I termini di presentazione del modello unico 2002 società di persone così come modificati dal D.P.R. n. 322 del 1998 e dal D.P.R. n. 435 del 2001, in particolare all'art. 2
In relazione alle ultime modifiche apportate al D.P.R. n. 322 del 1998, dal
D.P.R. n. 435 del 2001, in particolare all'art. 2, i termini di presentazione
della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, sono i seguenti:
- entro il 31 ottobre 2002 se la dichiarazione è presentata in via
telematica direttamente dal contribuente via Entratel o via Internet, nei casi
previsti, ovvero da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica
(società del gruppo o soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3,
D.P.R. n. 322 del 1998);
- dal 2 maggio al 31 luglio 2002 se la dichiarazione è presentata tramite
una banca convenzionata o un ufficio postale, nei casi consentiti.
I termini di presentazione delle altre dichiarazioni (IVA - 770) da
presentare autonomamente, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, sono
illustrati nelle istruzioni relative alle specifiche dichiarazioni e disponibili
sui siti Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia
delle Entrate.
La dichiarazione da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate
può essere trasmessa:
- direttamente;
- tramite intermediari abilitati.
1. entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo
d'imposta, se la di-chiarazione è presentata in via telematica direttamente dal
contribuente via Entratel o via Internet, nei casi consentiti (vedere paragrafo
5.2), o se è trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione
telematica (società del gruppo o soggetto incaricato di cui all'art. 3, commi
2-bis e 3, del D.P.R. n. 322 del 1998);
2. dal 2 maggio al 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del
periodo d'imposta, se la dichiarazione è presentata, ricorrendone le
condizioni, tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.
Atteso che non è più previsto nel nuovo testo del D.P.R. n. 322 del 1998 un
termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi
provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il
termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente
all'Agenzia delle Entrate o in forma cartacea tramite banche o uffici postali,
ogniqualvolta una norma di legge richiami i termini di presentazione delle
dichiarazioni, occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal
contribuente per tale adempimento ed al termine specificatamente previsto per la
modalità adottata.
Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o
volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per
questa previsto (circolare n. 48/E del22 maggio 2001).
Si ricorda che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322,
e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni
dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l'applicazione delle
sanzioni previste dalla legge.
Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si
considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che
ne risulti dovuta.
Dichiarazione integrativa
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può
rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o
tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova
dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello
approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Presupposto per presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata
validamente presentata la dichiarazione originaria.
Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche
le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta
salva l'applicazione delle sanzioni.
I soggetti che si avvedono di aver commesso errori ed omissioni che non
influiscono sull'azione di controllo e non incidono sulla determinazione della
base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (errori meramente
formali) possono comunque regolarizzare la propria posizione mediante
dichiarazione integrativa.
sottocategoria: Unico-soc-di-persone-
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