Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di tipi di contratto di locazione di immobili
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14
gennaio 2002
Art. 1.
(Disposizioni in materia di tipi di contratto di locazione di
immobili)
1. Dopo l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e¡ inserito
il seguente:
"Art. 4-bis. (Tipi di contratto). 1. La convenzione
nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, approva i tipi di contratto per la
stipula dei contratti agevolati di cui all'articolo 2, comma 3, nonché dei
contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, e
dei contratti di locazione per studenti universitari di cui all'articolo 5,
commi 2 e 3.
2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da
definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali,
con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli
immobili.
3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto
sono definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2".
Art. 2.
(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431)
1. Alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, commi 2 e 3, dopo le parole: "agli articoli 2,
3, 4," sono inserite le seguenti: "4-bis,"
b) all'articolo 2, comma 3, le parole: ", che provvedono alla
definizione di contratti tipo " sono soppresse;
c) all'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "e il
loro rispetto" sono inserite le seguenti: ", unitamente
all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis,";
d) all'articolo 5:
1) al comma 2, le parole: "di contratti tipo definiti dagli accordi
di cui al comma 3"sono sostituite dalle seguenti: "dei tipi di
contratto di cui all'articolo 4-bis";
2) al comma 3, le parole: "di contratti tipo relativi alla"
sono sostituite dalle seguenti: "dei canoni di".
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