La dichiarazione Mod. UNICO 2002 deve essere presentata all’Agenzia delle Entrante per via telematica, diretta o tramite intermediario, oppure tramite banca o uffici postali

La dichiarazione Mod. UNICO 2002 deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, quali:
– le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
– gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
L’obbligo della presentazione in via telematica si applica a tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, IRAP, sostituti d’imposta) che i predetti soggetti siano tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta.
Sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, sono altresí obbligati alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni previste dal citato D.P.R. n. 322 del 1998, direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, i seguenti soggetti:
– i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d’imposta 2001 un volume di affari inferiore o uguale a euro 25.822,84 (lire 50 milioni);
– i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 322 del 1998; i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore.
Devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.
In base alle ultime modifiche apportate al D.P.R. n. 322 del 1998, in particolare all’art. 2 di tale regolamento, i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, sono i seguenti:
1. Entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, se la dichiarazione è presentata in via telematica direttamente dal contribuente via Entratel o via Internet, nei casi consentiti (vedere paragrafo 5.2), o se è trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (società del gruppo o soggetto incaricato di cui all’art. 3, commi 2bis e 3, del DPR n. 322 del 1998);
2. Entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, se la dichiarazione è presentata, ricorrendone le condizioni, tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.
Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi  rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.
Ad esempio, una società di cui all’art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dovrà presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 31 ottobre 2002.
Il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dovrà, invece, essere effettuato, entro il 31 luglio 2002. 
Una società invece con periodo d’imposta 1/7/2001 – 30/6/2002, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi ed IRAP ( Mod. UNICO 2002) in via telematica entro il 30 aprile 2003 ed effettuare il relativo versamento entro il 31 gennaio 2003.
I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica delle proprie dichiarazioni possono presentare la dichiarazione Mod. UNICO 2002 tramite un ufficio postale o una banca convenzionata. Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito.Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l’utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione deve essere inserita nell’apposita busta in modo che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l’anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. La busta da utilizzare è quella definita da ultimo con il provvedimento del 21 dicembre 2001, di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2002 e pubblicata nel S.O. n. 8 alla G.U. n. 11 del 14 gennaio 2002.
In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.
Sia gli uffici postali che le banche convenzionate possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona e sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.
Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.
Per evitare rifiuti da parte delle banche e degli uffici postali, il soggetto che presenta la dichiarazione dovrà preventivamente verificare con attenzione se il contribuente, cui si riferisce la dichiarazione, non rientri tra le categorie di soggetti obbligati alla presentazione telematica ed elencati al par. 5.1, tenendo presente altresì che gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, qualora abbiano assunto l’incarico anche della predisposizione della dichiarazione, sono comunque obbligati alla trasmissione della stessa in via telematica e pertanto non possono presentarla tramite una banca o un ufficio postale.
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
In particolare, il contribuente, può integrare la dichiarazione:
nel caso in cui il ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 lo preveda, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta;
nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8bis del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque un maggior debito d’imposta o un minor credito. In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
I soggetti che si avvedono di aver commesso errori ed omissioni che non influiscono sull’azione di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo (errori meramente formali) possono comunque regolarizzare la propria posizione mediante dichiarazione integrativa.
Le novità della disciplina del reddito d’impresa
I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2000 e nel 2001 che hanno interessato la disciplina del reddito d’impresa e che possono riguardare la presente dichiarazione sono i seguenti:
– Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante "Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare";
– Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale";
– Legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";
– Legge 23 dicembre 2000, n.388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2001)";
– Legge 29 marzo 2001, n. 134, concernente "Modifiche alla legge 30 aprile 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti";
– Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante "Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare";
– Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante "Primi interventi per il rilancio dell’economia";
– Legge 28 dicembre 2001, n.448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2002)".

sottocategoria:    Unico-soc-di-capitali-