I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia (DPR n. 380/2001).
In particolare, la detrazione Irpef del 36% riguarda le spese sostenute per
eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e
risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli
appartamenti e per gli immobili condominiali.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione Irpef
solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.
Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l'esecuzione
dei lavori, sono comprese:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di
intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/ 90 (
impianti elettrici) e delle norme.
I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito
delle persone fisiche (Irpef) il 36% delle spese sostenute nel 2002 per la
ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali
situati nel territorio dello Stato.
Il beneficio spetta fino al limite massimo di spesa di 150 milioni di lire (
77.468,53 euro) per ogni immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi di
recupero edilizio, da suddividere in dieci anni; l'importo detraibile, quindi,
è al massimo di 54.000.000 lire ( 27.888,67 euro) , pari al 36% di 150 milioni,
per ogni immobile oggetto di lavori di manutenzione o ristrutturazione e per
ciascun soggetto che ha sostenuto le spese.
Esempio: la casa ha bisogno di alcuni interventi di manutenzione
straordinaria, come il rifacimento dell'impianto elettrico, idraulico e del
bagno. La spesa sostenuta è di 100 milioni di lire, Iva compresa (51.645,69
euro). A fronte di questa cifra si possono detrarre 36 milioni di lire
(18.592,45 euro) in dieci anni, con un risparmio d 'imposta di 3.600.000 lire
(1.859,24 euro) per ogni anno.
Per i lavori eseguiti sull'abitazione e sulla pertinenza, la detrazione
compete nel limite massimo di 150 milioni per ciascuna delle due unità.
Se l 'accatastamento è unico il limite massimo detraibile resta fissato in 150
milioni complessivi. Sempre in tema di limiti di spesa, occorre tenere conto del
numero di unità immobiliari esistenti all'inizio dei lavori: se l 'intervento
riguarda una sola unità immobiliare, il limite massimo detraibile resta fermo a
150 milioni anche se al termine dei lavori sono state realizzate due o più
unità.
A proposito della detrazione dall'Irpef del 36% della spesa sostenuta, va
precisato che si tratta effettivamente di una detrazione dall'imposta e non di
rimborso. Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la
quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione.
Esempio: se la quota annua detraibile è di 3.600.000 lire, come nell'esempio
formulato, e l 'Irpef ( trattenuta o comunque da pagare) nell'anno in questione
ammonta a 3.200.000 lire, la parte residua, 400.000 lire, non può essere
recuperata in
alcun modo. L 'importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso,
né può essere conteggiato in diminuzione dell'imposta dovuta per l 'anno
successivo.
La detrazione compete per le spese sostenute nell'anno e rispetta
rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa. Per gli interventi effettuati
sulle parti comuni dell'edificio la detrazione compete con riferimento all'anno
di effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministratore del
condominio.
In tale ipotesi la detrazione compete al singolo condomino nel limite della
quota a lui imputabile, sempre che quest'ultima sia stata effettivamente versata
al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per i lavori realizzati nell'anno 2002 ma che sono la prosecuzione di
interventi iniziati prima del 1 ° gennaio 2002, ai fini della determinazione
dell'importo massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, pari a euro
77.468,53 (pari a 150 milioni di lire) per unità immobiliare, occorre tenere
conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi.
In sostanza le spese sostenute nel 2002 per lavori iniziati in precedenza
danno diritto alla detrazione solo se le spese (sulle quali sono state calcolate
le detrazioni) negli anni precedenti, complessivamente considerate, non abbiano
superato il limite di euro 77.468,53 (pari a 150 milioni di lire) e comunque
fino a concorrenza dello stesso limite da riferire a ciascun immobile.
Fonte: Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni - dati
aggiornati al 10 maggio 2002- Agenzia delle Entrate
sottocategoria: deduzioni-e-detrazioni
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