La legge, all'art. 1° del codice civile tutela l'immagine di ogni individuo, impedendo che questa sia esposta o pubblicata, con pregiudizio al decoro o alla reputazione e prevede come mezzi di tutela l'azione inibitoria e il risarcimento del danno.
L'interessato può chiedere al giudice un provvedimento, appunto
l'inibitoria, con la quale il comportamento che provoca una minaccia alla sua
immagine venga sospeso.
Il diritto all'immagine rientra, inoltre, nei diritti della persona, definiti
come diritti assoluti, cioè che posso essere fatti valere nei confronti di
tutti i soggetti e trovano tutela nell'art. 2043 c.c.
Anche nella legge sul diritto d'autore, n. 633/1941, sono presenti due norme,
gli artt. 96 e 97 che si occupano di questa materia. Il primo articolo integra
la disposizione del codice civile, richiedendo il consenso dell'interessato per
l'utilizzo della sua immagine.
L'art.97 prevede, invece, i casi in cui tale consenso non è necessario, poiché
prevalgono altri interessi costituzionalmente garantiti, tra i quali ad esempio
la notorietà della persona ritratta, la pubblicità dell'ufficio ricoperto,
necessità di giustizia, polizia, scopi scientifici, didattici, culturali,
eventi di interesse pubblico, consentono, senza il suo consenso, l'esposizione o
la pubblicazione dell'altrui immagine.
La giurisprudenza ritiene che il consenso dell'interessato può essere
acquisito senza particolari vincoli di forma, quindi anche in modo implicito,
tacito o per fatti concludenti.
Nella divulgazione di immagini di personaggi pubblici è necessario anche
scontrarsi con la tutela della "privacy", sfera che spesso viene
infasa da un non sempre accreditato diritto di cronaca.
sottocategoria: Diritto-dautore-
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