La tutela che la legge offre al lavoratore concerne tutti gli aspetti dell'attività lavorativa prestata dallo stesso. In particolare l'art. 2103 c.c. "Mansioni del lavoratore" prevede che il prestatore di lavoro non possa essere adibito a mansioni diverse da quelle oggetto dell'assunzione.
Il lavoratore può essere, eventualmente, destinato a svolgere incarichi corrispondenti ad
un livello superiore, acquisito in un secondo momento oppure ad attività
equivalenti a quelle previste dal contratto di lavoro iniziale.
La retribuzione non deve subire diminuzioni, in seguito del cambiamento di
mansioni, rispetto a quella inizialmente percepita, la stessa può, anzi deve,
essere adeguata all'attribuzione di mansioni di livello superiore.
Qualora il comportamento del datore di lavoro fosse contrario alla predetta
disposizione, il lavoratore può rivolgersi al Giudice del Lavoro per richiedere
l'accertamento in sede giudiziale dell'effettiva illegittimità del
demansionamento posto in essere e ottenere la riassegnazione ad un adeguato
livello professionale.
E' ormai pacifico in giurisprudenza che il demansionamento prolungato
comporta per il lavoratore un grave danno al proprio valore sul mercato del
lavoro, da ciò ne discende la necessità di prevedere in sede giudiziale il
riconoscimento di un danno risarcibile.
Dalla casistica giurisprudenziale, risulta generalmente riconosciuto al
lavoratore un risarcimento equivalente, circa alla metà delle retribuzioni
percepite dallo stesso, durante il periodo di demansionamento.
In particolari circostanze si è parlato anche di un eventuale danno alla
salute del dipendente dovuta alla sofferenza psico-fisica, causata della
dequalificata posizione lavorativa, risarcibile mediante il ricorso al
cosiddetto danno biologico.
E', inoltre, importante sottolineare che il lavoratore dequalificato in
violazione della legge, può ottenere oltre al risarcimento patrimoniale, anche
un provvedimento del giudice che lo reintegri nelle mansioni contrattuali da lui
inizialmente sottoscritte o ad altre di livello superiore.
In buona sostanza, il datore può sempre variare le mansioni del lavoratore,
purché i nuovi incarichi attribuiti siano di livello superiore o equivalente a
quelli inizialmente previsti.
Con l'espressione "mansioni equivalenti" ci si riferisce ad
attività appartenenti allo stesso ambito di professionalità e non sarebbe
quindi lecito attribuire ad un impiegato tecnico mansioni di tipo
amministrativo, anche se appartenenti allo stesso inquadramento contrattuale.
Il datore di lavoro può senza modificare completamente le mansioni,
aggiungerne altre che risultassero, però, dequalificanti per il lavoratore.
Tale comportamento è lecito nei limiti in cui la prestazione aggiuntiva abbia
carattere di occasionalità e marginalità, rispetto alla prestazione principale
oggetto del contratto.
Dalla disposizione dell'art. 2103 c.c. discende, inoltre, che il lavoratore
non è obbligato ad effettuare mansioni dequalificanti, eventualmente imposte
dal datore di lavoro e che può rifiutarsi di ottemperare a tale illegittima
disposizione.
Parrebbe, comunque, comportamento più proficuo per il lavoratore, eseguire
la mansione ritenuta dequalificante e in seguito richiede all'autorità
giudiziaria un provvedimento che accertasse l'illecito demansionamento subito,
al fine di evitare il rischio di licenziamento da parte del datore di lavoro.
E' più vantaggioso, infatti, rifiutare di eseguire la mansione imposta solo
nel momento in cui il lavoratore è in possesso di un provvedimento che dimostri
l'effettiva illegittimità della prestazione richiesta.
sottocategoria: Consigli-pratici- Lavoro-a-tempo-determinato-
Lavoro-a-tempo-indeterminato-
[
]
|