Il modello unico 2002 società di persone può essere presentato tramite il servizio telematico, oppure presso le banche e gli uffici postali
Tutti i soggetti possono avvalersi del servizio telematico per presentare le
dichiarazioni Modello UNICO 2002 SP.
Sulla base delle ultime modifiche apportate al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
con il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, a partire dall'anno 2002 sono obbligati
alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni previste dal predetto
D.P.R. n. 322 del 1998, direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati
alla trasmissione telematica, i seguenti soggetti:
1) contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa
all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno
realizzato nel periodo d'imposta 2001 un volume di affari inferiore o uguale a
euro 25.822,84 (50 milioni di lire);
2) soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti
d'imposta di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 322 del 1998;
3) società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b) del Tuir;
4) soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati
relativi all'ap-plicazione degli studi di settore.
Devono inoltre essere presentate esclusivamente in via telematica le
dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori
fallimentari e dai commissari liquidatori.
L'obbligo della presentazione telematica si applica per tutti i modelli di
dichiarazione che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, sia in forma
unificata che disgiunta (Redditi - IVA - Irap - sostituti d'imposta).
I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica possono invece
presentare le dichiarazioni anche tramite gli uffici postali e le banche
convenzionate. Anche tali contribuenti possono comunque avvalersi del servizio
telematico, direttamente attraverso la rete internet, ovvero tramite un
intermediario abilitato.
E' consentita la presentazione della dichiarazione tramite una banca
convenzionata o tramite un ufficio postale, la copia ad uso del contribuente va
conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo
degli eventuali acconti d'imposta da versare nel 2002.
Qualora il contribuente provveda alla presentazione telematica direttamente,
dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello
cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello approvato.
In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un
intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la dichiarazione
originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contribuente conserverà poi
l'originale della dichiarazione che gli verrà restituito dall'intermediario
dopo la trasmissione telematica nella quale è stata apposta la sua firma e
nella quale l'intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo
all'assunzione dell'impegno alla presentazione in via telematica.
a) Presentazione telematica diretta
I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di
trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal
caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa
telematicamente all'Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione
rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
I soggetti che scelgono di trasmettere, direttamente, la dichiarazione devono
obbligatoriamente avvalersi:
- del servizio telematico Entratel, qualora sussista l'obbligo di presentare
la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in
relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico Internet, qualora sussista l'obbligo di presentare la
dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non
superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le
altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a
presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.
Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell'ipotesi in
cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione in via telematica pur non
essendo obbligato.
b) Presentazione telematica tramite intermediari
abilitati (incaricati art. 3, comma 3 e società del gruppo art. 3, comma 2-bis)
.
Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998,
individuati nella parte terza del modello unico 2002, sono obbligati a
trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del
servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto
del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali
hanno assunto l'impegno della presentazione in via telematica.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è
facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un
corrispettivo per l'attività prestata.
Nell'ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei
soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia
obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere
effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso
il servizio telematico Entratel.
Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la
società (anche di persone) controllante e le società controllate.
Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni
e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o
società controllante o tramite altra società controllata da questo per una
percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo
d'imposta precedente.
Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti
alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n.
127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett.
a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2,
lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.
La società del gruppo può effettuare la presentazione in via telematica
delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo per
le quali assume l'impegno alla presentazione della dichiarazione.
Nel caso in cui una società del gruppo operi in qualità di rappresentante
fiscale di società estere, la società che effettua la trasmissione telematica
delle dichiarazioni delle società del gruppo al quale appartiene, può curare
la trasmissione telematica delle dichiarazioni delle predette società estere,
anche nel caso in cui queste ultime non appartengano al gruppo.
È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune
dichiarazioni diret-tamente ed altre tramite le società del gruppo o un
intermediario.
Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica
della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione,
debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà
osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da
parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.
Sulla base delle nuove disposizioni contenute nel D.P.R. n. 435 del 2001,
modificativo del D.P.R. n. 322 del 1998, in vigore dal 1° gennaio 2002,
l'intermediario abilitato, compresa la società del gruppo incaricata alla
trasmissione telematica, deve:
- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della
dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione,
l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in
essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già
compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e
sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato
in forma libera.
La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed
all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente
riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione
telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita
in via telematica dal sistema informativo centrale.
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto
per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della
dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su
modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente
sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione
dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
Detta attestazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante
prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal
medesimo dichiarante, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla
restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600
del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte
dell'Amministrazione Finanziaria.
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti
informatici, per lo stesso nperiodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del
1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede
di controllo.
c) Presentazione presso banche e uffici postali
Sia gli uffici postali che le banche convenzionate possono accettare non più
di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona e sono tenuti a
rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione
consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto
costituisce prova della presentazione della dichiarazione.
Per evitare rifiuti da parte delle banche e degli uffici postali, il soggetto
che presenta la dichiarazione dovrà preventivamente verificare con attenzione
se il contribuente, cui si riferisce la dichiarazione, non rientri tra le
categorie di soggetti obbligati alla presentazione telematica, tenendo presente
altresì che gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, qualora
abbiano assunto l'incarico anche della predisposizione della dichiarazione, sono
comunque obbligati alla trasmissione della stessa in via telematica e pertanto
non possono presentarla tramite una banca o un ufficio postale.
I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica possono spedire la
dichiarazione dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo
equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
sottocategoria: Unico-soc-di-persone-
[
]
|