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Attività detenute all'estero: il cosiddetto"scudo fiscale"
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La legge n. 73/2002 di conversione del D.lgs n. 12/2002, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, disciplina il cosiddetto "scudo fiscale", ossia il rientro dei capitali dall'estero.

Innanzitutto, solo chi è fiscalmente residente in Italia può richiedere tale regolarizzazione.
In particolare è consentito a: persone fisiche, enti non commerciali, società semplici, associazioni di artisti o professionisti.

Risultano, evidentemente escluse da tale elencazione, le società in nome collettivo, in accomandita semplice e le società di capitale.

Oggetto di questa sanatoria può essere non soltanto denaro, ma anche azioni, quote di società, titoli, polizze assicurative; possono altresì essere regolarizzati: beni immobili, oggetti preziosi e opere d'arte.
E' possibile presentare la regolarizzazione anche, qualora, le attività finanziarie suesposte siano attribuite a società fiduciarie o facciano capo al contribuente tramite interposta persona.

Con la regolarizzazione di tali proventi è precluso ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta ancora accertabili; vengono estinte le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali ed è esclusa la punibilità dei reati fiscali di omessa e infedele dichiarazione, il tutto, naturalmente, nei limiti degli importi emersi.

Il contribuente che decide di utilizzare i benefici dello scudo fiscale, non è obbligato alla compilazione del quadro W del modello Unico per gli anni 2001 e 2002 o solo 2001, in base al momento di presentazione della richiesta.

E' necessario rivolgersi ad un intermediario, banca, Posta o S.I.M., presentando una Dichiarazione Riservata, tra il 1° novembre e il 28 febbraio e sarà l'intermediario stesso ad eseguire il versamento.

Gli importi versati dal contribuente per il condono non sono deducibili, né possono essere compensati con altra imposta o contributo.

Per effettuare "il condono" è necessario compiere il pagamento attraverso due diverse modalità:
- versando il 2,5% dell'importato condonato;
- sottoscrivendo titoli di Stato pari al 12% di quanto condonato.
In caso della sottoscrizione di titoli, saranno di almeno dieci anni di durata e il relativo tasso di interesse sarà tale da portare per il contribuente, un esborso pari al 2,5% della somma condonata.

Dopo la presentazione della dichiarazione riservata all'intermediario, lo stesso verrà incaricato, altresì, di tenere in custodia tutte le attività derivanti dall'estero e dovrà versare all'Erario, l'importo dovuto dal contribuente.

Il termine per il versamento da parte dell'intermediario è il sedicesimo giorno del mese successivo.

Oggetto della comunicazione dell'intermediario, consiste solo nel dichiarare il volume delle somme rimpatriate o i titoli sottoscritti, nessuna menzione verrà fatta ai nominativi dei soggetti che presentato la richiesta.

Importante caratteristica di questa "manovra" prevista dallo Stato, consiste quindi nel totale anonimato del dichiarante.

Il contribuente dovrà dichiarare di essersi avvalso dello "scudo fiscale", solo di fronte ad un verifica fiscale, situazione in cui il soggetto dovrà attestare di aver effettuato, come consentito dalla legge, la sanatoria per l' emersione di attività detenute all'estero.

sottocategoria:    condoni-

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