Dal 15 maggio 2001 sono cambiati i vecchi
bollettini ufficiali dei protesti e sono stampati ogni due settimane dalle Camere di
commercio: è operativo quindi in tutta Italia il registro
informatico dei protesti, creato per garantire la completezza, l'organicità e
la tempestività su tutto il territorio nazionale delle informazioni circa il
mancato pagamento di tratte accettate, di vaglia cambiari ("pagherò"
o "cambiali") e di assegni bancari, e sulle dichiarazioni di rifiuto
di pagamento fatte secondo la legge cambiaria.
Il registro - su base nazionale, appunto - è accessibile al pubblico
attraverso i terminali delle Camere di commercio o su terminali remoti collegati
al sistema informativo camerale. Su richiesta dell'interessato, la Camera
rilascerà un certificato con l'esito della ricerca. Fino all'attivazione del
registro informatico, le Camere continueranno a rilasciare le usuali visure
contenenti notizie relative al singolo soggetto protestato.
Il registro informatico comprende anche una pagina elettronica delle
variazioni dei dati, nella quale sono elencate le notizie dei protesti
cancellate o modificate in esecuzione di provvedimenti dell'autorità
giudiziaria nei 15 giorni precedenti la consultazione, con indicazione della
data in cui è stata effettuata la cancellazione o la modifica e del
provvedimento che l'ha disposta. Sulla stessa pagina - in modo distinto - sono
elencati anche i decreti di riabilitazione pubblicati nel registro informatico
nello stesso periodo di tempo.
il registro informatico permette di estrarre
anche:
elenchi di protesti e rifiuti di pagamento selezionati in base a parametri di
ricerca diversi, come ad esempio la data e il luogo della levata o della
registrazione; il codice fiscale del soggetto protestato o, in mancanza, la data
e il luogo di nascita (se si tratta di persona fisica) oppure l'ufficio del
registro delle imprese presso il quale è iscritta e il numero di iscrizione (se
si tratta di societa' soggetta a registrazione); la data di scadenza, se si
tratta di cambiale o di vaglia cambiario; elenchi integrali delle iscrizioni
eseguite nel registro informatico nei quindici giorni precedenti a quello della
consultazione; copie integrali della pagina elettronica delle variazioni dei
dati. La data di estrazione deve risultare su tutti questi certificati. Gli
estremi di estrazione sono mantenuti nel registro informatico.
Con l'informatizzazione del sistema, gli elenchi dei protesti non devono
essere più inviati al Tribunale, ma direttamente alle Camere di commercio. Dal
15 aprile 2001 - come previsto dal regolamento emanato col decreto n. 316 del 9
agosto 2000 - i dati sui protesti verranno trasmessi su supporto informatico
(floppy disk) accompagnato da una copia stampata e firmata dal pubblico
ufficiale che ha redatto l'elenco, oppure per via telematica, autenticati con la
firma digitale (in mancanza di quest'utima, anche la trasmissione con modalità
telematiche dovrà essere accompagnata da una copia su carta dell'elenco.
Negli elenchi dei protesti dovranno essere specificati i motivi del rifiuto
del pagamento, secondo una codifica distinta per assegni bancari e per vaglia
cambiari e tratte accettate.
La pubblicazione degli elenchi, mediante iscrizione nel registro informatico,
avverrà entro 10 giorni dalle ricezione da parte della Camera di commercio.
Le Camere assegnano un codice identificativo a ciascun ufficiale abilitato
alla levata dei protesti. Per le stanze di compensazione valgono i dati
identificativi comunicati dalla Banca d'Italia. Il codice alfanumerico è
composto in sequenza dalla sigla provincia, da una lettera indicante la
qualifica del pubblico ufficiale abilitato (N = notaio, G = ufficiale
giudiziario, A = aiuto ufficiale giudiziario, C = segretario comunale) e da un
numero d'ordine nell'ambito della qualifica stessa.
Cancellazione del protesto
Il debitore che, entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto,
esegua il pagamento del titolo protestato unitamente agli interessi maturati ed
alle relative spese di levata, ha il diritto di ottenere la cancellazione del
proprio nome dal registro informatico. Il debitore che provvede al pagamento
oltre il termine dei 12 mesi può chiederne l'annotazione nel registro. In
entrambi i casi, l'interessato dovrà presentare una istanza al presidente della
Camera di commercio. La stessa istanza per la cancellazione può essere
presentata da chiunque dimostri di aver subito una levata di protesto
illegittimamente o erroneamente.
Il presidente della Camera di commercio provvede sull'istanza entro il
termine di venti giorni. All'interessato va
comunicato in ogni caso l'esito dell'istanza. La nuova procedura è disciplinata
dalla legge
15 agosto 2000, n. 235, che ha modificato ed integrato la legge 12
febbraio 1955, n. 77. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale) n.
200 del 28 agosto, la nuova legge è entrata in vigore il 27 dicembre 2000.
Con ogni istanza di cancellazione la Camera di commercio potrà riscuotere un
diritto pari a 15.000 lire per protesto. La somma sarà rivalutata annualmente
con un decreto del Ministero dell'industria, sulla base degli indici ISTAT dei
prezzi al consumo.
In attesa dell'attivazione del registro informatico, dal mese di febbraio
2001 il bollettino ufficiale dei protesti ha periodicità mensile. Il numero di
febbraio riporta i protesti levati dal 27 dicembre al 26 gennaio. La
pubblicazione del bollettino cartaceo cesserà il 15 maggio 2001: da quella
data, la pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti avverrà unicamente
mediante il registro informatico.
La circolare n. 3504/C del 21 dicembre 2000, disponibile sul sito del
Ministero dell'industria in formato PDF/Acrobat, fornisce chiarimenti e
precisazioni sulle nuove procedure e sulla fase di transizione fra un sistema e
l'altro. (Articolo tratto dal sito della camera di Commercio)
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