Dov'è possibile consegnare la dichiarazione Unico 2002: uffici postali, banche convenzionate,Caf, ecc. Entro quali termini e quali sono le modalità per effettuare i versamenti delle imposte dovute.
La presentazione della
dichiarazione I contribuenti che non esercitano abitualmente
attività commerciali o professionali possono consegnare la dichiarazione,
indipendente dal proprio domicilio fiscale: - agli uffici postali; -
alle banche convenzionate; - agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate
abilitati a fornire l'assistenza ai contribuenti per la compila-zione
della dichiarazione, che ne cureranno la presentazione per via
telematica; - agli intermediari autorizzati (professionisti,
associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati); -
direttamente all'Agenzia delle Entrate, avvalendosi del servizio
telematico Entratel o Internet. È importante sapere invece che, se il
contribuente che deve presentare la dichiarazione Unico 2002 Persone
fisiche: - è tenuto alla presentazione della dichiarazione relativa
all'imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone fisiche che
hanno realizzato nel periodo d'imposta 2001, un volume d'affari inferiore
o uguale a euro 25.822,84, pari a 50 milioni di lire; - è tenuto per il
periodo d'imposta 2001 a presentare la dichiarazione dei sostituti
d'imposta; - è tenuto alla presentazione del modello per la
comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore,
è obbligato a presentare tutte le dichiarazioni (redditi - IVA - IRAP -
770, sia in forma unificata che in forma disgiunta), esclusivamente in via
telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Per la
presentazione della dichiarazione agli uffici postali e alle banche, il
cui servizio è gratuito per il contribuente, potete utilizzare anche
dichiarazioni redatte su modelli predisposti mediante strumenti
informatici, purché conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate
(moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser). Possono
essere presentate anche dichiarazioni redatte sui modelli prelevati dal
sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) o del
Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.it). Gli sportelli
bancari non possono accettare più di 5 dichiarazioni alla volta da
ciascuna persona. Gli uffici postali e le banche convenzionate hanno
l'obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata.
Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della
presentazione della dichiarazione. Se il contribuente presenta la
dichiarazione ad un intermediario abilitato, deve: 1. consegnare la
propria dichiarazione originale sottoscritta; 2. conservare la
dichiarazione originale recante le firme del contribuente e
dell'intermediario che ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione
nonché i documenti da quest'ultimo rilasciati. Il contribuente dovrà
aver cura di consegnare la dichiarazione da lui compilata
all'intermediario a cui intende rivolgersi per la trasmissione telematica
in tempo utile per consentire allo stesso di svolgere tale servizio entro
il termine previsto del 31 ottobre 2002. Resta ferma la facoltà
dell'intermediario di accettare o meno l'incarico. L'intermediario è
invece obbligato a trasmettere in via telematica sia le dichiarazioni da
lui predisposte, sia quelle a lui consegnate già compilate dai
contribuenti, per le quali ha assunto l'impegno della trasmissione
telematica, anche se gli sono state consegnate successivamente al termine
previsto per la presentazione telematica. Per tale servizio
l'intermediario può richiedere un corrispettivo. Gli intermediari
abilitati devono rilasciare al contribuente, contestualmente alla
ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua
predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica i dati in essa
contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata già compilata o
verrà da lui predisposta. Detto impegno dovrà essere datato e
sottoscritto dall'intermediario, seppure rilasciato in forma libera.
Quest'ultimo deve rilasciare, entro trenta giorni dal termine previsto per
la presentazione in via telematica, anche l'originale della dichiarazione,
debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente alla copia della
comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta ricezione
della dichiarazione. I contribuenti che predispongono la propria
dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza
avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso quest'ultima si
considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente
all'Agenzia delle Entrate. Quindi, ogni qualvolta una disposizione di
legge richiami i termini di presentazione (ad es. rav-vedimento) occorre
fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale
adempimento ed al termine specificatamente previsto per la modalità
adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa
obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare
riferimento al termine per questa previsto (Circolare n. 48/E del 22
maggio 2001). La prova della presentazione è data, in questo caso,
dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto
ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via
telematica. I contribuenti che scelgono di trasmettere direttamente la
dichiarazione, si avvalgono: - del servizio telematico Entratel,
qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti
d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario) in relazione ad un numero di
soggetti superiore a venti; - del servizio telematico Internet, qualora
siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in
relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sono
tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta, ma devono
trasmettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal D.P.R.
22 luglio 1998 n. 322. Questa modalità di trasmissione può essere
utilizzata anche nell'ipotesi in cui il contribuente scelga di presentare
per via telematica la dichiarazione pur non essendovi obbligato. La
presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la
dichiarazione presso ciascun ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che ne
curerà l'invio telematico. La dichiarazione può essere presentata via
Internet anche dall'estero, nei casi consentiti, se il contribuente è in
possesso del Pincode.
Termini di presentazione e modalità di
versamento Sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R
n. 322 del 1998, come da ultimo modificate con il D.P.R. 7 dicembre 2001
n. 435, il Modello UNICO 2002 Persone fisiche deve essere presentato entro
i termini seguenti: - dal 2 maggio al 31 luglio 2002 se la
presentazione viene effettuata per il tramite di una banca o di un ufficio
postale; - entro il 31 ottobre 2002, se la presentazione viene
effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se
viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o
da un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Tutti i versamenti che
risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto,
ad eccezione di quelli dell'IVA, devono essere eseguiti entro il 31 maggio
2002. Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione
devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati
nella dichiarazione stessa. Se, invece, gli ammontari indicati in
dichiarazione devono essere successivamente elaborati (acconti,
rateazioni), prima di essere versati, si applica la regola generale
dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato
diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro
10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi
di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel
modello di versamento F24. Anche il saldo dell'IVA può essere pagato
entro il 31 maggio 2002. Tuttavia, poiché il termine per il versamento
dell'IVA scade comunque il 18 marzo 2002 (il 16 marzo cade di sabato ed il
successivo 17 è festivo) i contribuenti che scelgono questa soluzione
devono pagare, nel periodo successivo al 18 marzo, una maggiorazione della
somma dovuta dello 0,40% per mese o frazione di mese. È bene ricordare
che i versamenti non vanno effettuati per gli importi a debito delle
singole imposte (comprese le addizionali) da versare a saldo, che non
superano ciascuno euro 10,33, ad eccezione dell'IVA, il cui importo minimo
da versare è di euro 1,03. I versamenti IRPEF, addizionale regionale e
comunale all'IRPEF, IRAP, imposte sostitutive, IVA, vanno effettuati con
il Modello di Pagamento Unificato F24, presso gli uffici postali, presso
gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle
imposte, o presso le banche convenzionate. Il pagamento può essere
effettuato in contanti o con altri sistemi di pagamento: - presso le
banche si possono utilizzare assegni bancari e circolari di importo pari
al saldo finale del Modello F24, purché siano tratti a favore del
contribuente ovvero emessi a suo ordine e girati per l'incasso alla banca
delegata; - presso i concessionari sono ammessi assegni bancari e
circolari, e/o vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di
Napoli e dal Banco di Sicilia di importo pari al saldo finale indicato nel
Modello F24; - presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati
di terminali elettronici idonei ad eseguire pa-gamenti tramite carta Pago
Bancomat si può utilizzare questa forma di pagamento; - negli uffici
postali è ammesso l'uso di assegni postali, assegni bancari su piazza, di
assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat con addebito
su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale. È
consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici
a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che
siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal
fine convenzionate con l'Agenzia delle
Entrate.
sottocategoria: Unico-Persone-Fisiche-
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