Il regime Patrimoniale della famiglia
Successivamente alla riforma del diritto di famiglia del 1975, il regime legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla COMUNIONE DEI BENI. 
I coniugi possono derogare, in qualsiasi momento, al regime legale di comunione mediante una convenzione matrimoniale (che deve essere stipulato per atto pubblico a pena di nullità), accordandosi per un regime patrimoniale di SEPARAZIONE DEI BENI, di COMUNIONE CONVENZIONALE ovvero per la costituzione di un FONDO PATRIMONIALE. 
La scelta del regime di separazione può essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio. 
Indipendentemente da detti accordi i coniugi non possono derogare ai diritti e ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio e specificatamente ai doveri patrimoniali di contribuire ai bisogni della famiglia, di mantenere/concorrere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo. 

La Comunione Legale 
Come detto in mancanza di diversa convenzione , i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono disciplinati dalle regole della comunione legale. 

Quali sono i beni che formano oggetto della comunione legale? 
Rientrano automaticamente nella comunione (così detta comunione immediata): 
a) i beni acquistati dai due coniugi insieme o separatamente durante il patrimonio (ad esclusione dei beni personali) 
b) le aziende gestite da entrambi i coniugi e, costituite dopo il matrimonio. Nel caso di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Esistono poi una serie di beni che, durante il matrimonio, appartengono al coniuge che li ha percepiti, e solo se non consumati al momento dello scioglimento della comunione, sono divisi in parti uguali tra i coniugi (così detta comunione del residuo) e sono: 
a) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, 
b) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi 
c) i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio
d) gli incrementi derivanti dall’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita prima del matrimonio. 

Non cadono in comunione i beni personali di ciascun coniuge: 
a) i beni acquistati dal coniuge prima del matrimonio;
b) i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione;
c) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinenti alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
d) i beni di uso strettamene personale di ciascun coniuge;
e) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione; 
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali o col loro scambio.
NOTA BENE: qualora i beni indicati alle lettere d); e) e f) fossero beni immobili o mobili registrati, il loro acquisto, pur avvenuto in costanza di matrimonio, sarà escluso dalla comunione, solo qualora lo stesso risulti dall’atto di acquisto al quale sia stato parte anche l’altro coniuge.

Scritto dallo Studio dell’Avvocato Irene Brolo, esperta in diritto di Famiglia

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