La posizione dei figli naturali subisce importanti modifiche con la legge n. 151 del 19 maggio relativa al diritto di famiglia, con la quale vengono rivisitati alcuni valori cardine dell'istituzione familiare.
Una volta eliminata la potestà maritale, si instaura la logica egualitaria
nel rapporto educativo dei figli e assistiamo alla parificazione tra i diritti
dei figli legittimi e dei figli naturali: si parla, dunque, di un unico rapporto
di filiazione a prescindere dall'esistenza o meno del vincolo matrimoniale.
Esiste, comunque, una diversità di trattamento tra i due status di
filiazione, non tanto per la diversa collocazione della relativa disciplina
legislativa, ma in quanto la condizione di figlio naturale si acquista solo in
seguito ad un apposito atto riconoscimento, mentre la condizione di figlio
legittimo si fonda sulla presunzione legata alla presenza di un matrimonio.
Con riferimento al figlio legittimo, è inoltre, previsto un procedimento
contrario a quello predisposto per il figlio naturale, poiché sia la madre che
il padre possono richiedere l'eventuale disconoscimento del figlio concepito
nell'ambito del matrimonio.
E', infatti, possibile attraverso l'indagine ematologia accertare con
perentorietà la paternità del concepito, in caso di necessità.
In campo successorio, i diritti tra figli legittimi e naturali sono gli
stessi, anche se l'istituto della legittimazione, continua a mantenere una
soglia di discriminazione nei confronti dei figli nati al di fuori del
matrimonio.
Effettivamente, affinché il figlio naturale, riconosciuto o riconoscibile,
acquisti lo status di figlio legittimo a tutti gli effetti, è indispensabile
che si verifichi una delle seguenti circostanze:
.1 il susseguente matrimonio due genitori naturali;
.2 un provvedimento del giudice, in caso non sia possibile celebrare il
matrimonio.
La legge ha, comunque, sancito il principio per il quale, il figlio solo
esclusivamente in seguito alla propria nascita, acquista da parte dei genitori
il diritto all'assistenza morale e materiale e che ai figli naturali spetta ogni
tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti di coloro che fanno parte
della famiglia legittima (art. 30 Cost.).
Il riconoscimento del figlio naturale può essere realizzato in forme
diverse:
.1 nell'atto di nascita;
.2 con una dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile o al giudice
tutelare;
.3 con un atto pubblico o in un testamento.
In seguito al riconoscimento, il figlio naturale acquista nei confronti dei
genitori gli stessi diritti e doveri del figlio legittimo, tranne alcune
limitazioni in sede di successione legittima, in relazione al diritto di
commutazione da parte dei figli legittimi.
sottocategoria: Figli-Genitori-
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