Il contratto di somministrazione (o fornitura) è sovente utilizzato dalle imprese al fine di soddisfare lo specifico interesse di rifornire altre aziende o privati di beni materiali in maniera duratura.

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Si tratta di uno specifico strumento di circolazione di cose in base al quale una parte detta somministrante si obbliga dietro corrispettivo di un prezzo ad eseguire a favore di un’altra detta somministrato prestazioni periodiche o continuative di beni. 

L’interesse del somministrato non è difatti quello di ottenere una prestazione complessiva ma di riceverne diverse e frazionate nel tempo in relazione al ripetersi dei suoi bisogni, e questo qualifica la somministrazione come contratto di durata. 

L’entità della fornitura viene sancita dall’accordo delle parti oppure in base a quelle che è il normale fabbisogno del somministrato indicando il limite minimo e massimo; può aversi anche “a piacere” dove la quantità di beni è quantificata secondo la richiesta discrezionale del somministrato. 

Per quel che concerne la determinazione del prezzo questa avviene secondo le norme sulla vendita se non è diversamente pattuito e viene corrisposto all’atto delle singole prestazioni se sono periodiche oppure in base a delle scadenze se risultano continuative. 

Alcuni degli elementi caratteristici della somministrazione sembrano accostarla ad altre tipologie negoziali quali l’appalto di servizi e la vendita a consegne ripartite. 

Si distingue dall’appalto di servizi dove le prestazioni hanno il medesimo carattere della continuità e della periodicità ma il contenuto del contratto ha per oggetto la fornitura di servizi e non di cose. 

Mentre nella vendita a consegne ripartite la periodicità o la continuità delle prestazioni non assumono un ruolo di elemento essenziale nell’alveo del regolamento patrizio. 

Significativa applicazioni incontrano per le peculiarità del contratto, il diritto di recesso e quello alla risoluzione. 

Il diritto di recesso può essere esercitato da ciascuna delle parti quando il contratto è a tempo indeterminato con un preavviso comunicato all’altra parte secondo il termine pattuito, oppure in mancanza secondo gli usi. 

La risoluzione del negozio si può domandare qualora l’inadempimento di una dei contraenti è di notevole importanza, e deve essere idonea a menomare la fiducia nella esattezza delle successive scadenze; considerato inoltre che si tratta di un contratto di durata lo scioglimento anticipato dal vincolo patrizio ( e lo stesso discorso vale anche per il recesso) non ha effetti per le prestazioni che sono state eseguite in precedenza in quanto sono autonome ed indipendenti rispetto alle altre.Questo è un ulteriore elemento di differenziazione rispetto alla vendita a consegne ripartite dove vi è una unica prestazione, e le diverse consegne che si susseguono riguardano il momento esecutivo del negozio. 

Solitamente tra le parti si vengono ad instaurare rapporti durevoli il cui mantenimento riveste una notevole importanza per entrambi i contraenti, in quanto il somministrante sa di poter fare affidamento sul collocamento in futuro dei proprio prodotti mentre il somministrato può contare su di una garantita fornitura di beni.Proprio allo scopo di rafforzare le posizioni di entrambi i contraenti si è soliti inserire nel contratto clausole di esclusiva per il periodo di durata del rapporto oppure per assicurare una posizione di preferenza al momento della sottoscrizione del successivo contratto. 

Una particolare applicazione del contratto di fornitura si verifica nel rapporto tra il produttore industriale ( nel ruolo di somministrante) ed il rivenditore di prodotti ( che assume la posizione di somministrato).
Accade che il primo solitamente non intende assumersi i rischi e i costi della distribuzione dei suoi prodotti che vengono addossati pertanto al rivenditore-somministrato. 

Articolo a cura del Dott. Alessandro Allaria di Napoli
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