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Opposizione al decreto ingiuntivo
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Il debitore qualora ritenga di avere una ragione che giustifichi il mancato pagamento, deve entro 40 giorni dalla notificazione del decreto, far impugnare da un suo legale il provvedimento davanti allo steso Giudice che lo ha emesso (art. 645 c.p.c.).
Con l'opposizione del debitore il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nella quale il debitore ha la possibilità di far valere i motivi per i quali non ha effettuato il pagamento (ad es. vizi sui servizi o materiali ricevuti, insussistenza del credito, intervenuto pagamento).
Il giudizio stabilisce o l'accoglimento parziale o integrale dell'opposizione oppure il rigetto dell'opposizione con conseguente pagamento del debito maggiorato delle spese legali e processuali.


Da considerare inoltre che ci si può opporre se non vi sono le seguenti condizioni di ammissibilità:

- prova scritta del proprio credito.
tra privati : Polizze e promesse unilaterali fatti per scrittura privata (ad es. cambiali, assegni, scritture private, polizze assicurative, busta paga lavoratore, mancato pagamento spese condominiali)
per gli imprenditori anche le fatture con gli estratti delle scritture contabili bollate e registrate in contabilità (autenticate da un notaio) oppure la fattura con la bolla d'accompagnamento

- credito inerente onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

- credito inerente una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili (per le cose fungibili sulla domanda bisogna anche chiedere un equivalente controvalore in denaro).

- credito inerente onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

- l'ingiunzione deve essere intimata nel territorio Italiano

Sottocategoria: Debitore-ed-opposizioni- Decreto-ingiuntivo-

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