Società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche,devono presentare il modello Unico -società di capitali, Enti commerciali ed equiparati

Il Mod. "UNICO Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato dai seguenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG):
1) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
3) società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato che hanno esercitato l’attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.
I soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Mod. "UNICO Enti non commerciali ed equiparati".
Essi sono:
1) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti o non residenti nel territorio dello Stato;
2) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali);
3) società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir, non residenti nel territorio dello Stato;
4) società non residenti che non hanno esercitato attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
5) curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’IRPEG e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.
Il presente Mod. "UNICO 2002 Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere altresì presentato per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:
– società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 124 del 1993;
società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell’art.2117 del cod. civ., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all’art. 9ter del D.Lgs. n. 124 del 1993.

Società di capitali residenti in Italia
Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato hanno l’obbligo di
presentare la dichiarazione dei redditi "Mod. UNICO Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno subìto una perdita.
Il reddito complessivo di tali società è considerato, ai sensi dell’art. 95 del Tuir, reddito di impresa e
va determinato con i criteri stabiliti dagli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle disposizioni
del capo II, successive al predetto art. 95, prendendo a base l’utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell’ambito del quadro RF, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all’applicazione dei menzionati criteri.
Qualora i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito, secondo le disposizioni del Tuir, non risultino dal bilancio o dal rendiconto, essi devono essere indicati in apposito prospetto (da predisporre e conservare).

Enti commerciali residenti in Italia
Tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, sono soggetti all’IRPEG, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti
gestori di demani collettivi, delle comunità montane, delle province e delle regioni.
L’art. 87, comma 1, del Tuir individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
L’oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.
L’Amministrazione finanziaria ha in ogni caso la possibilità di accertare se l’attività effettivamente
svolta rispecchi le previsioni della legge istitutiva, dell’atto costitutivo o dello statuto.
Gli enti commerciali sono equiparati alle società di capitali; valgono quindi le regole previste per dette società riguardo all’obbligo della dichiarazione, anche in mancanza di reddito, e ai quadri da compilare.

Società ed enti non residenti in Italia.
Le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato – in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nel territorio stesso la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività – sono soggetti ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana non residenti (cfr. art. 2507 c.c.).
Il Mod. "UNICO Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato dalle società nonché dagli enti commerciali che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni.
Si considerano commerciali gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale: l’oggetto principale è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato (art. 87, comma 4bis, del Tuir).
I predetti soggetti, per i quali valgono le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali residenti, determinano il reddito complessivo secondo le norme concernenti il reddito di impresa, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia, considerando tali anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui all’art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell’art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir.
Il conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia, corredato della situazione patrimoniale, e il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovranno essere esibiti su richiesta dell’ufficio finanziario territorialmente competente.
Nella dichiarazione, che va presentata anche se i soggetti in argomento non hanno conseguito alcun reddito o hanno subìto una perdita, vanno indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

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