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Alcuni aspetti dell'attività di consulenza finanziaria
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L'attività di consulenza finanziaria può essere svolta o da intermediari professionali o da consulenti non intermediari, per i quali vigono le norme del codice civile in tema di obbligazioni, di contratto in generale, di contratto d'appalto.

Per chi esercita l'attività di intermediario professionale vale, invece, l'art. 21 del Testo Unico per i servizi d'investimento che il legislatore ha esteso anche alla consulenza finanziaria.
E' previsto che l'intermediario professionale deve:
.1 mantenere costantemente l'osservanza di diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporto con il cliente;
.2 procurarsi tutte le informazioni inerenti il cliente, necessarie per lo svolgimento dell'attività;
.3 evitare che si configurino delle situazioni di conflitto di interesse con il cliente;
.4 assicurare lo svolgimento efficiente dei servizi;
.5 salvaguardare i diritti del cliente sui beni affidati.

Innanzitutto, vi sono due regole generali che sottendono all'attività del consulente, la prima secondo la quale gli intermediari devono essere al corrente, prima di ogni attività, della situazione finanziaria del cliente e della sua esperienza ad investire.
In secondo luogo, il consulente deve sempre agire in corrispondenza delle specifiche esigenze del cliente.

L'intermediario che esercita attività di consulenza viene equiparata dalla Consob a chi gestisce un portafoglio d'investimento, applicando agli stessi il D.Lgs n. 58/1998, testo unico in materia di intermediazione finanziaria.

Oltre alla disposizione dell'art. 21 del T.U.F. citato, è necessario riferirsi anche ad un Regolamento della Consob, il n. 58/1998, che prevede ulteriori norme comportamentali per il consulente finanziario, secondo il quale colui che offre consulenza finanziaria, non deve recare danno ad un investitore per agevolarne un altro, deve eseguire con celerità le disposizioni impartite dal cliente e deve sempre rispettare le regole del mercato in cui agisce.

sottocategoria:    Investimenti-

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