Il regolamento comunitario n. 2157/2001 introduce la possibilità di costituire società europee, con l'obiettivo di eliminare gli ostacoli agli scambi e consentire alle imprese la cui attività non è limitata a soddisfare esigenze locali di progettare e riorganizzare la propria attività su scala comunitaria.
Una riorganizzazione d'impresa a livello comunitario presenta, indubbiamente,
alcuni problemi, in particolare di natura giuridica e fiscale, che a volte
vengono superati da provvedimenti che hanno valore uniformante in sede
comunitaria, ma che non dispensano le imprese soggette a legislazioni differenti
di dover scegliere una forma di società disciplinata da una determinata
legislazione nazionale.
Questo regolamento consente, dunque, di costituire società per azioni di
dimensioni europee che non devono affrontare gli ostacoli dovuti alle disparità
delle legislazioni nazionali applicabili alle società commerciali e ai limiti
della loro applicazione.
La forma societaria della Società Europea (SE) deve essere quello di
società di capitali per azioni, poiché questo modello societario meglio
risponde alle caratteristiche di imprese che esercitano la loro attività su
scala comunitaria. Il capitale sociale minimo deve ammontare a 120.000 euro,
salvo i casi in cui Stati membri prevedono, per determinate attività, un
capitale sociale maggiore.
Possono costituire una SE:
.1 mediante una fusione: le società per azioni, costituite in base alla legge
di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella
comunità, se almeno due di esse sono soggette alla legge di Stati membri
differenti.
.2 mediante la creazione di una SE holding: le società per azioni e le società
a responsabilità limitata che hanno la sede sociale e l'amministrazione
centrale nella Comunità e sono state costituite in base alla legge di uno Stato
membro.
.3 le società per azioni, costituite in base alla legge di uno Stato membro e
con la sede centrale e l'amministrazione centrale nella Comunità, possono
trasformarsi in una SE, se per almeno due anni ha avuto un'affiliata soggetta
alla legge di un altro Stato membro.
L'art. 9 del citato regolamento precisa che la SE è disciplinata, prima di
tutto, dalle norme contenute nel trattato stesso, in secondo luogo, dalle
disposizioni dello Statuto della società europea ed infine, per quanto non
previsto, dalle previsioni normative degli Stati membri.
L'entrata in vigore del regolamento è prevista per l'8 ottobre
2004.
sottocategoria: Società-estere-
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