La legge n. 366 del 2001, con la quale il Governo viene delegato all'esercizio della funzione legislativa prevede, entro un anno, l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali.
Arriviamo, dunque al D. lgs 61/2002, che apporta importanti modifiche in
particolare al reato di falso in bilancio e alla bancarotta societaria e
introduce nuove fattispecie rispetto a quelle già esistenti nella disciplina
codicistica.
L'art. 4 del decreto prevede la riformulazione delle norme sui reati
fallimentari che richiamano reati societari.
Le più interessanti novità riguardano, però , l'art. 2621 "False
comunicazioni sociali", così rubricato dopo il presente decreto, che può
essere contestato ai seguenti soggetti:
- amministratori;
- direttori generali;
- sindaci;
- liquidatori.
Sulla base della nuova formulazione dell'art. 2639 "Estensione delle
qualifiche soggettive", risulta equiparato ai soggetti di cui sopra, anche
"chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente
qualificata" e "chi esercita in modo continuativo e significativo i
poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione" in oggetto.
I nuovi artt. 2621 e 2622 c.c., distinguono il reato di false comunicazioni
in due casi, quello in cui da tale comportamento derivino danni patrimoniali per
i soci e i creditori, dal caso in cui ciò non si verifichi.
Il reato di false comunicazioni si configura quando nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, vengano esposti fatti materiali
non rispondenti al vero oppure si ravvisa l'omissione di informazioni sulla
situazione economica e patrimoniale, la cui comunicazione è imposta dalle
legge.
La punibilità è, comunque esclusa in casi che possiamo definire di minore
gravità, vale a dire quando le falsità o le omissioni non alterano in modo
sensibile la situazione economica societaria.
Non è, infatti, configurabile il reato di false comunicazioni sociali se:
- le falsità od omissioni determinano una variazione del risultato economico di
esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del
patrimonio netto non superiore all'1%;
- il reato è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente
considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.
Con riferimento alla procedibilità, questa sarà d'ufficio nei seguenti
casi:
- il reato è relativo a società non quotata e non ha cagionato un danno
patrimoniale a soci, creditori sociali o altri soggetti privati;
- il reato è relativo a società non quotata e ha cagionato un danno
patrimoniale allo Stato, ad altri enti pubblici o alle Comunità europee;
- il reato è relativo a società quotata (in ogni caso).
Si procederà su querela della parte offesa se:
- il reato è relativo a società non quotata ed ha cagionato un danno
patrimoniale a soggetti diversi dallo Stato, altri enti pubblici o Comunità
europee.
L'art. 3 del presente decreto introduce, inoltre, il concetto di
responsabilità amministrativa delle società, derivante dal reato commesso da
suoi rappresentanti. La responsabilità che ne deriva è di tipo amministrativo
ed è prevista una sanzione pecuniaria di entità variabile, in presenza di un
danno patrimoniale per i soci o altri soggetti e se la società è quotata in
borsa.
E' interessante sottolineare che, la nuova disciplina, essendo più
favorevole, si applicherà anche ai reati commessi prima del 16.04.2002, sulla
base del principio del favor rei.
Ne discende, quindi che per i procedimenti in corso varranno i nuovi
presupposti di procedibilità e di punibilità.
sottocategoria: Leggi-e-normative-
[
]
|