L’evoluzione del commercio elettronico, traduzione letterale di e-commerce, ha in poco meno di 10 anni, grazie anche all’ utilizzo sempre più massiccio di internet, progressivamente ampliato il bacino di utenza di accesso ai contratti elettronici o digitali.

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Notoriamente tali contratti rientrano nella fattispecie di contratti atipici, ma a ben vedere possono trovare il loro principio negli articoli 1322 e 1350 del c.c, quest’ultimo infatti presume la libertà delle forme, in quanto prevede che il consenso alla stipula del contratto sia manifestato con qualsiasi mezzo idoneo. Non si è tuttavia ancora disciplinato in maniera esclusiva norme che stabiliscano vincoli giuridici ai contratti on-line (assimilati alle norme dei contratti a distanza). 

La riforma intervenuta con il T.U. 445/00 stabilisce che “ i contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l’uso della firma digitale… sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Ma se da una parte regola i contratti on-line come documento informatico e rende validi i contratti solo se c’e la certificazione pubblica della firma digitale, lascia aperto il problema di quei contratti on-line (la maggior parte), la cui conferma da parte del consumatore finale può essere fatta tramite scambio via Internet di prodotti e servizi offerti con procedura Business to Consumer con il sistema del point and click. 

Questa struttura soddisfa esigenze di celerità e speditezza ma non soddisfa la sicurezza e la tutela del consumatore, che usa solo le normali user o password identificative per la registrazione al sito d’interesse. Un primo segnale di partenza affinché ci siano più regole che disciplinano le società d’informazione, si è avuto con l’emanazione del Dpcm del 30 ottobre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004 che introduce e regola la firma elettronica “qualificata”, a sostegno del già emanato del decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10. Il Dpcm approva uno “schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.lgs. 23 febbraio 2002”. La nuova disciplina potrebbe servire a rendere i contratti telematici altamente sicuri, la firma elettronica sarà certificata dall’istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie del Ministero delle comunicazioni, che potrà servirsi di laboratori per la valutazione della sicurezza, organismi abilitati accreditati dallo stesso Ministero.

La firma elettronica “qualificata” viene definita come la firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e creata mediante strumenti e dispositivi di massima sicurezza e creazione della firma. A questo tipo di firma si attribuisce un valore giuridico di altissima levatura paragonabile a quella digitale e per molti versi superiore a quella autografa.

Il Documento informatico sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica avanzata non può, infatti essere oggetto di disconoscimento. Di sicuro le società che faranno ricorso a questo tipo di firma e relativa certificazione, avranno maggiori consensi anche da parte dei consumatori che potranno concludere contratti on-line con rilascio, quindi dei dati personali, con meno remore e più fiducia, a tutto vantaggio delle PMI per nuove tipologie di scambi commerciali tradotti anche in minori costi di distribuzione. 

Articolo scritto dalla Dr.sa Raffaella Merluzzo  
email raffaellamerluzzo@libero.it 

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