Il lavoro domestico è uno di quei rapporti di lavoro subordinato, che la Corte di Cassazione ha definito speciali e per i quali esiste una disciplina legislativa non del tutto esaustiva.
Questa forma di attività si distingue dalle altre perché consiste in una
prestazione erogata per i bisogni personali e/o familiari del datore di lavoro.
L'attività svolta non deve essere di tipo industriale o professionale, è ad
esempio, considerato lavoro domestico l'attività prestata da autisti,
giardinieri, custodi se viene svolta a favore di un nucleo familiare.
Il lavoratore svolge la propria attività con lo scopo di migliorare
l'andamento della vita familiare e il profitto che ne deriva rimane all'interno
dell'economia familiare, non è valutabile economicamente a livello di mercato.
L'art. 2240 c.c. definisce come lavoro domestico quel tipo di attività
svolta all'interno di un nucleo familiare o simili, senza specificare in modo
dettagliato quali siano le mansioni e i luoghi di svolgimento della prestazione.
Naturalmente alla corresponsione dell'attività lavorativa corrisponde un
compenso che, nel caso in cui il lavoratore sia ammesso alla convivenza
familiare, deve essere integrato da vitto e alloggio e in caso di infermità di
breve durata, anche dalla cura e dall'assistenza medica.
Con riferimento a questa particolare tipologia di lavoro autonomo, è
presente una parziale deroga alla comune disciplina in tema di licenziamento
individuale, poiché i lavoratori domestici sono esclusi dall'applicazione degli
artt. 1 e 2 della legge n. 604/1966, relativi alla reintegrazione e alla
riassunzione.
E' applicabile, però, la tutela in caso di licenziamento discriminatorio,
contemplata dall'art. 3 della citata legge.
Con il decreto legge 40/96 è previsto che il datore di lavoro non deve più
rivolgersi agli uffici di collocamento per assumere un lavoratore domestico, ma
può procedere all'assunzione diretta, in questo modo è facilitato l'impiego di
lavoratori domestici.
In base al tipo di attività prestata, il lavoro domestico può essere
suddiviso in tre categorie:
.1 il servizio intero: il rapporto del lavoratore che s'inserisce stabilmente
nella famiglia del datore, ottenendo anche vitto ed alloggio;
.2 il mezzo servizio: attività svolta in modo continuativo per almeno 4 ore;
.3 il servizio saltuario: aspetto non ben definito del lavoro domestico.
Nel caso in cui, il lavoro domestico sia prestato da familiari, la dottrina
solleva delle perplessità in quanto il rapporto si confonde con l'attività
prestata a titolo gratuito.
Chi sceglie il lavoro domestico nel nostro Paese si divide in due gruppi, i
lavoratori italiani e quelli immigrati; è un dato statistico certo che di circa
12.213 collaboratori che lavorano 36-45 ore la settimana, il 59,1% è costituito
da stranieri, che costituiscono anche il 57,9% dei 5.232 collaboratori che
lavorano più di 45 ore settimanali.
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