Modifiche con il Decreto crescita alla disciplina delle fonti rinnovabili.

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Scambio sul posto

In sede di conversione in legge viene introdotto l’art.25-bis con cui è previsto che, entro 90 giorni a decorrere dal 21 agosto e con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015, l’AEEG provvederà alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive.

Rimodulazione tariffe incentivanti in sede di conversione è stato integralmente riscritto l’art.26 disciplinante la revisione delle tariffe incentivanti erogate per gli impianti fotovoltaici. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell’operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:

• la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all’Allegato 2 al DL 91/14;

• fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione dell’incentivo ridotto rispetto all’attuale e un secondo periodo di fruizione dell’incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Mise, da emanare entro il 1° ottobre 2014;

• fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell’incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:
— 6% per gli impianti aventi potenza nominale compresa tra i 200 kW e i 500 kW;
— 7% per gli impianti aventi potenza nominale compresa tra i 500 kW e i 900 kW;
— 8% per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW.
In assenza di comunicazione da parte dell’operatore il GSE applica l’opzione 3.

Semplificazione delle procedure autorizzative

Con decorrenza 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sono effettuate utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA.
In particolare, con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, il modulo contiene esclusivamente:

• i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l’indirizzo dell’immobile e la descrizione sommaria dell’intervento;

• la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell’intervento alla regola d’arte e alle normative di settore.

Ulteriori semplificazioni sono previste per quanto concerne la richiesta di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, per le quali si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6.

Oneri di gestione GSE

Con l’articolo 25 è previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2015 gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, incluse quelle in corso con esclusione degli impianti destinati all’autoconsumo entro i 3 kW. Gli importi saranno validi per un triennio e determinati dal MiSe su proposta del GSE.

Decreto crescita – Articoli 25-bis, 26 e 30

 

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