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Unico Società di persone: soggetti tenuti alla presentazione
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Le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società di fatto o irregolari, le aziende coniugali devono presentare il modello unico 2002 per le società di persone ed equiparate


Sono obbligati alla presentazione del Mod. UNICO SP - Società di persone ed equiparate -le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

- società semplici;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- gruppi europei di interesse economico GEIE, indicati nell'apposito modello ministeriale.

Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato.

L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

Non devono presentare il Mod. UNICO SP -Società di persone ed equiparate:

- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche, utilizzando i quadri di specifico interesse);

- le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Mod. UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il Mod. UNICO Enti non commerciali ed equiparati);

- i condomini: questi devono invece presentare la dichiarazione Mod. 770 quali sostituti d'imposta per le ritenute effettuate.

Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.

Ai fini dell'utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione e tenendo presente che l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si ricorda che è considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2001 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2001).

I contribuenti che hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata; tuttavia, per motivi di semplificazione, la dichiarazione IRAP va in ogni caso presentata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi.

Sono invece considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, non solo quelli co-siddetti "a cavallo", a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 2001 al mese di febbraio 2002 ovvero dal 1°ottobre 2000 al 31 dicembre 2001), ma anche quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2001 (ad es. il periodo 1° gennaio - 30 settembre 2001, nel caso di trasformazione da società di persone in società di capitali intervenuta in data 30 settembre 2001).

Per i periodi di imposta che sono chiusi anteriormente al 31 dicembre 2001, anche se iniziati nel corso del 2000 (ad es. periodo dal 1 luglio 2000 al 30 giugno 2001) si applicano le seguenti regole:

-la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 2001 approvato nel corso del 2001.

In questo caso, qualora il modello UNICO 2001 non consenta l'indicazione di taluni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2002, tali dati dovranno essere forniti solo a richiesta dell'Agenzia delle Entrate;

- la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2002, approvato con provvedimento del 21 dicembre 2001 e pubblicato nel S.O. n. 8 alla G.U. n. 11 del 14 gennaio 2002, relativamente all'anno d'imposta 2001;

- la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il modello 770/2002 ORDINARIO, approvato con provvedimento del 21 dicembre 2001 e pubblicato nel S.O. n. 13 alla G.U. n. 18 del 22 gennaio 2002, relativo all'anno 2001;

- la dichiarazione IRAP va presentata sempre congiuntamente a quella dei redditi, utilizzando il modello approvato nel corso del 2001.

I curatori di fallimento sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni relative al soggetto fallito in forma autonoma, nei termini previsti per ciascuna dichiarazione.

sottocategoria:    Unico-soc-di-persone-

 

 

 
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