Con l'espressione framing, si intende l'inserimento in un sito del contenuto di un altro sito, da questo richiamato tramite un link.
Il problema che si pone, in primo piano, è il rischio di ingenerare
confusione nell'utente, circa la reale provenienza dell'argomento di cui si
prende visione.
In particolare, il contenuto viene riportato all'interno di una cornice
grafica, ossia il frame, in un primo sito a cui si accede, che non consente di
risalire in modo immediato alla provenienza del contenuto.
La cornice con il nuovo contenuto è, infatti, inclusa in un sito di cui
sarà sempre accessibile il nome di dominio e non sarà, invece, individuabile
il riferimento al sito richiamato.
Problemi normativi sono legati alla tutela prevista dalla legge n. 633/1941,
"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio", in quanto nel comportamento suesposto potrebbe ravvisarsi la
volontarietà di appropriarsi di contenuti appartenenti al titolare di un altro
sito.
Il framing è, dunque, l'inserimento di una pagina, detta linkata,
all'interno di un altro sito, detto linkante. Per non incorrere in violazioni
delle norme sul copyright, sarebbe sufficiente l'autorizzazione da parte del
sito richiamato, ad essere inserito nel sito linkante.
Il fenomeno è abbastanza diffuso, ma in Italia non esiste, al momento, una
regolamentazione specifica, a differenza degli Stati Uniti in cui è stata
prevista una disciplina volta a reprimere tali comportamenti. Nel nostro Paese
non risulterebbe applicabile la normativa statunitense.
Oltre ad un'ipotetica lesione del diritto d'autore, il framing potrebbe
integrare la violazione delle norme di leale concorrenza, comportando un
illegittimo utilizzo di contenuti appartenenti ad altro titolare e rischiando di
ingenerare confusione nell'utente, circa i segni distintivi di due diversi
imprenditori.
Il danno al titolare del sito richiamato riguarderebbe, anche la mancata
pubblicità che questo si vede sottratta, nel caso dell'inserimento di propri
contenuti, sotto il nome di dominio di un altro titolare;
inoltre, non vengono visualizzati dall'utente neanche gli eventuali messaggi
pubblicitari presenti sul sito richiamato, che in tal modo non risulterebbero
accessibili.
Si potrebbe predisporre un link al contenuto di un altro sito, prevedendo che
questo link rinviasse entro pochi secondi alla pagina principale del sito
richiamato, altrimenti si potrebbe prevedere un avvertenza ad aprire una nuova
finestra, essendo il link richiamato, nella disponibilità di un diverso
titolare.
Il problema non si porrebbe, inoltre, nel caso in cui fosse previsto
l'obbligo per il sito richiamante di inserire il collegamento alla "home
page" del sito richiamato.
sottocategoria: Diritto-dautore-
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