D.Lgs 11 aprile 2002, n.61: Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per
l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti la riforma organica della
disciplina delle societa' di capitali e cooperative, la disciplina degli
illeciti penali e amministrativi riguardanti le societa' commerciali, nonche'
nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di
cui all'articolo 12 della legge di delega;
Visto, in particolare, l'articolo 11 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366,
concernente la riforma della disciplina degli illeciti penali e amministrativi
riguardanti le societa' commerciali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 gennaio 2002; Acquisito il parere del Parlamento a norma
dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366; Ritenuto di
accogliere la condizione posta dalla Camera dei deputati e le osservazioni fatte
da entrambe le Camere, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni
meramente formali o non conformi con i principi espressi dalla legge di delega;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 marzo 2002; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita'
produttive;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Nuove disposizioni sugli illeciti penali ed amministrativi in materia
di societa' e di consorzi
1. Il Titolo XI del libro V del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Titolo XI DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETA' E DI CONSORZI Capo
I Delle falsita'
Articolo 2621 (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto
dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al
fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai
soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorche'
oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione e'
imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria
della societa' o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre
in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto
fino ad un anno e sei mesi. La punibilita' e' estesa anche al caso in cui le
informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla societa' per conto
di terzi. La punibilita' e' esclusa se le falsita' o le omissioni non alterano
in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilita'
e' comunque esclusa se le falsita' o le omissioni determinano una variazione del
risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o
una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso
il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni estimative che,
singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento
da quella corretta.
Articolo 2622 (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei
creditori). - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al
fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai
soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorche'
oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione e'
imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
societa' o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in
errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale
ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la
reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto
integra altro delitto, ancorche' aggravato a danno del patrimonio di soggetti
diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato,
di altri enti pubblici o delle Comunita' europee. Nel caso di societa' soggette
alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma e' da uno a
quattro anni e il delitto e' procedibile d'ufficio. La punibilita' per i fatti
previsti dal primo e terzo comma e' estesa anche al caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi. La
punibilita' per i fatti previsti dal primo e terzo comma e' esclusa se le
falsita' o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al
quale essa appartiene. La punibilita' e' comunque esclusa se le falsita' o le
omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al
lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del
patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non e'
punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente
considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella
corretta.
Articolo 2623 (Falso in prospetto). - Chiunque, allo scopo di conseguire per
se' o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della
sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati
regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte
pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsita' e
l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni
od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti
destinatari e' punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno
patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. Se la condotta di cui al primo
comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena
e' dalla reclusione da uno a tre anni.
Articolo 2624 (Falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa'
di revisione). - I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire
per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre
comunicazioni, con la consapevolezza della falsita' e l'intenzione di ingannare
i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni
concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa',
ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i
destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la
condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un
anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai
destinatari delle comunicazioni, la pena e' della reclusione da uno a quattro
anni.
Articolo 2625 (Impedito controllo). - Gli amministratori che, occultando
documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo
svolgimento delle attivita' di controllo o di revisione legalmente attribuite ai
soci, ad altri organi sociali o alle societa' di revisione, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha
cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si
procede a querela della persona offesa.
Capo II Degli illeciti commessi dagli amministratori
Articolo 2626 (Indebita restituzione dei conferimenti). - Gli amministratori
che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono,
anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di
eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve). - Salvo
che il fatto non costituisca piu' grave reato, gli amministratori che
ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati
per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con
utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto
fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve
prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Articolo 2628 (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della
societa' controllante). - Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti
dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una
lesione all'integrita' del capitale sociale o delle riserve non distribuibili
per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si
applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge,
acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla societa' controllante,
cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili
per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del
termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in
relazione al quale e' stata posta in essere la condotta, il reato e'
estinto.
Articolo 2629 (Operazioni in pregiudizio dei creditori). - Gli amministratori
che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori,
effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra societa' o
scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai
creditori prima del giudizio estingue il reato.
Capo III Degli illeciti commessi mediante omissione
Articolo 2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi). -
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una
societa' o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce,
comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. Se si tratta di
omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata
di un terzo.
Articolo 2631 (Omessa convocazione dell'assemblea). - Gli amministratori e i
sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla
legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non
prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione,
questa si considera omessa allorche' siano trascorsi trenta giorni dal momento
in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che
obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci. La sanzione amministrativa
pecuniaria e' aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite
o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.
Capo IV Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di
sicurezza patrimoniali
Articolo 2632 (Formazione fittizia del capitale). - Gli amministratori e i
soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il
capitale della societa' mediante attribuzione di azioni o quote sociali per
somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o
quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di
crediti ovvero del patrimonio della societa' nel caso di trasformazione, sono
puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo 2633 (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei
liquidatori). - I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima
del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario
a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della
persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del
danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Articolo 2634 (Infedelta' patrimoniale). - Gli amministratori, i
direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con
quello della societa', al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto
profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di
disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla societa' un
danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. La
stessa pena si applica se il fatto e' commesso in relazione a beni posseduti o
amministrati dalla societa' per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un
danno patrimoniale. In ogni caso non e' ingiusto il profitto della societa'
collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente
prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. Per i
delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona
offesa.
Articolo 2635 (Infedelta' a seguito di dazione o promessa di utilita). - Gli
amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili
della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilita',
compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro
ufficio, cagionando nocumento alla societa', sono puniti con la reclusione sino
a tre anni. La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilita'. Si
procede a querela della persona offesa.
Articolo 2636 (Illecita influenza sull'assemblea). - Chiunque, con atti
simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di
procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Articolo 2637 (Aggiotaggio). - Chiunque diffonde notizie false, ovvero
pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a
provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati
o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il
pubblico ripone nella stabilita' patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e'
punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Articolo 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita'
pubbliche di vigilanza). - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e
i liquidatori di societa' o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle
autorita' pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i
quali nelle comunicazioni alle predette autorita' previste in base alla legge,
al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti
materiali non rispondenti al vero, ancorche' oggetto di valutazioni, sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza
ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in
parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima,
sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilita' e' estesa
anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati
dalla societa' per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli
amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di societa', o
enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di
vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma,
anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorita', consapevolmente
ne ostacolano le funzioni.
Articolo 2639 (Estensione delle qualifiche soggettive). - Per i reati
previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o
titolare della funzione prevista dalla legge civile e' equiparato sia chi e'
tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita
in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o
alla funzione. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti
dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni
sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono
legalmente incaricati dall'autorita' giudiziaria o dall'autorita' pubblica di
vigilanza di amministrare la societa' o i beni dalla stessa posseduti o gestiti
per conto di terzi.
Articolo 2640 (Circostanza attenuante). - Se i fatti previsti come reato agli
articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuita' la pena e'
diminuita.
Articolo 2641 (Confisca). - In caso di condanna o di applicazione della
pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo e'
ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati
per commetterlo. Quando non e' possibile l'individuazione o l'apprensione dei
beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o
beni di valore equivalente. Per quanto non stabilito nei commi precedenti si
applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo'
avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione
conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Nota al titolo: - Il testo dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n.
366, e' riportato nelle note alle premesse. Nota alle premesse: - Si riporta il
testo dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la
riforma del diritto societario): "Art. 12 (Nuove norme di procedura).
- 1. Il Governo e' inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche
della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una
piu' rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie: a)
diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle
partecipazioni sociali ed ai patti parasociali; b) materie disciplinate dal
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e
dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie di cui al comma 1, il
Governo e' delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano
prevedere: a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini
processuali; b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al
comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di
giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;
c) la mera facoltativita' della successiva instaurazione della causa di merito
dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento
sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma
1, con la conseguente definitivita' degli effetti prodotti da detti
provvedimenti, ancorche' gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in
altri eventuali giudizi promossi per finalita' diverse; d) un giudizio sommario
non cautelare, improntato a particolare celerita' ma con il rispetto del
principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento
esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato; e) la possibilita' per il
giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone
espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per
la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in
caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento
al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite; f)
uno o piu' procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737
e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi
attualmente previste che, senza compromettere la rapidita' di tali procedimenti,
assicurino il rispetto dei principi del giusto processo; g) forme di
comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di
procedimento di cui alle lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle corti
di appello e dalla Corte di cassazione.
3. Il Governo puo' altresi' prevedere la possibilita' che gli statuti
delle societa' commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga
agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra
le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la controversia
concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola
compromissoria dovra' riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando
escluso il giudizio di equita', ed il lodo sara' impugnabile anche per
violazione di legge.
4. Il Governo e' delegato a prevedere forme di conciliazione delle
controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti
da enti privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza e che siano
iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.".
- Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366:
"Art. 11 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le
societa' commerciali).
- 1. La riforma della disciplina penale delle societa' commerciali e delle
materie connesse e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a)
prevedere i seguenti reati e illeciti amministrativi: 1) falsita' in bilancio,
nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge,
consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e
liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni
sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti
materiali non rispondenti al vero, ancorche' oggetto di valutazioni, idonei ad
indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene, con
l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettono con la stessa
intenzione informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione e'
imposta dalla legge; precisare che la condotta posta in essere deve essere
rivolta a conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto; precisare
altresi' che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da
alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene,
anche attraverso la previsione di soglie quantitative; estendere la punibilita'
al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla
societa' per conto di terzi; prevedere autonome figure di reato a seconda che la
condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai
soci o ai creditori, e di conseguenza:
1.1) quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o
ai credito la pena dell'arresto fino a un anno e sei mesi;
1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai
creditori:
1.2.1.) la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilita' a
querela nel caso di societa' non soggette alle disposizioni della parte IV,
titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
1.2.2) la pena della reclusione da uno a quattro anni e la procedibilita'
d'ufficio nel caso di societa' soggette alle disposizioni della parte IV, titolo
III, capo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in
materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni
estimative;
2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti
richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla
quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in
occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la
consapevolezza della falsita' e l'intenzione di ingannare i destinatari del
prospetto, espone false informazioni idonee ad indurre in errore od occulta dati
o notizie con la medesima intenzione; precisare che la condotta posta in essere
deve essere rivolta a conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto;
precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari
del prospetto; prevedere sanzioni differenziate a seconda che la condotta posta
in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di
conseguenza:
2.1) la pena dell'arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia
cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;
2.2) la pena della reclusione da uno a tre anni quando la condotta
abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;
3) falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni della societa' di
revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali,
nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsita' e
l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso
od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa', ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare
che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per se' o per
altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a
trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere sanzioni
differenziate a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia
cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza:
3.1) la pena dell'arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia
cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;
3.2) la pena della reclusione da un anno a quattro anni quando la condotta
abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;
4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che
impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei
artifici, lo svolgimento delle attivita' di controllo o di revisione legalmente
attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle societa' di revisione;
prevedere la sanzione amministrativa fino a lire venti milioni; nell'ipotesi in
cui ne derivi un danno ai soci prevedere la pena della reclusione fino ad un
anno e la procedibilita' a querela;
5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente
nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali
e' investito nell'ambito di una societa' o di un consorzio, omette di eseguire,
nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro
delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
quattrocentomila a lire quattro milioni, aumentata di un terzo nel caso di
omesso deposito dei bilanci;
6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli
amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano
fittiziamente il capitale della societa' mediante attribuzione di azioni o quote
sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di
azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o
di crediti ovvero del patrimonio della societa' nel caso di trasformazione;
prevedere la pena della reclusione fino ad un anno;
7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli
amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale,
restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano
dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione fino ad un
anno;
8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto
degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che
ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge
essere distribuite; prevedere la pena dell'arresto fino ad un anno. La
ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per
l'approvazione del bilancio estingue il reato;
9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societa'
controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o
sottoscrivono azioni o quote sociali o della societa' controllante, cagionando
una lesione all'integrita' del capitale sociale e delle riserve non
distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno. Se
il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto
per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale e'
stata posta in essere la condotta, il reato e' estinto;
10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli
amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei
creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra
societa' o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilita' a querela; prevedere che
il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;
11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori,
consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i
soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme
necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena
della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilita' a querela; prevedere
che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il
reato;
12) infedelta' patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori,
direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di
interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni
sociali al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, ovvero altro
vantaggio, intenzionalmente cagionano un danno patrimoniale alla societa';
estendere la punibilita' al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a
beni posseduti od amministrati dalla societa' per conto di terzi, cagionando a
questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto
il profitto della societa' collegata o del gruppo, se esso e' compensato da
vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal
collegamento o dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione
da sei mesi a tre anni e la procedibilita' a querela;
13) comportamento infedele, consistente nel fatto degli amministratori,
direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i
quali, a seguito della dazione o della promessa di utilita', compiono od
omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne
deriva nocumento per la societa'; prevedere la pena della reclusione fino a tre
anni; estendere la punibilita' a chi da' o promette l'utilita'; prevedere la
procedibilita' a querela;
14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di chi, con atti
simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di
conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni;
15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto degli
amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l'assemblea nei casi
in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare, qualora la legge
o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la convocazione, il momento
nel quale l'illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni, aumentata di un terzo se
l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una legittima richiesta dei
soci;
16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero
pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a
cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero
ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilita'
patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione da
uno a cinque anni;
b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsita' nelle
comunicazioni alle autorita' pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento
delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorita' medesime da parte
di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societa', enti o
soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorita', anche mediante
la formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresi', le
ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a) con
la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni
introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le
ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge,
ledano i predetti beni;
c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate,
prevista dall'art. 2622 del codice civile, introducendo una circostanza
aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previsto dall'art.
622 del codice penale, qualora il fatto sia commesso da amministratori,
direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la revisione contabile
della societa'; abrogare altresi' le fattispecie speciali relative agli
amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, nonche' quella del
mendacio bancario, prevista dall'art. 137, comma 1, del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385;
d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere a) e b)
qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuita';
e) prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia individuato
mediante una qualifica o la titolarita' di una funzione prevista dalla legge
civile, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della
funzione e' equiparato, oltre a chi e' tenuto a svolgere la stessa funzione,
diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investitura, esercita
in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o
alla funzione; stabilire altresi' che, fuori dei casi di applicazione delle
norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si
applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorita'
giudiziaria o dall'autorita' pubblica di vigilanza di amministrare la societa' o
i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;
f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
delle parti per i reati indicati nelle lettere a) e b), sia disposta la confisca
del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo;
prevedere che quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei
beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro o beni di valore
equivalente;
g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari,
prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati
societari che abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto della
societa';
h) prevedere, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nella
legge 29 settembre 2000, n. 300, e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, una specifica disciplina della responsabilita' amministrativa delle
societa' nel caso in cui un reato tra quelli indicati nelle lettere a) e b) sia
commesso, nell'interesse della societa', da amministratori, direttori generali o
liquidatori o da persone sottoposte alla vigilanza di questi ultimi, qualora il
fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformita' degli
obblighi inerenti alla loro carica;
i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice civile
e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in attuazione del
presente articolo; coordinare e armonizzare con queste ultime le norme
sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparita' di
trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante
l'abrogazione, la riformulazione o l'accorpamento delle norme stesse,
individuando altresi' la loro piu' opportuna collocazione; prevedere norme
transitorie per i procedimenti penali pendenti; l) prevedere che la competenza
sia sempre del tribunale in composizione collegiale.".
Note all'art. 1: - Il capo II del titolo III della parte IV del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Disposizioni generali sulla Borsa, gli
agenti di cambio e contratti di borsa), tratta dalla disciplina delle societa'
con azioni quotate. - Si riporta il testo dell'art. 240 del codice penale:
"Art. 240 (Confisca). - Nel caso di condanna, il giudice puo' ordinare la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e
delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto. E' sempre ordinata la
confisca:
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione
delle quali costituisce reato, anche se non e' stata pronunciata condanna. Le
disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si
applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del
n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere
consentiti mediante autorizzazione amministrativa.".
Art. 2. Circostanza aggravante del reato previsto dall'articolo 622 del
codice penale
1. All'articolo 622 del codice penale, dopo il primo comma e' inserito il
seguente: "La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori,
direttori generali, sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la
revisione contabile della societa'.".
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 622 del codice penale, come modificato
dal decreto legislativo qui pubblicato e' il seguente: "Art. 622
(Rivelazione di segreto professionale). - Chiunque, avendo notizia, per ragione
del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto,
lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e'
punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o
con la multa da lire sessantamila a un milione. La pena e' aggravata se il fatto
e' commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se e'
commesso da chi svolge la revisione contabile della societa'. Il delitto e'
punibile a querela della persona offesa.".
Art. 3. Responsabilita' amministrativa delle societa'
1. La rubrica della sezione III del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e' sostituita dalla seguente: "Responsabilita' amministrativa da
reato". 2. Dopo l'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e' inserito il seguente: "Articolo 25-ter (Reati societari). - 1. In
relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi
nell'interesse della societa', da amministratori, direttori generali o
liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si
fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformita' degli obblighi
inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo
2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei
creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei
creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623,
primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta
quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo
comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta
quote;
f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni
delle societa' di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del
codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle
societa' di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo
comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto
dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a
centottanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto
dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a
centottanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve,
prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a
centotrenta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della
societa' controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto
dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
trecentotrenta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei
liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo
2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
trecentotrenta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita'
pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha
conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata
di un terzo.".
Note all'art. 3: - Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, tratta della
"Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300". - Per il testo
vigente degli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2632, 2626, 2627, 2628,
2629, 2633, 2636, 2637 e 2638 del codice civile, si veda l'art. 1 del decreto
legislativo qui pubblicato.
Art. 4. Riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano
reati societari
1. All'articolo 223, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il numero 1 e' sostituito dal seguente: "1. Hanno cagionato, o concorso a
cagionare, il dissesto della societa', commettendo alcuno dei fatti previsti
dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice
civile.".
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 223 (Fatti di
bancarotta fraudolenta). - Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli
amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa'
dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel
suddetto articolo.
Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216,
se:
1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della societa',
commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627,
2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento
della societa'.". - Si riporta per opportuna conoscenza il testo dell'art.
216 del riportato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: "Art. 216
(Bancarotta fraudolenta). - E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se
e' dichiarato fallito, l'imprenditore, che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in
parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha
esposto o riconosciuto passivita' inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di
procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai
creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non
rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli
affari.
La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la
procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma
precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture
contabili. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che,
prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei
creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. Salve
le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I, del codice
penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per
la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa
commerciale e l'incapacita' per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi
presso qualsiasi impresa.".
- Per il testo vigente degli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632,
2633 e 2634 del codice civile, si veda l'art. 1 del decreto legislativo qui
pubblicato.
Art. 5. Disposizioni transitorie
1. Per i reati perseguibili a querela ai sensi del presente decreto
legislativo, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il
termine per la proposizione della querela decorre dalla data predetta.
Art. 6. Competenza
1. All'articolo 33-bis, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera
d) e' sostituita dalla seguente: "d) reati previsti dal Titolo XI del libro
V del codice civile, nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione
a soggetti diversi da quelli in essi indicati;".
Nota all'art. 6: - Il testo del comma 1 dell'art. 33-bis del codice di
procedura penale, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato e' il
seguente: "Art. 33-bis (Attribuzioni del tribunale in composizione
collegiale). - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i
seguenti reati, consumati o tentati: a) delitti indicati nell'art. 407, comma 2,
lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la
competenza della corte di assise; b) delitti previsti dal capo I del titolo II
del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331,
primo comma, 332, 334 e 335; c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis,
416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo
comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, n. 2,
513-bis, 564, da 600-bis a 600-sexies puniti con reclusione non inferiore nel
massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater e 644 del codice penale; d) reati
previsti dal titolo XI del libro V del codice civile, nonche' dalle disposizioni
che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
e) delitti previsti dall'art. 1136 del codice della navigazione; f) delitti
previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonche' dalle disposizioni che ne
estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati; h)
delitti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43,
ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di
carattere militare; i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645,
attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione; i-bis)
delitti previsti dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; l) delitto previsto
dall'art. 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione
volontaria della gravidanza; m) delitto previsto dall'art. 2 della legge 25
gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete; n) delitto previsto
dall'art. 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia
di misure di prevenzione; o) delitto previsto dall'art. 12-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;
p) delitti previsti dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993,
n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in
materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa; q) delitti previsti
dall'art. 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e
uso di armi chimiche. 2. (Omissis).".
Art. 7. Norma di coordinamento
1. Dopo l'articolo 187 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58,
e' inserito il seguente: "Art. 187-bis. - 1. Il riferimento contenuto negli
articoli 182, 183, 184, 185 e 187 del presente decreto legislativo, al
precedente articolo 181, e' sostituito dal riferimento all'articolo 2637 del
codice civile, nella parte in cui richiama gli strumenti finanziari quotati.".
Note all'art. 7: - Con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
stato approvato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
- Per il testo vigente dell'art. 2637 del codice civile, si veda l'art. 1 del
decreto legislativo qui pubblicato.
Art. 8. Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 134, 137, comma 1, e 138 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e gli articoli 171, 174, 175, 176 e 181
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo, entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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