Istituito un contributo in forma di credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato

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giovani-lavoroL’articolo 24 del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 istituisce un contributo, concesso sotto forma di credito di imposta, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di “personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia; personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all’Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo”.

Chi detta le modalità di fruizione

Il decreto 23 ottobre 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, all’art. 4 disciplina le modalità di fruizione del credito di imposta:

1. L’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità, viene indicato dall’impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è maturato.

2. Il contributo sotto forma di credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia“.

Provvedimento del 16 febbraio 2015 n. 21900

Con il presente provvedimento l’Agenzia delle Entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, l’importo dell’agevolazione utilizzato. Se lo stesso risulta superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso all’impresa (al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati), il relativo modello F24 sarà scartato e i pagamenti si considereranno non effettuati.

Ma quale codice tributo devo utilizzare per procedere alla compensazione?

Con Risoluzione 18/E del 16 febbraio 2015 l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo
“6847” denominato “credito di imposta a favore delle imprese per le assunzioni a tempo
indeterminato di personale altamente qualificato – art. 24, del dl n. 83/2012”.

Articolo a cura di:

Studio BATINI COLOMBO SAOTTINI

Dottori Commercialisti / Avvocati / Consulenti del Lavoro

www.studio-bcs.com

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