Le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società di fatto o irregolari, le aziende coniugali devono presentare il modello unico 2002 per le società di persone ed equiparate
Sono obbligati alla presentazione del Mod. UNICO SP - Società di persone ed
equiparate -le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato,
di seguito elencate:
- società semplici;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle
società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite
all'unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o
alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per
l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi
(coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- gruppi europei di interesse economico GEIE, indicati nell'apposito modello
ministeriale.
Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior
parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato.
L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in
mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.
Non devono presentare il Mod. UNICO SP -Società di persone ed equiparate:
- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo
caso, devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche, utilizzando i quadri di
specifico interesse);
- le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello
Stato (in questo caso va compilato il Mod. UNICO Società di capitali, enti
commerciali ed equiparati o il Mod. UNICO Enti non commerciali ed equiparati);
- i condomini: questi devono invece presentare la dichiarazione Mod. 770
quali sostituti d'imposta per le ritenute effettuate.
Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al
periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001, sia nel caso in cui
la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale
obbligo.
Ai fini dell'utilizzazione dei modelli per la compilazione della
dichiarazione e tenendo presente che l'obbligo di presentazione della
dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d'imposta
coincidente con l'anno solare, si ricorda che è considerato periodo di imposta
coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni,
a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società
costituita in data 1° luglio 2001 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31
dicembre 2001).
I contribuenti che hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno
solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata; tuttavia, per
motivi di semplificazione, la dichiarazione IRAP va in ogni caso presentata
congiuntamente alla dichiarazione dei redditi.
Sono invece considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare,
non solo quelli co-siddetti "a cavallo", a prescindere dalla durata
inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal
mese di marzo 2001 al mese di febbraio 2002 ovvero dal 1°ottobre 2000 al 31
dicembre 2001), ma anche quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31
dicembre 2001 (ad es. il periodo 1° gennaio - 30 settembre 2001, nel caso di
trasformazione da società di persone in società di capitali intervenuta in
data 30 settembre 2001).
Per i periodi di imposta che sono chiusi anteriormente al 31 dicembre 2001,
anche se iniziati nel corso del 2000 (ad es. periodo dal 1 luglio 2000 al 30
giugno 2001) si applicano le seguenti regole:
-la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata,
utilizzando il modello UNICO 2001 approvato nel corso del 2001.
In questo caso, qualora il modello UNICO 2001 non consenta l'indicazione di
taluni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli
approvati nel 2002, tali dati dovranno essere forniti solo a richiesta
dell'Agenzia delle Entrate;
- la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2002,
approvato con provvedimento del 21 dicembre 2001 e pubblicato nel S.O. n. 8 alla
G.U. n. 11 del 14 gennaio 2002, relativamente all'anno d'imposta 2001;
- la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va
presentata utilizzando il modello 770/2002 ORDINARIO, approvato con
provvedimento del 21 dicembre 2001 e pubblicato nel S.O. n. 13 alla G.U. n. 18
del 22 gennaio 2002, relativo all'anno 2001;
- la dichiarazione IRAP va presentata sempre congiuntamente a quella dei
redditi, utilizzando il modello approvato nel corso del 2001.
I curatori di fallimento sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni
relative al soggetto fallito in forma autonoma, nei termini previsti per
ciascuna dichiarazione.
sottocategoria: Unico-soc-di-persone-
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