La normativa fiscale consente al contribuente di detrarre dall'imposta dovuta, una parte delle spese per l'acquisto della prima casa.
Ciò che è possibile detrarre è il costo del mutuo, rappresentato
dall'insieme degli interessi passivi di ammortamento, cioè la graduale
estinzione del debito e gli oneri accessori connessi dell'acquisto dell'immobile
Tra gli oneri accessori sono ricompresi, ad esempio:
- oneri fiscali;
- spese notarili;
- spese di istruttoria della pratica;
- la commissione spettante agli Enti per l'attività di mediazione.
Generalmente, i finanziatori rilasciano a colui che stipula un mutuo una
dichiarazione riassuntiva e utilizzabile ai fini fiscali, in cui risultano in
modo dettagliato, gli interessi passivi, gli oneri aggiuntivi e la quota di
capitale.
In relazione a particolari tipologie di mutui è possibile riottenere
parzialmente quello che è stato versato, mediante la detrazione d'imposta: più
precisamente il contribuente può scalare dall'Irpef dovuto sulla base del
proprio reddito, i cosiddetti oneri deducibili, tra cui in gli interessi e le
spese per il mutuo.
La detrazione prevista dalla legge è pari al massimo al 19% delle spese
sostenute ed è compresa al di sotto di una soglia, variabile in base al tipo di
mutuo sottoscritto, oltre la quale gli interessi non possono essere detratti.
Per poter fruire della detrazione d'imposta è necessario rispettare alcune
condizioni, in relazione allo scopo per cui è stato richiesto il finanziamento:
mutuo per l'acquisto di prima casa e mutuo per ristrutturazione o costruzione
dell'immobile.
In particolare, in caso di acquisto della prima casa, l'importo massimo su
cui calcolare la detrazione del 19%, è di lire 7.000.000 annui, quindi, la
detrazione potrà raggiungere un importo massimo pari a lire 1.330.000. Inoltre,
se il mutuo è stato stipulato dopo il 1° gennaio1993 da più contestatari, ad
esempio marito e moglie, il limite di 7.000.000 di lire è cumulativo, cioè
deve essere diviso fra i due.
La detrazione per la prima casa è possibile se il mutuo è ipotecario, ossia
è un finanziamento con un vincolo reale sul bene che il mutuatario acquisterà
con il denaro prestato e se l'immobile viene destinato ad abitazione principale
entro dodici mesi dall'acquisto.
L'acquisto dell'abitazione deve avvenire nell'anno precedente o successivo
alla stipulazione del mutuo. Non è, comunque prevista, alcune detrazione per
l'acquisto di pertinenze all'appartamento, quali box o cantina.
La detrazione d'imposta si applica anche nel caso di acquisto di parti
ulteriori dell'immobile o per l'acquisto della nuda proprietà; in caso, invece,
di usufruttuario non è previsto alcun tipo di sgravio fiscale, poiché non
viene acquistato alcun diritto di proprietà.
Con riferimento al secondo tipo di mutuo, gli interventi effettuati devono
essere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia e devono riguardare immobili situati
nel territorio dello Stato anche se di proprietà di terzi.
Chi si accolla le spese deve dimostrare, in questo caso, di utilizzare gli
immobili da ristrutturare, in base ad un contratto a titolo oneroso o gratuito;
non è, inoltre, necessario che gli immobili siano adibiti ad uso abitativo.
Infine trattiamo i mutui stipulati per la costruzione di un immobile, in
questo caso i lavori devono avere inizio nei sei mesi antecedenti o successivi
alla data di conclusione del contratto di mutuo, e l'immobile deve essere
utilizzato ad uso abitativo entro sei mesi dalla fine dei lavori.
La detrazione applicabile è sempre del 19%, ma l'importo massimo è di lire
5.000.000.
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