessa.
In sostanza, la norma ora esclude espressamente la possibilità per il trasgressore di:
> regolarizzare il periodo di lavoro nero a seguito della diffida impartita dal personale ispettivo,
> essere conseguentemente ammesso a pagare un importo pari al minimo della sanzione stabilita dalla legge tra un minimo ed un massimo ed un quarto della maggiorazione stabilita in misura fissa.

Si riepilogano di seguito gli importi delle sanzioni amministrative applicabili in caso di impiego di lavoratori irregolari (senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato):

Fino al 23.12.2013:
– Procedura di diffida ammessa: da euro 1500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo;
– Procedura di diffida ammessa: da euro 1000 a euro 8000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciscuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo

Dal 24.12.2013
– Procedura di diffida non ammessa: da euro 1950 a euro 15.600 per ciscun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 per ciscuna giornata di lavoro effettivo
– Procedura di diffida non ammessa: da euro 1300 a euro 10.400 per ciscun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 39 per ciscuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto “Destinazione Italia”, il Ministero del Lavoro, nella Lettera circolare n. 22277 del 27 dicembre 2013, ha fornito le prime indicazioni in merito alle modifiche apportate al regime sanzionatorio previsto per l’impiego di lavoratori irregolari.
In particolare, il Ministero ha precisato che, in relazione all’impiego di lavoratori “in nero” anteriore al 24 dicembre, le violazioni saranno soggette alla disciplina previgente. In altri termini, per dette violazioni:
> si dovranno applicare gli importi sanzionatori non maggiorati
> si potrà accedere alla procedura della diffida di cui all’art. 13, D.Lgs n. 124/2004
ciò indipendentemente dalla data dell’accertamento della violazione e/o di notificazione del provvedimento.
In relazione, invece, alle violazioni realizzate a partire dal 24 dicembre 2013, il Ministero, nella Lettera circolare n. 22277/2013, invita il proprio personale ispettivo a posticipare la notificazione dei relativi
verbali successivamente alla conversione in legge del Decreto “Destinazione Italia”.

Sospensione attività imprenditoriale

L’art. 14, comma 1, lett. a) del Decreto “Destinazione Italia” dispone anche l’aumento del 30% dell’importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro laddove riscontri l’impiego di personale “in nero” in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro (art. 14, comma 4, lettera c), D.Lgs n. 81/2008) nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Si tratta delle somme aggiuntive che il destinatario del provvedimento di sospensione è tenuto a corrispondere all’Erario per ottenere la revoca del provvedimento stesso.

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto “Destinazione Italia”, a partire dal 24 dicembre 2013, la revoca del provvedimento è, dunque, subordinata:
> in presenza di lavoratori irregolari:
–  alla regolarizzazione degli stessi (art. 14, comma 4, lett. a), D.Lgs n. 81/2008) e
–  al pagamento della somma aggiuntiva di 1.950 euro (art. 14, comma 4, lett. c), D.Lgs n.
81/2008);
> in presenza di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in presenza di lavoratori irregolari:
–  all’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro (art. 14, comma 4 lett. b), D.Lgs n. 81/2008) e
–  al pagamento della somma aggiuntiva di 3.250 euro (art. 14, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008.
A tale riguardo, il Ministero del Lavoro nella Lettera circolare n. 22277/2013 ha chiarito che trattandosi di somme aggiuntive (e non sanzioni in senso stretto) le stesse devono essere applicate alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre 2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.

Articolo a cura dello Studio Batini Colombo Saottini

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