Nell'ambito della tutela del trattamento dei dati personali è prevista una specifica disciplina inerente il trasferimento delle informazioni verso Paesi Esteri.
L'art. 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in applicazione della
direttiva comunitaria 95/46/CE, prevede che in caso di trasferimento di dati
personali all'estero, è necessaria la preventiva notificazione al Garante per
la protezione dei dati personali, qualora il Paese destinatario non appartenga
all'Unione Europea.
Il trasferimento dei dati personali risulta possibile solo verso quei Paesi
che abbiano, nell'ambito del proprio ordinamento, una tutela dei dati personali
adeguata e nel caso di dati sensibili, per i quali è prevista una protezione
più rigorosa, la tutela deve essere pari a quella prevista dallo Stato
italiano.
In alcuni casi però è possibile, comunque, il trasferimento di dati
personali all'estero e questi casi sono espressamente elencati dal quarto comma
dell'art. 28 della presente legge.
Tra questi, il legislatore ha considerato interesse preminente, consentendo,
quindi, il trasferimento dei dati, il caso in cui l'interessato ha manifestato
un consenso espresso e inequivocabile, oppure si tratti di salvaguardare un
interesse pubblico o l'incolumità personale dell'interessato o di un terzo.
In caso di necessità di difendere un diritto in sede giudiziaria o nel caso
di accoglimento di una richiesta di accesso a documenti amministrativi, la legge
prevede che il trasferimento sia effettuato anche in assenza di un livello
adeguato di tutela.
La Commissione della Comunità Europea, si è espressa positivamente in
merito alle regolamentazioni poste in essere da alcuni Stati, ad esempio gli
Stati Uniti, che con il cosiddetto "Safe Harbor", contenente
"Principi di approdo sicuro in materia di riservatezza", ha previsto
un'adeguata disciplina del trattamento dei dati personali.
Il Garante per la protezione dei dati personali, sulla base delle decisioni
della Commissione Europea, ha emesso una serie di provvedimenti di
autorizzazione del trasferimento di dati personali verso i Paesi, da
quest'ultima ritenuti idonei.
Infine, la direttiva n. 95/46/CE prevede che uno Stato può autorizzare un
trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un Paese
terzo che non abbia un livello di protezione adeguato, nel caso in cui il
titolare del trattamento presenti garanzie sufficienti per la tutela della vita
privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, risultanti
anche da clausole contrattuali appropriate.
sottocategoria: Privacy-
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