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Scomparsa e dichiarazione di morte presunta
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Quando una persona è scomparsa dal luogo del suo ultimo domicilio e non se ne hanno più notizie, il tribunale, su istanza degli interessati, nomina un curatore che rappresenti la persona in giudizio nelle attività alle quali è interessata. (Art. 48 c.c.)

Dopo due anni dalla scomparsa, I presunti eredi o legatari possono chiedere che il Tribunale ne dichiari la scomparsa e ordini l'apertura del testamento. Chiunque vanti dei diritti sui beni dello scomparso può chiedere di essere ammesso, previo inventario, al possesso temporaneo dei beni e all'esercizio dei diritti spettanti. Il coniuge può chiedere, in caso di bisogno, un assegno alimentare da far gravare sul patrimonio dell'assente.
Gli eredi ammessi al possesso temporaneo dei beni dello scomparso non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non sono autorizzati dal Tribunale.
Se l'assente ritorna, i possessori dei beni devono restituirli, mentre, se ne viene provata la morta, la successione si apre a vantaggio di coloro che erano eredi o legatari al momento della morte.

La sentenza di morte presunta viene pronunziata quando la scomparsa di una persona si prolunga per un periodo superiore a dieci anni. Vi è però un ulteriore limite temporale secondo il quale è comunque necessario attendere almeno nove anni dal raggiungimento della maggiore età. Di conseguenza, lo scomparso dovrebbe aver raggiunto almeno i 27 anni. In particolari casi come guerre, sciagure ed eventi che rendono probabile la morte si adottano termini più brevi.
Le conseguenze della dichiarazione di morte presunta sono analoghe a quelle prodotte dalla morte naturale: si apre la successione e il coniuge può risposarsi.
La sentenza deve essere annullata, insieme a tutti gli effetti che aveva prodotto, se la persona scomparsa ritorna oppure emergano prove della sua esistenza in vita.


Sottocategoria: Dichiarazione-di-morte-

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