Mentre finora il padre poteva utilizzare il congedo solo nel caso in cui la madre della propria figlia o del proprio figlio fosse una lavoratrice subordinata che vi rinunciasse, ora, con la nuova legge, il padre ha un proprio diritto al congedo a prescindere dalla situazione della madre. Questo significa che la madre può essere una: lavoratrice autonoma, libera professionista, collaboratrice, casalinga, studentessa, disoccupata, …

La durata massima del congedo del padre è di 6 mesi, elevabile a 7 (se la madre non supera i 4 mesi). 
L’utilizzazione del congedo va coordinata con quello della madre lavoratrice subordinata, dato che la coppia può sommare al massimo 10 mesi di assenza, da usufruire anche contemporaneamente.

Il periodo cumulativo diventa di 11 mesi se il congedo di cura è utilizzato dal padre lavoratore subordinato per almeno 3 mesi (ad esempio: 5 mesi per il padre e 6 per la madre, 7 per il padre e 4 per la madre).

Si può scegliere di utilizzare questo congedo mentre l’altro genitore usufruisce di un altro (esempio: congedo parentale del padre e riposi giornalieri della madre, ma anche congedo parentale del padre e congedo di maternità).
Quindi il padre può iniziare a godere del congedo parentale fin dalla nascita della figlia/figlio in contemporanea con il congedo di maternità della madre.

Se il padre è – o diventa – un single gli spettano per intero i 10 mesi.

Si rientra in tale condizione in caso di morte della madre, o di abbandono della figlia o del figlio da parte della madre, o di affidamento della figlia o del figlio solo al padre, risultante da un provvedimento formale.

Il congedo può essere utilizzato per intero o per frazioni di tempo. Non è stabilita una durata minima, ma è necessaria l’alternanza tra congedo e lavoro.

Salvo casi di oggettiva impossibilità, deve essere dato preavviso al datore di lavoro di almeno 15 giorni. I contratti collettivi stabiliranno modalità e criteri del preavviso.

Mentre finora il congedo doveva essere utilizzato entro il 1° anno di vita della figlia o del figlio, ora la durata è molto più lunga: fino agli 8 anni. 
Questo significa, ad esempio, che il padre, che con la vecchia disciplina non poteva chiedere l’astensione facoltativa, può ora utilizzare il congedo parentale (fino a 10 mesi, se single) o che, in caso la madre abbia già goduto dei 6 mesi di astensione facoltativa, può utilizzare, se la figlia o il figlio non hanno ancora 8 anni, la parte supplementare di mesi (al massimo 5 mesi) prevista da questa legge.

L’età di riferimento della figlia o del figlio è diversa nel caso di adozione – affidamento.

La copertura economica resta fissata nella misura corrispondente al 30% della retribuzione. Nelle Pubbliche Amministrazioni la contrattazione di comparto prevede la copertura retributiva dei primi 30 giorni. Se il contratto prevede che questo beneficio si applichi solo nel corso del primo anno di vita della figlia o del figlio, questo è il limite temporale di fruizione; se il contratto fa rinvio alla disciplina legislativa, il limite si sposta ai primi 3 anni della bambina e del bambino. La Circolare della Funzione Pubblica n. 14/2000 precisa che nell’ipotesi in cui entrambi i genitori siano dipendenti di Pubblica Amministrazione “il numero massimo dei giorni retribuiti per intero non può essere superiore a 30”. 
Se il padre ha un reddito superiore alla soglia individuale di reddito annua (pari a 2.5 volte la pensione sociale), la copertura economica si limita a 6 mesi entro i 3 anni di vita della figlia o del figlio. Se ha un reddito inferiore, la copertura economica riguarda l’intero periodo di congedo fino agli 8 anni di vita.

Per la copertura delle spese è possibile chiedere la anticipazione del T.F.R.

I periodi di congedo danno diritto a copertura previdenziale e a una quasi completa computabilità nell’anzianità di servizio.

I congedi parentali sono un diritto di tutte i lavoratori subordinati, a prescindere dalla tipologia lavorativa (tipica – atipica). 
Sono esclusi solo i lavoratori a domicilio e i lavoratori domestici. 
In attesa della revisione della modulistica, la circolare Inps n. 109/2000 indica i documenti che vanno allegati alla domanda.

Fonte: Dipartimento per gli Affari Sociali, 2001

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