Non esiste una precisa tutela giuridica del danno biologico, inteso come il danno alla salute della persona, ma è possibile riferirsi alla previsione costituzionale degli artt. 2, 3, 32.
Innanzitutto, è necessario chiarire che non si utilizza l'espressione
salute, nella sua accezione medico-legale, quanto in riferimento al valore
dell'individuo, nel suo complesso, cioè al suo modo di esistere, di essere in
tutte le sue attività.
Una definizione più precisa deriva dalla giurisprudenza di merito e di
legittimità concorde nel definireil danno biologico, come una lesione
all'integrità psicofisica dell'individuo, incidente sulla propria personalità.
Il risarcimento del danno biologico trova riconoscimento dagli anni settanta,
in precedenza, infatti, erano risarcibili solo i danni patrimoniali ex art. 2043
c.c. e i danni morali ex art. 2059 c.c.
Il primo si riferisce, essenzialmente, al danno valutabile in termini
economici o al danno inerente la capacità di produrre reddito. Il risarcimento
dei danni morali contempla, invece, la compensazione del danno subito: un patema
d'animo o un dolore psicofisico.
Successivamente, una serie di sentenze della Corte Costituzionale, accolte
dalla Corte di Cassazione, introducono e configurano il danno alla salute non
patrimoniale, come applicazione dell'art. 32 della Costituzione.
Viene, quindi, riconosciuto un nuovo genere, autonomo rispetto al danno
patrimoniale e al danno morale e che rappresenta l'evento costitutivo della
lesione. Più precisamente, il danno biologico si distingue dagli altri due,
perché è sempre presente in ogni lesione, essendo ciò che concretizza la
lesione stessa.
Nel concetto di danno biologico rientrano una serie di altre figure:
.1 il danno alla vita di relazione;
.2 il danno estetico;
.3 il danno psichico;
.4 il danno alla sfera sessuale;
.5 il danno derivante dalla perdita di possibilità lavorative;
.6 il danno esistenziale.
…..
Tutto ciò che concerne la vita di relazione non è caratterizzato da una
funzione economica, quindi la sua lesione non può essere risarcita ricorrendo
alla categoria del danno patrimoniale, ma al danno biologico, nel suo
significato più ampio.
La lesione di tipo fisico, ad esempio la deturpazione del viso, non può non
comportare la compromissione della realizzazione della personalità
dell'individuo e come tale rientrare nel danno biologico.
Anche eventuali alterazioni dell'equilibrio psichico, il cosiddetto danno
psichico, devono trovare riconoscimento nella tutela del danno biologico. In
questo caso, però, è necessario ricorrere a perizie mediche per accertarne
l'esistenza.
Il danno biologico, in caso di riduzione o perdita della capacità
lavorativa, procede a sanare la lesione del valore della persona e delle sue
capacità di realizzazione.
La tutela giuridica della persona risarcita con il danno biologico, trova
applicazione anche in presenza della lesione del diritto di ciascun coniuge ai
rapporti sessuali con l'altro; questa tutela concerne il rapporto di coniugio.
Riassumendo, dunque, secondo il combinato disposto dell'art. 32 Cost. e
dell'art. 2043 c.c., l'individuo è tutelato ogni volta che subisce una lesione
riconducibile ai propri diritti fondamentali, a prescindere, quindi, da
eventuali aspetti economici e morali.
A questo proposito, è risarcibile anche il danno esistenziale, inteso come
"status" concreto della persona ed è riconducibile a questo, il danno
edonistico, che si realizza in capo ai parenti in caso di decesso per fatto
illecito, di un loro familiare.
Il risarcimento del danno biologico è effettuato con il criterio della
valutazione equitativa ed è anche possibile l'applicazione di criteri diversi,
come il punto tabellare, con la predisposizione, appunto, di tabelle per la
liquidazione del danno.
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