Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2001 n. 8
Il ministero dell'Industria pubblica i primi chiarimenti sull'attuazione del
registro informatico dei protesti. Il nuovo registro sostituirà la versione
cartacea degli elenchi effettuata dalle Camere di commercio. Il Dm 316/2000, ha
regolamentato le norme per l'attuazione della tenuta dei registri, i contenuti
delle registrazioni e i termini da rispettare. La legge 235/2000 ha introdotto
anche alcune novità sul contenuto dell'atto di protesto, sulla sua
pubblicazione e cancellazione.
Ministero dell'Industria -
Circolare 21 dicembre 2000 n. 3504/C
(Pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" dell'11
gennaio 2001 n. 8)
Oggetto: Regolamento 9 agosto 2000, n. 316, e legge 18
agosto 2000, n. 235. Registro informatico dei protesti e nuove norme in materia
di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari. Prime indicazioni.
1. Premessa
In data 2 novembre 2000 è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 256, il decreto 9 agosto 2000, n. 316 con cui è
stato adottato il "Regolamento recante le modalità di attuazione del
registro informatico dei protesti, a norma dell'art. 3-bis del decreto-legge l8
settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
1995, n. 480".
Le previsioni del regolamento si inseriscono nell'iter di
attuazione del registro informatico dei protesti, strumento con cui si intende
assicurare la completezza, l'organicità e la tempestività dell'informazione su
tutto il territorio nazionale, accrescendo così il livello di certezza e
trasparenza dei rapporti commerciali.
Il registro informatico dei protesti è destinato a
sostituire la pubblicazione cartacea degli elenchi dei protesti cambiari
effettuata da codeste camere di commercio ai sensi della legge 12 febbraio 1955,
n. 77.
Ai sensi del comma 2, dell'art. 3-bis del decreto-legge 18
settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
1995, n. 480, il regolamento, emanato con la procedura prevista dall'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a dare attuazione al
registro informatico con particolare riguardo:
a) alle procedure per la comunicazione alle camere di
commercio industria, artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti
informatici e telematici, delle notizie sui protesti cambiari, da parte dei
soggetti abilitati a levarli, nonché le modalità per rendere univocamente
identificabile il soggetto protestato;
b) le caratteristiche e le modalità di tenuta del
registro;
c) i contenuti delle registrazioni;
d) il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno
effettuate e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro
informatico.
Nelle more della pubblicazione del regolamento, in data 28
agosto 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 200, è stata
pubblicata la legge l8 agosto 2000, n. 235, recante "Nuove norme in materia
di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari", la quale ha innovato
la procedura di cancellazione dei protesti, modificando la legge 12 febbraio
1955, n. 77, provvedendo altresì a variare alcuni aspetti della disciplina per
la pubblicazione degli stessi.
Le modifiche legislative impongono, quindi, chiarimenti
interpretativi in ordine ad alcune previsioni del regolamento di recente
pubblicato che erano state predisposte in vigenza della normativa da ultimo
modificata. Inoltre, al punto cinque della presente circolare, vengono fornite
le prime indicazioni applicative concordate con l'Unione camere, fermo restando
che il registro informatico sarà operativo dal 15 maggio 2001 (180 giorni
dall'entrata in vigore del regolamento n. 316).
2. La legge 18 agosto 2000, n. 235
Le nuove norme in tema di cancellazione dagli elenchi dei
protesti cambiari hanno introdotto innovazioni anche sulla disciplina della
trasmissione degli elenchi dei protesti da parte dei pubblici ufficiali
abilitati, sul contenuto dell'atto di protesto e della relativa pubblicazione,
sulle modalità ed i tempi della cancellazione, sull'autorità competente a
disporla, ed hanno anche specificato e maggiormente garantito il diritto alla
cancellazione del soggetto protestato.
Con particolare riferimento alle previsioni che
direttamente incidono sulla normativa contenuta nel regolamento di cui al
decreto 9 agosto 2000, n. 316, sono da segnalare:
l'art. 1, primo comma, che, modificando l'art. 3 della
legge 12 febbraio 1955, n. 77, prevede la trasmissione, da parte dei pubblici
ufficiali abilitati, dell'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali
accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché dell'elenco dei
protesti per mancata accettazione di cambiali, direttamente al presidente della
camera di commercio industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio, eliminando in tal modo la necessità dell'invio dell'elenco al
presidente del Tribunale;
l'art. 1, primo comma, che specifica la tempistica
dell'invio dell'elenco, chiarendo che la trasmissione deve avvenire "il
giorno successivo alla fine di ogni mese";
l'art. 1, comma 2, prevede requisiti particolari per l'atto
di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari e per la pubblicazione di
essi nel registro informatico. La norma chiarisce che "il debitore contro
il quale il protesto è levato deve essere identificato con l'indicazione del
nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita", dati che devono
essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio e "trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel
registro informatico di cui all'art. 3-bis del decreto-legge l8 settembre 1995,
n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n.
480";
l'art. 3, che, inserendo un ulteriore comma all'art. 17
della legge 17 marzo 1996, n. 108, disciplina la possibilità di cancellazione
definitiva dei dati relativi al protesto da parte del soggetto protestato e
riabilitato. La disciplina previgente prevedeva unicamente la pubblicazione del
decreto di riabilitazione nell'elenco dei protesti, in tal modo generando dubbi
circa la possibilità di cancellazione definitiva del soggetto protestato e di
compatibilità di tale previsione con l'esigenza di garantire al soggetto
protestato un "diritto all'oblio" che solamente la definitiva
cancellazione può realizzare. Oltretutto la pubblicazione del decreto di
riabilitazione sembrava non del tutto compatibile con quanto previsto nello
stesso art. 17 per cui "per effetto della riabilitazione il protesto si
considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto" per l'ovvia
considerazione che la pubblicità di una riabilitazione ha quale effetto
indiretto anche la pubblicizzazione del precedente protesto, mentre solamente
con una vera e propria cancellazione può assicurarsi l'eliminazione della
notizia del protesto dagli elenchi;
l'art. 4, che, sostituendo l'ultimo periodo del comma 1
dell'art. 3-bis del decreto-legge l8 settembre 1995, n. 381, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, precisa l'arco temporale di
conservazione delle notizie di ciascun protesto, sottolineando che tale
conservazione può avvenire solo in mancanza di una cancellazione.
Da quanto sopra brevemente accennato si comprende che la
legge esaminata ha apportato modifiche anche di natura sostanziale alla
disciplina dei protesti cambiari, intervenendo altresì a regolare direttamente
alcuni punti che l'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 demandava
alla futura normativa regolamentare (modalità per rendere univocamente
identificabile il soggetto protestato, contenuti delle registrazioni).
Le previsioni del regolamento adottato con decreto 9 agosto
2000, n. 316 devono, quindi, coordinarsi con la legge l8 agosto 2000, n. 235,
alcune risultando implicitamente abrogate dalla stessa ed altre ottenendo invece
maggior forza applicativa.
3. Il Regolamento recante le modalità di attuazione del
registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge
18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
novembre 1995, n. 480
Per meglio comprendere come debba essere compiuto il
coordinamento tra il regolamento approvato con decreto 9 agosto 2000, n. 316, e
la legge 18 agosto 2000, n. 235, è opportuno indicare in linea generale quali
sono state le problematiche sottostanti alla stesura del regolamento in
considerazione della disciplina della pubblicazione degli elenchi dei protesti
cambiari vigente in seguito alle modifiche apportate dall'art. 3-bis del
decreto-legge l8 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 novembre 1995, n. 480, e precedente alla promulgazione della stessa
legge 18 agosto 2000, n. 235.
Il più volte citato art. 3-bis prevedeva l'istituzione del
registro informatico, demandando la concreta attuazione dello stesso al
regolamento in esame. Lo stesso articolo indicava gli argomenti che dovevano
essere in particolare disciplinati, e prevedeva l'abrogazione di alcuni articoli
della stessa legge 12 febbraio 1955, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento attuativo;
a) Dovendo comunque la disciplina regolamentare rispettare
le previsioni legislative vigenti, ed al fine di non apportare eccessive
modificazioni al sistema in vigore, nel regolamento si inserì un obbligo di
invio quindicinale degli elenchi dei protesti cambiari; rimanendo comunque
vigente la previsione di cui all'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, i
pubblici ufficiali abilitati avrebbero comunque dovuto redigere un duplice
elenco inviandone una copia al presidente del Tribunale competente ed un'altra
al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
In tal modo si agevolavano le operazioni di immissione dei dati nel registro
informatico dei protesti dal parte dell'ente camerale che, una volta ricevuto
l'elenco dal presidente del Tribunale con la relativa attestazione di conformità,
avrebbe provveduto in maniera più rapida alla pubblicazione dello stesso
tramite messa a disposizione del pubblico delle notizie già inserite.
Ovviamente, in considerazione di tale duplicità di
elenchi, della necessità di apporre sugli stessi le attestazioni di conformità,
e della quantità di pubbliche amministrazioni coinvolte nella procedura, con il
relativo diverso grado di informatizzazione delle stesse, nonché della
previsione di cui allo stesso art. 3, secondo comma della legge 12 febbraio
1955, n. 77, relativa alla raccolta in fascicoli degli elenchi trasmessi, non
era stato possibile prevedere la totale eliminazione delle copie cartacee degli
elenchi, (come invece avverrà a regime) dandosi facoltà ai presidenti dei
Tribunali interessati di autorizzare la trasmissione con i diversi strumenti
previsti in via esclusiva per le camere di commercio (art. 6 del regolamento);
b) in eguale misura non poche difficoltà erano state
incontrate nel coordinare le possibilità offerte dallo strumento informatico
che, a differenza del cartaceo, consente di eliminare in maniera definitiva i
dati e le notizie pubblicate, con le previsioni di cui all'art. 17 della legge
n. 108 del 1996 norma che, prima delle modifiche introdotte dalla legge l8
agosto 2000, n. 235, richiedeva la pubblicazione del decreto di riabilitazione
senza specificare nulla circa la possibilità di cancellare dagli elenchi dei
protesti i dati relativi al debitore protestato e riabilitato.
Al fine di conciliare tale previsione con il diritto del
soggetto protestato a non vedere più inserito il suo nominativo, una volta
ottenuta la riabilitazione, negli elenchi dei protesti, e nulla dicendo a
riguardo la normativa vigente, si inserì nel regolamento la previsione di una
pagina elettronica delle variazioni dei dati (art. 10 del regolamento). Nella
stessa sarebbero state indicate, per un periodo di quindici giorni, le
variazioni apportate al registro informatico, pubblicando così i decreti di
riabilitazione ottenuti dai soggetti protestati e, decorso il termine per la
reclamabilità, cancellando i dati degli stessi dal registro; dopo quindici
giorni il nominativo del soggetto riabilitato non sarebbe più comparso nel
registro informatico (ossia nella pagina elettronica di variazione dei dati).
Tale pagina, in seguito alle modifiche apportate dalla legge 18 agosto 2000, n.
235, non è più necessaria, essendo state disciplinate le modalità di
cancellazione dei dati direttamente sul registro informatico dei protesti in
seguito a provvedimento di riabilitazione del soggetto protestato e successiva
determinazione presidenziale di cancellazione su istanza dell'interessato;
c) con riferimento all'esigenza di "rendere
univocamente identificabile il soggetto protestato" (art. 3-bis del
decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 novembre 1995, n. 480) l'art. 5 del regolamento prevedeva l'indicazione
per ciascun protesto levato o rifiuto di pagamento del "codice fiscale del
soggetto indicato dalla lett. d) o, in mancanza: e1) se si tratta di persona
fisica, la data e il luogo di nascita; e2) se si tratta di società soggetta a
registrazione, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta
e il numero di iscrizione".
La formulazione si ritrova in parte nella legge 18 agosto
2000, n. 235, ove all'art. 1, comma 2, si richiede che l'atto di protesto di
cambiali accettate e di vaglia cambiari debba contenere l'indicazione del luogo
e della data di nascita del soggetto protestato e che tali dati debbano essere
trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico.
Secondo una prima interpretazione tale disposizione
dovrebbe considerarsi integrativa di quanto previsto all'art. 71 del regio
decreto 5 dicembre 1933, n. 1669, contenente "Modificazioni alle norme
sulla cambiale e sul vaglia cambiario": tra gli elementi che il protesto
deve contenere dovranno adesso essere ricompresi anche il luogo e la data di
nascita del soggetto protestato. In mancanza, prevedendosi l'obbligatoria
trascrizione di detti elementi sul registro informatico, non si potrebbe
procedere alla pubblicazione del protesto non risultando adempiuta la previsione
di legge. Tale interpretazione non risolverebbe comunque il problema della
reperibilità dei predetti elementi da parte di pubblici ufficiali abilitati
alla levata del protesto.
Secondo un'altra, più ampia, interpretazione della
normativa in esame gli elementi richiesti quali requisiti del protesto
dovrebbero essere intesi come requisiti "naturali" degli stessi titoli
cambiari, con conseguente integrazione dei moduli prestampati predisposti
dall'amministrazione finanziaria.
L'inserimento, tra i requisiti "naturali" del
titolo cambiario (per le cambiali accettate e per il vaglia cambiario), della
data e del luogo di nascita del soggetto nei confronti del quale va elevato il
protesto tenderebbe in definitiva a garantire maggiormente il prenditore della
stessa, il quale potrebbe con maggior sicurezza identificare il soggetto
obbligato al pagamento del titolo, anche al fine della levata del protesto ed
alla conservazione dell'azione di regresso nei confronti degli obbligati
successivi.
Su quanto finora esposto sub c) si riserva di far conoscere
il parere del competente Ministero della giustizia al quale è stato inviato
formale quesito;
d) sembra opportuno, infine, sottolineare che il
regolamento emanato con decreto 9 agosto 2000, n. 316 prevede, in conformità a
quanto stabilito dall'art. 59 della legge 15 marzo 1997, l'utilizzo della firma
digitale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
513, quale strumento idoneo a garantire la sicurezza e la paternità degli
elenchi dei protesti cambiari trasmessi informaticamente e telematicamente dagli
ufficiali abilitati. Di tale previsione, anche in considerazione dell'operatività
dei certificatori iscritti nell'elenco depositato presso l'Autorità per
l'Informatica nella pubblica amministrazione, si auspica l'attuazione nel più
breve termine possibile, contribuendo la stessa alla semplificazione delle
procedure di trasmissione degli elenchi ed alla loro pubblicazione sul registro
informatico.
4. Chiarimenti in ordine alla congiunta operatività
della legge 18 agosto 2000, n. 235, e del decreto 9 agosto 2000, n. 316
Per agevolare codeste camere nonché gli operatori
coinvolti nel procedimento di trasmissione e pubblicazione degli elenchi dei
protesti cambiari, di seguito si presenta un esame del regolamento recentemente
pubblicato con indicazione delle modifiche derivanti dall'applicazione della
legge 18 agosto 2000, n. 235, sottolineando, ove opportuno, i criteri con cui si
dovranno applicare le norme in tal modo variate.
Preambolo
L'elencazione degli atti normativi presupposti deve
considerarsi integrata con l'indicazione della legge 18 agosto 2000, n. 235.
Art. 1
Invariato.
Art. 2
Invariato.
Art. 3
Invariato.
Art. 4
Invariato.
Art. 5
primo comma
Il comma deve essere integrato con le previsioni di cui
all'art. 1 della legge n. 235/2000.
In tal senso deve essere considerata abrogata la previsione
della redazione dell'elenco dei protesti su supporto cartaceo, in quanto non
essendo più necessario l'invio di una copia dello stesso al presidente del
tribunale, ed essendo stato modificato l'art. 3, della legge n. 77/1955, i
pubblici ufficiali potranno a regime procedere direttamente alla stesura
dell'elenco in forma informatica. In considerazione altresì della previsione
dello stesso art. 1 della legge n. 235/2000 relativa alla tempistica dell'invio
dell'elenco, divenuta mensile, il riferimento ai protesti levati dal primo
giorno al giorno 15 e dal giorno 16 all'ultimo giorno di ogni mese deve
intendersi tacitamente abrogato. In mancanza di riferimenti normativi in tal
senso (la legge n. 235/2000 stabilisce unicamente il termine per l'invio
dell'elenco senza indicare il periodo a cui le notizie devono riferirsi) e per
consentire ai pubblici ufficiali di predisporre in tempo utile lo stesso, deve
ritenersi che l'elenco conterrà i protesti elevati fino al giorno 26 di ciascun
mese, comprendendo comunque quelli relativi al mese precedente non inseriti
nell'ultimo elenco inviato (ossia dal ventisettesimo all'ultimo giorno del mese
precedente).
Art. 5
secondo, terzo comma
Invariati.
Art. 5
quarto, quinto comma
La lettera d) del comma 4 è integrata dall'art. 2, comma
2, della legge n. 235 e pertanto è così modificata: d) il nome, il domicilio,
il luogo e la data di nascita del soggetto nei cui confronti il protesto è
stato levato o che ha effettuato il rifiuto, se si tratta di persona fisica,
ovvero la denominazione e la sede se si tratta di soggetto diverso. Il comma 5,
rimane in vigore limitatamente ai protesti per assegni e alla ricerca a carico
della camera di commercio della notizia sub e2) in quanto gli elementi di cui
sub e1) nel caso di protesti per cambiali, sono per legge indicati
dall'ufficiale levatore e pertanto non ha più ragione d'essere l'onere di
ricerca a carico della camera di commercio del codice fiscale o, in sua
mancanza, del luogo e della data di nascita del debitore.
Art. 6
primo comma
Il comma in esame deve ritenersi tacitamente abrogato dalla
legge 18 agosto 2000, n. 235, non essendo più prevista la trasmissione di copia
dell'elenco al presidente del tribunale.
Art. 6
secondo comma
L'espressione "nei medesimi ter#mini" è
modificata con l'espressione "il giorno successivo alla fine di ogni
mese".
Art. 7
Invariato.
Art. 8
L'articolo in esame è da considerarsi tacitamente abrogato
dalle previsioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 18 agosto 2000, n. 235.
Art. 9
Invariato.
Art. 10
L'articolo in esame è tacitamente abrogato dalle
previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 18 agosto 2000, n. 235 per
i quali la notizia di un protesto cancellato deve comunque non essere più
conservata nel registro informatico dal momento della cancellazione senza
possibilità di prorogare la pubblicazione della stessa oltre tale momento.
Art. 11
L'articolo in esame deve considerarsi integrato con la
previsione di cui all'art. 4, comma 1 della legge 18 agosto 2000, n. 235.
Art. 12
primo, secondo, terzo e quarto comma
Invariati.
Art. 12
quinto comma lettera b)
La formulazione della lettera b) deve intendersi modificata
nel senso di consentire l'estrazione di elenchi integrali delle iscrizioni
eseguite nel registro informatico fino ad un mese prima del giorno della
consultazione.
Art. 12
quinto comma lettera c)
La previsione deve intendersi come tacitamente abrogata in
seguito al venire meno dell'art. 10 del regolamento per effetto della legge 18
agosto 2000, n. 235.
Art. 12
sesto comma
Invariato.
Art. 13
Invariato.
Art. 14
Invariato.
5. Profili applicativi
Di seguito vengono riportati alcuni aspetti applicativi
della procedura per la pubblicazione e la cancellazione dei protesti in base a
quanto disposto dalla nuova disciplina.
Codice dei pubblici ufficiali abilitati (art. 4,
regolamento n. 316)
Codeste camere sono invitate fin d'ora a procedere
all'assegnazione del codice identificativo di ciascun ufficiale abilitato alla
levata dei protesti, secondo le modalità specificate nel regolamento, facendo
riferimento per i notai e per gli ufficiali giudiziari, alle notizie disponibili
presso i tribunali della circoscrizione territoriale di competenza e attingendo,
per i segretari comunali, al relativo albo.
È attribuito a ciascun ufficiale levatore un codice
identificativo alfanumerico, mentre per le stanze di compensazione valgono i
dati identificativi comunicati dalla banca d'Italia. Il codice alfanumerico è
composto in sequenza dalla sigla provincia, da una lettera indicante la
qualifica del pubblico ufficiale abilitato (N = notaio, G = ufficiale
giudiziario, A = aiuto ufficiale giudiziario, C = segretario comunale) e da un
numero d'ordine nell'ambito della qualifica stessa.
In occasione della comunicazione agli interessati del
codice assegnato, codeste camere sono invitate a promuovere l'utilizzo della
firma digitale per la sottoscrizione dell'elenco informatico dei protesti (cfr.
art. 5, comma 3 e art. 14, comma 3 del reg. n. 316) al fine di semplificare le
operazioni di trasmissione degli stessi. Si evita così di dover accompagnare la
trasmissione effettuata con modalità informatiche o telematiche con un
esemplare cartaceo firmato dal pubblico ufficiale che lo ha redatto.
Trasmissione e pubblicazione dell'elenco dei protesti
(articoli 6 e 7 del regolamento n. 316)
Come previsto dalla legge n. 235, gli elenchi dei protesti
non devono essere più inviati al tribunale, ma direttamente alle Camere di
commercio che ricevono l'elenco mensile redatto su apposito modello, approvato
dal Ministro dell'industria (il relativo decreto ministeriale è in corso di
adozione). Il comma 1, dell'art. 6, del regolamento è pertanto da ritenersi
abrogato. Trascorsi centocinquanta giorni a partire dal 16 novembre (ossia il 15
aprile 2001), cesserà la trasmissione degli elenchi cartacei. La trasmissione
potrà avvenire su supporto informatico (floppy disk) accompagnato da un
esemplare cartaceo recante in calce la firma del pubblico ufficiale che lo ha
redatto, con ricevuta rilasciata dalla camera, ovvero per via telematica (la
sottoscrizione può avvenire mediante firma digitale).
In mancanza di firma elettronica anche la trasmissione con
modalità telematiche dovrà essere accompagnata da un esemplare cartaceo
dell'elenco (art. 14, terzo comma del regolamento).
La camera di commercio tiene un protocollo degli elenchi
con numerazione progressiva su base annuale, secondo l'ordine cronologico di
arrivo; ciascun elenco deve essere protocollato nello stesso giorno della
ricezione.
La pubblicazione degli elenchi, mediante iscrizione nel
registro informatico ai sensi dell'art. 7 del regolamento, ha luogo nei dieci
giorni successivi alla data di ricezione da parte della camera di commercio.
Accesso al registro informatico (art. 12 del regolamento n.
316)
Il registro informatico è accessibile al pubblico presso i
terminali delle camere di commercio o su terminali remoti collegati al sistema
informativo delle stesse.
La consultazione ha luogo su scala nazionale e la camera su
richiesta dell'interessato rilascia la certificazione sull'esito della ricerca
che in caso positivo conterrà la causale del protesto.
Nel periodo transitorio codeste Camere continueranno a
rilasciare le usuali visure contenenti notizie relative al singolo soggetto
protestato mentre, quando il registro informatico sarà operativo (dal 15
maggio), potranno essere rilasciati anche i certificati previsti dall'art. 12,
comma 4, nonché gli elenchi di cui alle lettere a) e b) del comma 5, del
medesimo art. 12. È in corso di adozione da parte di questo Ministero, di
concerto con il Ministero del tesoro, il decreto di approvazione dei diritti di
segreteria da applicare ai diversi servizi offerti per la consultazione del
registro informatico dei protesti.
Cancellazione del protesto (articoli 2 e 3 della legge n.
235)
Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla
levata del protesto, esegua il pagamento del titolo protestato unitamente agli
interessi maturati ed alle relative spese di levata, ha il diritto di ottenere
la cancellazione del proprio nome dal registro informatico. Il debitore che
provvede al pagamento oltre il predetto termine, può chiederne l'annotazione
nel registro. A tale fine l'interessato presenta istanza compilata su apposito
modello al presidente della camera di commercio. Medesima istanza può essere
presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto
illegittimamente od erroneamente. Il presidente della Camera di commercio
provvede sull'istanza entro e non oltre il termine di venti giorni.
All'interessato va comunicato in ogni caso l'esito dell'istanza.
La procedura di cui all'art. 2, della legge n. 235,
sostituisce la precedente procedura per la cancellazione dei protesti prevista
dall'art. 3, della legge n. 77 del 1955, articolo non più in vigore. Pertanto
è da ritenersi abrogato l'art. 8 del regolamento che riguardava la
cancellazione nel registro informatico in conseguenza dei provvedimenti
dell'autorità giudiziaria. Rimane invece in vigore l'art. 9 del regolamento che
concerne i decreti di sospensione della pubblicazione e di cancellazione dei
protesti emessi a norma dell'art. l8 della legge n. 108 del 1996.
Si fa riserva di far conoscere il parere del Ministero
della giustizia sulla applicabilità o meno della nuova procedura di
cancellazione ai protesti levati prima del 27 dicembre.
Periodo transitorio: pubblicazione a mezzo di bollettino
cartaceo
Dal mese di febbraio 2001 il bollettino ufficiale dei
protesti avrà periodicità mensile. Il numero di febbraio (la cui pubblicazione
deve avvenire entro i dieci giorni successivi alla ricezione degli elenchi - cfr.
art. 7, comma 4, registro n. 316) riporterà i protesti levati dal 27 dicembre
al 26 gennaio. La pubblicazione del bollettino cartaceo cesserà decorso il
termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento ossia dal
15 maggio 2001; da allora alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti
si provvederà unicamente mediante il registro informatico.
Qualora codeste Camere non abbiano ancora ricevuto e quindi
pubblicato elenchi di protesti riferiti a periodi antecedenti al 27 dicembre,
provvederanno a pubblicarli tramite gli usuali bollettini cartacei fino allo
smaltimento dell'arretrato. Per gli elenchi dei protesti da pubblicare a mezzo
di questi ultimi bollettini andranno applicate le norme antecedenti all'entrata
in vigore della legge l8 agosto 2000, n. 235, e pertanto non sarà necessario
riportare il luogo e la data di nascita del debitore, ovvero il codice fiscale.
Si invitano quindi codeste Camere di commercio ad attivarsi
presso i tribunali competenti al fine di realizzare la più rapida pubblicazione
degli elenchi arretrati.
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