Nell'attività dell'imprenditore una serie di informazioni strategiche inerenti l'attività produttiva o l'organizzazione vengono considerate fondamentali e come tali tutelate con il segreto aziendale.
L'idea o l'invenzione che prende forma nell'ambito dell'impresa può essere
protetta dall'imprenditore o con l'ausilio del segreto aziendale o tramite la
registrazione dell'invenzione stessa.
Nel primo caso, il bene o il prodotto ideato avrà una forma di tutela
piuttosto evanescente, poiché una volta commercializzato il prodotto potrà
essere studiato e copiato dai concorrenti presenti sul mercato.
Il legislatore non garantisce all'imprenditore che sceglie la strada del
segreto aziendale, una valida tutela nel caso in cui questo venga violato; è
possibile, al massimo, far valere nei confronti di alcuni soggetti una
responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
La tutela del segreto industriale è prevista, in maniera indiretta, in
alcune disposizioni, quali l'art.2598, n.3 c.c., in relazione alla concorrenza
sleale, l'art. 623 del codice penale, la legge 198/96, la legge 675/96 e la
legge di riforma del diritto d'autore, legge n. 248/00.
Con l'art.623 vengono sanzionati a livello penale i comportamenti che ledono
il segreto professionale e del segreto industriale; inoltre, l'Accordo sui
diritti di proprietà intellettuale inerenti il commercio del 1995, ha
introdotto nella legge italiana sui brevetti, l'art.6-bis.
Questo articolo prevede il diritto dell'autore dell'invenzione di agire
contro chi compie atti di concorrenza sleale, consistenti nella rivelazione a
terzi di informazioni aziendali segrete.
Nella prassi commerciale, spesso, vengono stipulati degli accordi, detti di
segretezza, con i quali l'imprenditore si assicura delle segretezza delle
informazioni rese note in fase di trattativa.
sottocategoria: Diritto-dautore-
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