Con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2002 sono stati resi noti i nuovi tassi di usura in relazione al secondo trimestre 2002.
I tassi sui mutui bancari casa salgono dall’8,26%
all’8,34%, quelli relativi ai crediti personali e ad altri finanziamenti alle
famiglie variano dall’14.95% al 15,63%, mentre per le aperture di credito nel
conto corrente i tassi passano dal 18,06% al 18,59% per finanziamenti fino a
5.000 euro. Nel factoring per anticipi su crediti fino a 50.000 euro il tasso
massimo applicabile è pari all’11,47%.
Si riporta, di seguito la tabella ministeriale,
valida dal 1° aprile al 30 giugno 2002, contenente i parametri relativi ai
tassi applicati alle diverse operazioni finanziarie. In base all’art.2 del
decreto 30 marzo 2002, i tassi riportati devono essere aumentati della metà.
DECRETO 22 marzo 2002
Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini
dell'applicazione della legge sull'usura. (GU n. 76 del 30-3-2002)
Art. 1.
1.
I tassi
effettivi globali
medi, riferiti ad anno, praticati dalle
banche e
dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1,
della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al trimestre
1 ottobre
2001-31 dicembre 2001, sono indicati nella tabella riportata in allegato
2.
I tassi
non sono
comprensivi della
commissione di massimo scoperto
eventualmente applicata. La
percentuale media
della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di
riferimento e' riportata separatamente in nota alla tabella.
Art. 2.
1. Il
presente decreto entra in vigore il 1 aprile 2002.
2. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al
30 giugno 2002,
ai fini
della determinazione degli
interessi usurari ai sensi
dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata
all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della meta'.
Art. 3.
1. Le banche
e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o
dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata
in allegato.
2. Le banche
e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto
del limite di cui all'art.
2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n.
108, si attengono ai criteri
di calcolo delle "istruzioni
per la
rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge
sull'usura" emanate
dalla Banca
d'Italia e
dall'Ufficio italiano dei cambi.
3.
La Banca d'Italia e
l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il
trimestre 1 gennaio 2002-31 marzo 2002 alla rilevazione dei tassi
effettivi globali
medi praticati dalle banche
e dagli intermediari finanziari con
riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero del
tesoro del 20 settembre 2001.
Il presente
decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
RILEVAZIONE
DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI
GLOBALI
MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
Medie aritmetiche dei
tassi sulle singole operazioni
delle
banche e degli intermediari finanziari
non bancari corrette per la variazione
del valore medio della misura sostitutiva
del tasso ufficiale di sconto
Periodo di riferimento della rilevazione:
1 ottobre-31 dicembre 2001 applicazione
dal 1 aprile fino al 30 giugno 2002
| Categorie
di operazioni |
Classi
di importo in
unità di euro |
Tassi
medi
su base annua |
| Aperture
di credito in conto
corrente (1) |
fino
a 5.000 |
12,39 |
| oltre
5.000 |
9,70 |
| Anticipi,
sconti commerciali e
altri
finanziamenti alle imprese effettuati
dalle banche (2) |
fino
a 5.000 |
8,06 |
| oltre
5.000 |
6,80 |
| Factoring |
fino
a 50.000 |
7,65 |
| oltre
50.000 |
6,75 |
| Crediti
personali e altri finanziamenti
alle famiglie effettuati
dalle banche (4 |
|
10,42 |
| Anticipi,
sconti commerciali,crediti personali e altri
finanziamenti
effettuati dagli intermediari
non bancari (5) |
fino
a 5.000 |
20,03 |
| oltre
5.000 |
16,18 |
| Prestiti
contro cessione del
quinto
dello stipendio (6) |
fino
a 5.000 |
19,45 |
| oltre
5.000 |
12,43 |
| Leasing
(7) |
fino
a 5.000 |
14,67 |
| 5.000-25.000 |
10,23 |
| 25.000-50.000 |
8,71 |
| oltre
50.000 |
6,64 |
| Credito
finalizzato all'acquisto rateale
(8) |
fino
a 1.500 |
20,88 |
| 1.500-5.000 |
15,57 |
| oltre
5.000 |
11,71 |
| Mutui
(9) |
|
5,56 |
Avvertenza: ai fini della determinazione degli interessi
usurari ai sensi dell'art.
2 della legge n. 108/1996, i
tassi rilevati devono essere aumentati della meta'.
(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di
compilazione della tabella si
veda la
nota metodologica. I tassi
non comprendono la commissione di
massimo scoperto
che, nella media delle operazioni
rilevate,
si ragguaglia a 0,55 punti percentuali.
Legenda delle categorie di operazioni
(Decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze del 20 settembre 2001
Istruzioni
applicative della Banca d'Italia
e dell'Ufficio italiano dei cambi)
(1) Aperture di credito in conto corrente con e
senza garanzia.
(2) Banche:
finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto
di portafoglio
commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle
unita' produttive private.
(3) Factoring:
anticipi su
crediti acquistati
e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio
e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a
medio e lungo termine.
(5) Intermediari
finanziari non
bancari: finanziamenti per anticipi su
crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale;
crediti
personali, a
breve e
a medio
e lungo
termine; altri finanziamenti
a famiglie
di consumatori
e a unita' produttive
private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti
contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai
finanziamenti erogati ai sensi
del decreto del Presidente della
Repubblica n.
180 del
1950 o
secondo schemi contrattuali
ad esso assimilabili.
(7) Leasing con durata fino oltre i tre anni.
(8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di
beni di consumo.
(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia
reale.
Sottocategoria:
Mutuo-
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