Secondo la Legge Merlin viene definita prostituzione l’attività che prevede degli atti sessuali prestati dietro pagamento. Il pagamento non consiste necessariamente in una transizione monetaria ma può assumere la forma di un luogo dove abitare, qualcosa da mangiare, sostanze stupefacenti od altre forme di pagamento in natura.
Sommario:
1. La Legge Merlin e i disegni di legge
2. L’Europa, come viene considerata la prostituzione?
3. Cosa ne pensano gli italiani
1. La Legge Merlin e i disegni di legge
Ad oltre quarant’anni dall’entrata in vigore della Legge Merlin, approvata dal Parlamento il 20 febbraio 1958 numero 57 e da allora periodicamente messa in discussione, la prostituzione continua ad essere uno dei temi sociali più attuali. Il dibattito si riapre, divaricandosi anche nel bilancio degli esponenti politici e degli operatori sociali impegnati nel recupero delle prostitute.Le polemiche e le discussioni apparse sulle testate italiane durante la scorsa estate sono il seguito di un lungo iter d’opinioni e proposte, che nascono e si sviluppano intorno alla legge Merlin.
All’interno dello schieramento pro e contro la riapertura delle case chiuse, si snodano tante possibili soluzioni al “come risolvere il problema della prostituzione”.Chi lo vede da un punto di vista di dignità della persona, in primo luogo, e della donna subito dopo, chi lo vede come uno degli ambiti d’intervento delle potenze malavitose internazionali, chi, invece, lo legge come pericolo per la propria incolumità fisica; chi lo interpreta come un totale assoggettamento di donne deboli e indifese e invece chi vede il “mestiere” come possibile scelta consapevole e quindi alternativa a qualsiasi altra professione. Ma quali e quante sono queste proposte di legge tendenti a modificare la legge Merlin?
Senato della Repubblica:Disegno di legge n° 1090 dell’11/02/2002 d’iniziativa dei Senatori Moro e Stiffoni.
Senato della Repubblica:Disegno di legge n°1636 del 24/07/2002 d’iniziativa dei Senatori De Corato, Balboni + altri
Camera dei Deputati:Disegno di legge n°2359 del 15/02/2002 d’iniziativa dei Deputati Lussana, C’è + altri
Camera dei Deputati:Disegno di legge n°3826 del 26/03/2003 d’iniziativa del V.Presidente del Consiglio Fini, del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Bossi, del Ministro per le pari opportunità Prestigiacomo, di concerto con il Guardasigilli Castelli, il Ministro dell’Interno Pisanu e con il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti.
Progetto di legge d’iniziativa popolare della comunità Papa Giovanni XXXIII
Questi disegni di legge, come precisato, hanno l’intendimento, qual’ora approvati, di modificare lo stato attuale che, secondo la vigente legge “Merlin” considera legale la prostituzione ma non può essere organizzata né esercitata al chiuso. E’ per tale ragione che gran parte delle prostitute esercitano per strada pur con il rischio di essere multate per il reato di adescamento. Mentre è punito chi sfrutta e chi favorisce la prostituzione non sono previsti né obblighi ne diritti per chi si prostituisce. Una situazione ibrida, da limbo, che necessità di essere chiarita in un modo o nell’altro. Il disegno di legge che gode di maggiori possibilità di essere approvata in sede legislativa è la cosiddetta Bossi-Fini.
Il disegno di legge prevede al suo articolo primo che non costituisce reato di favoreggiamento la locazione a civile abitazione, a canoni di mercato, di appartamenti nei quali si eserciti la prostituzione. Il problema che sorge spontaneo è quello di inserire tale attività nel contesto di altre abitazioni costituenti appunto gli edifici in condominio, abitati anche da altri soggetti. Sempre il progetto di legge prevede che coloro che subiscano turbativa del proprio possesso dall’esercizio della prostituzione posso agire nei termini e nelle forme di cui all’Art.1170 del Codice Civile. Di fatto l’Art.1170 del C.C. poco soccorre atteso che parla di manutenzione del possesso medesimo non precisando bene cosa si intenda, se il problema è rapportato alla prostituzione, quali siano realmente i soggetti legittimati ad agire e se e quali provvedimenti possa assumere l’autorità giudiziaria,ecc. Il disegno di legge poi recita al comma III° dell’Art.1 che in ogni regolamento condominiale, con la maggioranza di cui all’Art.1136 V° comma del Codice, possono essere previsti divieti o limitazioni all’esercizio della prostituzione nel condominio. E’ in pratica una deroga a quanto dispone l’Art.1138 del Codice Civile che non prevede,oggi,la possibilità di limitare l’uso delle proprietà private e, soprattutto, che maggioranze diverse dall’unanimità possano modificare le disposizioni regolamentari concernenti la limitazione dell’uso della proprietà privata, a maggior ragione se in presenza di regolamenti condominiali contrattuali. In pratica la modifica regolamentare potrà avvenire solo al momento dell’entrata in vigore della legge senza potere retroattivo.
Non si ritiene per altro pacifico ed indolore l’introduzione di tale deroga per legge, che consente di modificare, introducendo norme più restrittive o più ampie, a riguardo dell’uso della proprietà privata usufruendo di maggioranze millesimali e di numero di proprietari diverse da quelle stabilite da sempre. Per altro, a parte tale aspetto prettamente giuridico, non bisogna dimenticare la oggettiva carenza di norme che, una volta statuito il divieto all’esercizio della prostituzione, consenta di sanzionarlo. Basti pensare che, oggi, è prevista, in caso di violazione delle norme regolamentari condominiali, una pena pecuniaria pari a 5 centesimi di euro.
Da ciò scaturisce l’assoluta necessità di dare un compiuto seguito alla possibilità di introdurre il divieto di esercitare la prostituzione con meccanismi che servano da effettivo deterrente. Senza entrare nel merito della questione se sia meglio porre il divieto o meno, se il divieto viene posto è essenziale che sia consentito poi all’Amministratore, farlo rispettare, ad esempio potendo applicare pene pecuniarie in misura non inferiore a 200,00 euro al giorno da versarsi nelle casse condominiali salva ovviamente la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria, ex-Art.1170 del C.C. al fine di ottenere un provvedimento di cessazione dell’attività illecita. Da considerare inoltre la facoltà di intervento diretto dell’Amministratore in tutti quei casi in cui urgenza e gravità lo impongano, senza necessità di preventiva delibera assembleare e quindi in forza del disposto di cui all’Art.1130 del Codice Civile.
2. L’Europa, come viene considerata la prostituzione?
In Austria la prostituzione è consentita nelle case chiuse ed è obbligatoria una registrazione di esercizio. All’aperto è tollerata in alcune aree urbane ed extra-urbane.
In Belgio le case chiuse sono proibite così come lo sfruttamento, il favoreggiamento e l’adescamento.La prostituzione è tollerata in club, bar, vetrine sulla strada. Non sono perseguibili le prostitute ne i clienti.Le prostitute pagano le tasse.
In Franca esiste il divieto per le case chiuse ma la prostituzione all’aperto, per strada è concessa. E’ punito il favoreggiamento.
In Germania la prostituzione è regolamentata da una recente legge che, in pratica, la legalizza equiparandola ad una normale attività che consente l’apertura di case d’appuntamento. E’ permessa la stipula di veri e propri contratti di lavoro che permettono di ottenere pensione ed assistenza medica.
In Grecia chi esercita la prostituzione ha l’obbligo di iscriversi in appositi registi e deve sottoporsi periodicamente a visite mediche che autorizzano a svolgere il lavoro in veste ufficiale
In Irlanda la prostituzione è reato.Non esistono case chiuse e sono previste ammende ed arresto per le prostitute ed i clienti.
In Italia abbiamo visto che la prostituzione non è illegale. E’ reato invece lo sfruttamento e l’adescamento
In Olanda è sufficiente aver raggiunto la maggiore età per poter esercitare la prostituzione che è considerata una professione come qualsiasi altra. La prostituzione viene svolta in appartamenti ed esistono veri interi quartieri (distretti) a luci rosse.Vengono pagate le tasse sui proventi dell’attività.
In Inghilterra la prostituzione non è reato ma lo sono invece il favoreggiamento, sfruttamento,pubblicità ed adescamento in luoghi pubblici.
In Spagna esistono case chiuse e centri del sesso. E’ reato solo lo sfruttamento
In Svezia la prostituzione può essere esercitata ma sono previste ammende e pene per i clienti, per chi sfrutta, per chi affitta locali.
Dalla disamina delle svariate situazioni sopraelencate si evince che l’Europa compatta lo è poco anche nell’affrontare una questione che riguarda non solo una mera questione legislativa ma un vero e proprio problema umano, sociale,culturale,morale.
3. Cosa ne pensano gli italiani
Vediamo ora cosa gli Italiani pensano della necessità di modificare la legge Merlin. Un approfondito esame del Centro Studi ANACI Nazionale e della Sezione di Padova attraverso un’inchiesta a livello nazionale su cittadini residenti in edifici in condominio ha prodotto i seguenti dati:
Il 74% degli intervistati si è dichiarato contrario alla possibilità di locare gli appartamenti in condominio a luoghi di prostituzione. Il 19,6% si è dichiarato favorevole. La restante percentuale del 6,4 % è composta da coloro i quali non hanno voluto rispondere o non avevano un parere in proposito.
Il 75% si è dichiarato pronto ad attivarsi per far cessare l’attività di prostituzione esercitata in un appartamento del proprio condominio.Solo il 16,8 % non si preoccupa del problema.La restante percentuale segue quanto sopra.
Il 72,8% è favorevole a riconoscere all’Amministratore condominiale il potere di far cessare la prostituzione all’interno del condominio. Il 20,8% non vuole che l’Amministratore possa intervenire d’autorità. La restante percentuale segue quanto sopra.
Il 97,8% è favorevole a che sia modificato il Codice Civile laddove viene prevista la possibilità di sanzionare il mancato rispetto delle norme regolamentari condominiali con l’attuale pena pecuniaria di 5 centesimi di euro, ovvero vorrebbero pene pecuniaria molto elevate.
Il 98,6 % è favorevole a che sia risarcito il condominio in caso di mancato rispetto del divieto a prostituirsi nel condominio con pene pecuniarie, in media, di euro 50,00 per giorno.
Il 32,4 % è addirittura favorevole allo spoglio della proprietà nei confronti del proprietario dell’appartamento ove viene svolta l’attività di prostituzione. Il 41,8 % non è favorevole ritenendo lo spoglio un provvedimento esagerato. Il restante 25,8 % non ha risposto.
Lo studio ha inoltre individuato nel Nord Italia (51%) la fascia di condomini più tollerante a che si svolga all’interno del condominio l’attività di prostituzione. Il Centro ed il Sud parimenti con una percentuale del 24,5 % evidenziano una mentalità maggiormente inibita e legata a pregiudizi nei confronti del problema.
I giovani dai 18 ai 25 anni sono favorevoli alla prostituzione nel condominio in percentuale dell’11,2 %. Dai 26 ai 40 anni la media sale al 27,4 %. Dai 41 ai 55 scende al 25,4% dai 56 ai 65 la percentuale indica il 22,3 % e sopra i 65 anni la percentuale si attesta sul 13,7 %
Infine il 30,6 % degli sposati si è dichiarato favorevole, contro l’83,3% dei contrari, a che l’attività di prostituzione sia esercitata all’interno dei condominii. Per i non sposati la percentuale dei favorevoli indica il 69,4% ed il 16,7% per i contrari.
La trattazione dell’argomento è stata volutamente tenuta nell’ambito meramente tecnico e del condominio evitando volutamente di esprimere giudizi morali o sconfinando in discussioni riguardanti ambiti sociali, culturali, ecc. atteso che ognuno deve poter continuare a poter decidere secondo i propri interessi, opportunità, convenienza e, soprattutto secondo la propria coscienza.
Articolo scritto da: Per. In. Maini Moreno
Direttore Centro Studi ANACI – Chiavari (Ge)
sottocategoria: Condominio- Leggi-e-normative-
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