Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 17 novembre 2006 un disegno di legge per contrastare lo sfruttamento della manodopera di stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale. Pene molto pesanti, arresti da 3 a 8 anni e multe fino a 9000 euro per ogni occupato irregolare.

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Con questo disegno di legge si vuole colpire con durezza il caporalato e l’indegno fenomeno dello sfruttamento lavorativo degli stranieri che in alcuni settori rappresenta una vera e propria forma di nuova schiavitù. 

La possibilità, già prevista dall’ordinamento, che allo straniero venga concesso uno speciale permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, quando emergano concreti pericoli per la sua incolumità, viene integrata con una più puntuale individuazione della fattispecie di reato per grave sfruttamento di manodopera (retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali, sistematiche e gravi violazioni della disciplina in materia di orario di lavoro e riposo settimanale, gravi violazioni dei requisiti di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro). 

Chi recluta manodopera ovvero organizza l’attività lavorativa mediante violenza, minaccia, intimidazione o grave sfruttamento sarà punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa di 9000 euro per ogni persona reclutata o occupata; la pena è maggiorata se gli occupati sono minori di sedici anni o stranieri clandestini. 

E’ prevista inoltre la possibilità di sequestro dei luoghi di lavoro nei quali sia stata accertata l’occupazione illegale di almeno quattro lavoratori irregolarmente presenti in Italia, nonché particolari sanzioni accessorie che faranno seguito alla condanna. 

Disegno di Legge

Art. 1 (Permesso di soggiorno dei lavoratori migranti in condizione di sfruttamento)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

“1-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 1, sussiste grave sfruttamento del lavoro quando sia stato rilevato dalla pubblica autorità, inequivocamente, un rapporto di lavoro clandestino connotato da una delle seguenti caratteristiche:
a) previsione di una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi di categoria;
b) sistematiche e gravi violazioni delle disposizioni degli articoli 4,5,6, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di disciplina dell’orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali ;
c) gravi violazioni della disciplina in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro con esposizione dei lavoratori a gravi pericoli per la loro salute, sicurezza o incolumità;
d) reclutamento e avviamento al lavoro secondo le modalità previste e punite dall’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.” .

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 è inserito il seguente:
“2-bis. Non si procede al programma di assistenza ed integrazione sociale di cui ai commi 1 e 2, allorché sono accertate situazioni di sfruttamento di lavoratori di cui all’articolo 600, secondo comma, del codice penale.”.

Art. 2 (Disciplina sanzionatoria)

1. La rubrica dell’articolo 600 del codice penale è sostituita dalla seguente:”Riduzione in schiavitù o servitù e sfruttamento di lavoratori”.

2. Dopo il primo comma dell’articolo 600 del codice penale è inserito il seguente:
“Chiunque recluta manodopera ovvero ne organizza l’attività lavorativa mediante violenza, minaccia, intimidazione o grave sfruttamento è punito con la reclusione da tre ad otto anni e con la multa di euro 9.000 per ogni persona reclutata o occupata. La pena è aumentata se sono reclutati o sfruttati minori degli anni sedici ovvero stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale.”.

3. Al comma 12 dell’articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: “ 5.000” è sostituita dalla seguente: “9.000” .

4. Può essere sempre disposto il sequestro dei luoghi di lavoro nei quali sia stata accertata l’occupazione illegale di almeno quattro soggetti irregolarmente presenti sul territorio nazionale.

5. Alla condanna per qualunque delitto che concerne l’occupazione clandestina di lavoratori stranieri di cui al citato articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, consegue:
a) l’interdizione per un anno dal contrattare con la pubblica amministrazione;
b) la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento, premio, restituzione e sostegno regionale, nazionale e comunitario per l’anno o la campagna a cui si riferisce l’illecito accertato. Nel settore agricolo si applicano, a tale fine, l’articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, e l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni;
c) ove si accerti l’occupazione di almeno tre lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale, nelle condizioni di cui all’articolo 18, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, la sospensione delle attività di impresa o della relativa unità di impresa per un mese, con esclusione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame.

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro clandestino che riguardi un lavoratore extracomunitario sono raddoppiate.

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo tratto dal sito ufficiale del governo italiano

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