Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2002
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il
completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e
di lavoro irregolare, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2002
Art. 1.
Proroga di termini in materia di emersione di attivita' detenute all'estero
1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata
di cui all'articolo 13 comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e'
prorogato al 15 maggio 2002.
2. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la
regolarizzazione non sono stati possibili, per cause oggettive non dipendenti
dalla volonta' dell'interessato, gli effetti di cui all'articolo 14 del citato
decreto-legge n. 350 del 2001, si producono comunque se:
a) gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita dichiarazione
riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative;
b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro il 30 giugno
2002, e la dichiarazione di cui alla lettera a) e' conseguentemente integrata.
2-bis. La determinazione dei redditi derivanti dalle attivita'
rimpatriate per i quali i soggetti interessati possono avvalersi della
disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n.
350 del 2001 puo' essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato
nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In
tal caso, sui redditi cosi' determinati, l'intermediario al quale e' presentata
la dichiarazione riservata applica una imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi con l'aliquota del 27 per cento.
2-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-bis e' prelevata
dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed e'
versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si e'
perfezionata l'operazione di rimpatrio. Per le operazioni di rimpatrio gia'
perfezionate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione
contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001,
secondo le modalita' previste dal comma 2-bis del presente articolo, mediante
apposita comunicazione da presentare entro il 15 maggio 2002 all'intermediario
al quale e' stata presentata la dichiarazione riservata. In tal caso, l'imposta
sostitutiva di cui al predetto comma 2-bis e' versata dall'intermediario,
ricevendo apposita provvista dagli interessati, entro il sedicesimo giorno del
mese successivo a quello di ricezione della comunicazione.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da adottare entro dieci giorni, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti modalita' e contenuti della dichiarazione riservata di
cui al comma 2 e della relativa integrazione.
3-bis. Se l'importo totale delle attivita' finanziarie
rimpatriate o regolarizzate risultante dall'integrazione della dichiarazione
riservata di cui alla lettera b) del comma 2 e' inferiore a quello indicato
nella dichiarazione riservata di cui alla lettera a) dello stesso comma 2, la
somma di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001,
versata in eccedenza, e' restituita all'interessato, senza corresponsione di
interessi e l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
3-ter. All'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001,
il secondo periodo del comma 7 e' sostituito dal seguente: "Il rimpatrio
non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli
illeciti penali ivi indicati e' gia' stato avviato il procedimento penale, di
cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza".
Art. 2.
Disposizioni in materia di antiriciclaggio
1. All'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante,
tra l'altro, disposizioni urgenti in tema di emersione di attivita' detenute
all'estero, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai casi di
reati gia' estinti, non punibili o non piu' previsti come tali dall'ordinamento,
salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di
corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di
estorsione, di usura, di traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di
alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze
stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata
al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonche' dei delitti aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i delitti
puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a
quindici anni di reclusione."
Art. 3.
Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare
1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "30 novembre 2002";
2) al comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di imposta" sono
inserite le seguenti: "successivo a quello";
3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole: "rispetto a quello
relativo al periodo d'imposta precedente" sono sostituite dalle seguenti:
"rispetto a quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente";
4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo
periodo d'imposta e fino al termine di presentazione della dichiarazione di
emersione, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono
trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione
della medesima dichiarazione ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta
rate mensili, senza interessi";
5) al comma 2-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione,
registrazione, dichiarazione di inizio attività, commesse nel primo periodo
d'imposta agevolato fino alla data di presentazione della dichiarazione di
emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA), a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro
il termine previsto per il versamento dovuto in base alla relativa dichiarazione
annuale IVA";
6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
7) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non
risultano già dipendenti dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo
antecedente nonché per il triennio di emersione, dal computo dei limiti
numerici di unità di personale previsti da leggi e contratti collettivi di
lavoro ai fini dell'applicazione di specifiche normative ed istituti, ad
eccezione delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali e
collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma di emersione di cui
al presente articolo, tramite sottoscrizione di specifico atto di conciliazione,
ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla data di
presentazione della dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai
diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli
effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura
civile; dalla stessa data si applicano gli istituti economici e normativi
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento";
8) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, il CIPE
definisce un piano straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002,
con il quale sono individuate le priorità di intervento coordinato ed integrato
degli organi di vigilanza del settore. Al fine di acquisire elementi utili
all'attuazione del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di
informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in possesso del sistema
informativo dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei soggetti gestori di
servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili
registrati e degli studi di settore. Tale richiesta è finalizzata anche
all'acquisizione di ulteriori elementi di carattere generale correlabili alle
irregolarità del rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi di
emersione";
b) dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"ART. 1-bis. - (Emersione progressiva) - 1. In alternativa
alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al sindaco
del comune dove ha sede l'unità produttiva, entro il 30 settembre 2002, un
piano individuale di emersione contenente:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi
previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, relativamente a
materie diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a
diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate
esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico in
un periodo comunque non superiore al triennio di emersione;
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;
d) l'impegno a presentare una apposita dichiarazione di emersione
successivamente alla approvazione del piano da parte del sindaco.
2. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli
imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli
albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei
consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al
sindaco con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza
dell'imprenditore stesso.
3. Se il piano individuale di emersione contiene proposte di
adeguamento progressivo alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di
lavoro in materia di trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al
parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro irregolare, di cui
all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, ove istituita. La commissione esprime il parere entro quindici
giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il sindaco procede,
comunque, ai sensi del comma 5.
4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione
nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal
comma 1 dell'articolo 1. Il prefetto esercita la funzione di coordinamento e
vigilanza.
5. Il sindaco approva il piano di emersione entro quarantacinque
giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con
l'interessato o con i soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano
stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano, il sindaco dispone,
contestualmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prosecuzione
dell'attività.
6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato verifica, entro
sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati, l'avvenuto adeguamento o
regolarizzazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone
comunicazione all'interessato. L'adeguamento o la regolarizzazione si
considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano
l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla
violazione dei predetti obblighi.
7. La dichiarazione di emersione è presentata entro il 30
novembre 2002 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 1 e degli altri
modelli di dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli
articoli 1 e 1-bis e degli altri modelli di dichiarazione".
2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di
emersione prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto resta ferma l'applicazione del regime di incentivo fiscale per
il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge
n. 383 del 2001, e per i due successivi; per i medesimi soggetti si applicano le
disposizioni di maggiore favore recate dai commi 2-bis, 2-ter e 4-bis
dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il comma 1, lettera
a), del presente articolo.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste,
l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra
documentazione obbligatorie, è altresí punito con la sanzione amministrativa
dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del
costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi
nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di
constatazione della violazione.
4. Alla constatazione della violazione procedono gli organi
preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.
5. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3
è l'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2
dell'articolo 16".
Art. 3-bis.
Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi e altri
proventi delle obbligazioni e titoli similari
1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante
modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali
dello Stato";
b) all'articolo 8, comma 3-ter, le parole: "o da Banche centrali estere,
anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato"
sono sostituite dalle seguenti: "da Banche centrali estere o da organismi
che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi di capitale
divenuti esigibili nonché alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di
natura finanziaria realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Art. 3-ter.
Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo internazionale sul piano
finanziario
1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo il comma 4, è
inserito il seguente:
"4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e del Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle
disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per il contrasto
del terrorismo internazionale sul piano finanziario".
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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