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Il contratto discografico
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Non esiste una specifica disciplina in relazione al contratto discografico, questo sarà genericamente regolato dalla legge sul diritto d'autore, n. 633 del 1941 e successive modificazioni e dalle norme del codice civile sul contratto in generale.


Una casa discografica e un'artista possono concludere tre diverse tipologie di contratti:

- Produzione: in questo caso, la casa discografica paga, promuove, distribuisce l'artista, lasciando lui una percentuale sulle vendite e nessuna spesa; l'artista cede i diritti di edizione sui brani prodotti, i quali potranno essere liberamente utilizzati dalla casa discografica (Remix, cessione ad altra casa discografica);

- Licenza: con questo contratto, l'artista produce il master della registrazione e attribuisce alla casa discografica il diritto di stampare, distribuire e commercializzare il prodotto oggetto del contratto; in questo modo, l'artista conserva royalties più alte, poiché mantiene il possesso dei diritti editoriali del master;
- Distribuzione: con questo contratto, la casa discografica distribuisce il prodotto; l'artista si accolla le spese di produzione e attribuisce alla casa discografica una percentuale.

L'obbligazione principale che caratterizza il contratto discografico è la corresponsione all'artista delle "royalties"sulle vendite dei dischi; il valore varia in base alla notorietà dell'artista. Nel mercato discografico italiano sono comprese tra il 5 e il 12% del prezzo base del disco, come previsto nel contratto.
Il calcolo si effettua sul 90% dei dischi venduti, poiché il 10% viene trattenuto dalla casa discografica per gli eventuali dischi difettosi e per le copie omaggio. Le royalties vengono calcolate e attribuite all'artista, solitamente ogni sei mesi.

Al contratto discografico vengono generalmente poste alcune clausole vessatorie, oltre alla già citata esclusiva, in particolare, le case discografiche si riservano normalmente la facoltà di cedere a terzi interamente o in parte il contratto, senza dover preventivamente sentire l'artista.

Può essere inserita una clausola,  in base alla quale,  tutte le registrazioni e il materiale utilizzato per la riproduzione restino di proprietà della casa discografica.

Possono essere incluse, inoltre, la clausola di opzione e quella di prelazione: la prima consente alla casa discografica di mantenere il diritto di prorogare il contratto unilateralmente, per il periodo stabilito dalla clausola stessa, alle medesime condizioni stabilite all'inizio del rapporto.
La prelazione consente di riservarsi la facoltà di essere preferito nei confronti di altri eventuali stipulanti, nel momento in cui l'artista negozi un nuovo contratto.

Alla casa discografica spettano diritti esclusivi, in relazione alla riproduzione dell'opera, con qualsiasi mezzo e alla sua commercializzazione.

La casa discografica deve, comunque trasmettere all'artista, entro le date previste nel contratto, un rendiconto delle vendite e alle licenze, in cui dovranno essere indicati i quantitativi venduti, i campioni, gli omaggi, i resi e tutto ciò che concerne l' opera dell'artista, per poter valutare correttamente le royalties spettanti..

Infine, segnaliamo che ultimamente, si è diffuso un nuovo tipo di contratto discografico, detto di prima opzione, con il quale l'artista è vincolato al discografico in merito alle sue future produzioni, aggiudicandosi il diritto di pubblicazione in esclusiva della prima opera.

sottocategoria:    Altri-contratti-

 

 

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