Sottoscritta una convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ed assistenza integrativa di cui al ccnl del 16 luglio 2013, sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico

Servizio aggiornamento gratuito a disposizione degli utenti registrati di Unione Consulenti.

ContributiIn data 14 marzo 2014, è stata sottoscritta una convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico (FIDALDO), l’Associazione Nazionale Datori di lavoro domestico (DOMINA), la Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (FILCAMS-CGIL), la Federazione Italiana Sindacati Addetti ai servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT-CISL), l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTUCS-UIL), la Federazione Sindacale dei Lavoratori a servizio dell’uomo (FEDERCOLF) e il Fondo Colf per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ed assistenza integrativa previsti dal CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, stipulato in data 16 luglio 2013  tra le stesse OO.SS., e dovuti dai datori di lavoro appartenenti alle categorie rappresentate dalle Organizzazioni firmatarie del contratto stesso e dai lavoratori da loro dipendenti.

Si illustrano, di seguito, i punti salienti.

1.  La Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico (FIDALDO), l’Associazione Nazionale Datori di lavoro domestico (DOMINA), la Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (FILCAMS-CGIL), la Federazione Italiana Sindacati Addetti ai servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT-CISL), l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTUCS-UIL), la Federazione Sindacale dei Lavoratori a servizio dell’uomo (FEDERCOLF) affidano all’INPS la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ed assistenza integrativa previsti dal CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, stipulato in data 16 luglio 2013 tra le stesse OO.SS., e dovuti dai datori di lavoro appartenenti alle categorie rappresentate dalle Organizzazioni firmatarie del contratto stesso e dai lavoratori da loro dipendenti.

2.  I datori di lavoro provvederanno a trattenere le quote a carico dei propri dipendenti e a versare l’importo complessivo all’INPS secondo le modalità stabilite dalla convenzione.

La riscossione dei contributi avverrà unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali obbligatori con le procedure, le modalità e i tempi previsti per questi ultimi.

A tal fine i datori di lavoro domestico appartenenti alle categorie rappresentate  dalle Organizzazioni firmatarie del contratto collettivo summenzionato, indicheranno per ciascun versamento, e in relazione alla modalità di pagamento prescelto, il codice assegnato dall’INPS al FONDO COLF e il relativo importo, autorizzando in tal modo l’INPS ad imputare tali somme a titolo di contributo di assistenza contrattuale, da versare al FONDO COLF.

3.  Il codice assegnato è “F2”.

4.  E’ escluso, per l’INPS, qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.
L’Istituto non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente al versamento dei contributi oggetto della presente convenzione.

5.  Sarà cura delle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie della presente convenzione portare a conoscenza dei propri associati datori di lavoro domestico il codice assegnato dall’INPS, nonché l’ammontare del contributo da versare. Le Organizzazioni, si impegnano, inoltre, a portare a conoscenza degli associati, ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.

6.  Le OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie della convenzione e il FONDO COLF si impegnano a corrispondere all’Istituto le spese affrontate per l’espletamento del servizio di riscossione.

Il costo unitario di gestione individuato dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi di cui all’art. 1 è stato determinato sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2011 ed è pari a € 0,16 per singola trasmissione di pagamento trimestrale.

Per la fornitura dei dati previsti dall’articolo 6 della convenzione (dati di rendicontazione), FONDO COLF è tenuto altresì al rimborso dei costi di implementazione e gestione delle procedure informatiche, quantificati, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2011, come segue:
Costo complessivo una tantum:  € 7.044,80
Costo annuale di esercizio:  € 2.641,8

7.  I sopraindicati costi di implementazione e gestione delle procedure informatiche dovranno essere corrisposti dal FONDO COLF a seguito di richiesta da parte della Direzione generale.

Gli stessi costi verranno ricalcolati dall’Istituto e ripartiti, al termine di ciascun anno,  in base al numero dei sottoscrittori.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r ovvero a mezzo posta elettronica certificata, a seguito della quale le OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente negozio giuridico hanno facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

8.  La convenzione allegata avrà validità triennale dalla data di sottoscrizione.
La richiesta di rinnovo da parte delle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie della convenzione, dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

9.  La sede legale del FONDO COLF è in Roma (RM), Via Borgognona 47.

Ai fini della rilevazione contabile della riscossione e del conseguente accredito al FONDO COLF dei contributi di assistenza contrattuale versati dai datori di lavoro a favore delle suddette Organizzazioni, si richiamano le istruzioni procedurali e contabili emanate con messaggio prot. n. 26022 del 15/10/2010. Similmente, anche i costi di gestione dovranno essere contabilizzati al conto già in uso GPA24042.

Articolo tratto dal sito dell’INPS

Per avere ulteriori informazioni vi ricordiamo che è disponibile il servizio professionale di risposta ai quesiti personali: Richiedi un parere all’esperto