Legge 15 agosto
2000, n. 235 Nuove norme in materia di cancellazione
dagli elenchi dei protesti cambiari. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 200 del 28 agosto 2000
Legge 15 agosto
2000, n. 235
Art. 1.
1. L'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari
devono trasmettere al presidente della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio, il giorno successivo alla
fine di ogni mese, l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali
accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonche' l'elenco dei protesti
per mancata accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto.
Uguale obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni di rifiuto
di accettazione delle cambiali.
2. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il
debitore contro il quale il protesto e' levato deve essere identificato con
l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. Tali
dati devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al
presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio e trascritti a fianco del nome del debitore protestato
nel registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18
settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
1995, n. 480.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate ad
elaborare le statistiche relative ai protesti per mancata accettazione".
Art. 2.
1. L'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 4. - 1. Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla
levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario
protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il
protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha
diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico
di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.
Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, puo'
chiederne l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine
l'interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza,
compilata secondo il modello allegato alla presente legge, corredata del titolo
quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del
pagamento, nonche' della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al
comma 5.
2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 puo' essere presentata da
chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome,
illegittimamente od erroneamente, nonche' dai pubblici ufficiali incaricati
della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si e' proceduto
illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.
3. Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla
data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della
regolarita' dell'adempimento o della sussistenza della illegittimita' o
dell'errore del protesto, il presidente accoglie l'istanza e, conseguentemente,
dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale
responsabilita' l'esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre cinque
giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal
registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti,
come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza.
4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da
parte del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, entro il termine di cui al comma 3, l'interessato puo' ricorrere
all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il giudice competente e' il giudice di pace
del luogo in cui risiede il debitore protestato. Per il procedimento si
osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del
codice di procedura civile.
5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e' dovuto alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura un diritto pari, per ogni
protesto, a L. 15.000 per il primo anno successivo alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente, con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base agli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".
2. Alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, come da ultimo modificata dalla
presente legge, e' allegato il modello di istanza di cui all'annesso alla
presente legge.
Art. 3.
1. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 6 e'
aggiunto il seguente:
"6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la
cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro
informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n.
381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La
cancellazione dei dati del protesto e' disposta dal presidente della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio non
oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa
istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione".
Art. 4.
1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18
settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
1995, n. 480, e' sostituito dal seguente: "La notizia di ciascun protesto
levato e' conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione,
effettuata ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e
successive modificazioni, o dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108,
ovvero, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data della
registrazione".
2. Il comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n.
381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e'
sostituito dal seguente:
"3. Il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 12
febbraio 1955, n. 77, sono abrogati".
Art. 5.
1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia
ancora operativo il registro informatico di cui all'articolo 3-bis del
decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 novembre 1995, n. 480, la cancellazione del nome di cui all'articolo 4
della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come sostituito dall'articolo 2 della
presente legge, e all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e'
effettuata, fino alla data di operativita' del registro informatico, dagli
elenchi dei protesti di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 77 del 1955,
come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 agosto 2000
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli:
Fassino
ANNESSO (v. articolo 2, comma 2)
"ALLEGATO (v. articolo 4)
MODELLO DI ISTANZA AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ..............
Istanza ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e
successive modificazioni
Il sottoscritto .......... nato a ...........; il ...........; residente in
................. in via-piazza ..................; codice fiscale n.
.........................;
PREMESSO
che sono stati protestati i seguenti titoli cambiari a firma dell'istante:
1. Importo lire ................. scadenza ..............;
data del protesto ............... notaio ................;
2. Importo lire ................. scadenza ..............;
data del protesto ............... notaio ................;
3. Importo lire ................. scadenza ..............;
data del protesto ............... notaio ................;
4. Importo lire ................. scadenza ..............;
data del protesto ............... notaio ................;
che in data .........; il sottoscritto ha adempiuto al pagamento delle somme
recate dai predetti titoli, unitamente agli interessi maturati come dovuti e
alle spese per il protesto, come si evince dagli allegati,
CHIEDE
la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, ai
sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive
modificazioni.
data .................... firma ............................;".
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 455):
Presentato dall'on. Simeone il 9 maggio 1996.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 luglio
1996 con parere della commissione I.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 24 marzo, 19, 26
maggio, 18, 23 giugno e 1 luglio 1998.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 16 marzo
1999.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 6, 20 aprile, 27
maggio, 2, 16, 23 e 30 giugno 1999 e approvato il 7 luglio 1999 in un testo
unificato con gli atti numeri 770 (Servodio ed altri); 1157 (Rizza ed altri);
2527 (Mantovano ed altri) e 4391 (Molinari ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 4151):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 20 luglio
1999 con pareri delle commissioni 1a, 5a, 6a e 10a.
Esaminato dalla 2a commissione il 1, 9 febbraio, 8 marzo 2000 e approvato,
con modificazioni, il 15 marzo 2000.
Camera dei deputati (atto n. 455-B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 29 marzo
2000 con parere della commissione I.
Esaminato dalla II commissione in sede referente l'8, 14 giugno, 13 luglio
2000.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 27 luglio
2000.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa e approvato il 27 luglio
2000.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei D.P.R. e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'articolo 1, comma 1.
- La legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, reca:
"Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari.".
Nota all'articolo 2, comma 2.
- Per il titolo della citata legge n. 77 del 1955, si veda la nota
all'articolo 1, comma 1.
Nota all'articolo 3, comma 1.
- Il testo dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in
materia di usura), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 17. - 1. Il debitore protestato che abbia adempiuto
all'obbligazione per la quale il protesto e' stato levato e non abbia subito
ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato
protesto, la riabilitazione.
2. La riabilitazione e' accordata con decreto del presidente del tribunale su
istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore puo' proporre reclamo,
entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decide in
camera di consiglio.
4. Il decreto di riabilitazione e' pubblicato nel bollettino dei protesti
cambiari ed e' reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse
entro dieci giorni dalla pubblicazione.
5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 e' pubblicato il provvedimento della
corte di appello che accoglie il reclamo.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli
effetti, come mai avvenuto.
6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la
cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro
informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n.
381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La
cancellazione dei dati del protesto e' disposta dal presidente della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio non
oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa
istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione.".
Nota all'articolo 4, commi 1 e 2.
- Il testo dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 490
(Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio),
cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Al fine di accrescere il livello di certezza e
trasparenza dei rapporti commerciali, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco
dei protesti cambiari, di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n.
77, si provvede mediante il registro informatico dei protesti, tenuto dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in modo da assicurare
completezza, organicita' e tempestivita' dell'informazione su tutto il
territorio nazionale. La notizia di ciascun protesto levato e' conservata nel
registro informatico fino alla sua cancellazione, effettuata ai sensi
dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successive modificazioni,
o dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero, in mancanza di tale
cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia
stabilisce le norme di attuazione del presente articolo e in particolare:
a) le procedure per la comunicazione alle camere di commercio industria,
artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici,
delle notizie sui protesti cambiari, da parte dei soggetti abilitati a levarli,
nonche' le modalita' per rendere univocamente identificabile il soggetto
protestato;
b) le caratteristiche e le modalita' di tenuta del registro;
c) i contenuti delle registrazioni;
d) il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e
messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro informatico.
3. Il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 12 febbraio
1955, n. 77, sono abrogati.
4. All'articolo 3, terzo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, le
parole: "5 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "60
giorni".
Note all'articolo 5, comma 1.
- Per il testo dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 381 del 1995
convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 480 del 1995 si veda la
nota all'articolo 4, commi 1 e 2.
- Per il titolo della citata legge n. 77 del 1955 si veda la nota
all'articolo 1, comma 1.
- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, cosi'
come modificato dalla presente legge, si veda la nota all'articolo 3, comma 1.
- Per il titolo della citata legge n. 77 del 1955 si veda la nota
all'articolo 1, comma 1.
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