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TITOLO VI
Degli illeciti previsti dal presente codice e
delle relative sanzioni
Capo I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni
amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime
194. Disposizioni di carattere generale
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una
determinata violazione consegua una sanzione amministrativa
pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle
Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 , salve
le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.
195. Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato
dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di lire
trentacinquemiladuecentocinquanta ed il limite massimo generale di
lire quattromilionisettecentomila.
Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si
tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi
dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma
3.
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria
fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite
massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera
svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze
della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle
sue condizioni economiche .
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata
ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (medianazionale) verificatasi nei due anni
precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro,
dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane,
fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni
amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno
successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al
comma 1 .
196. Principio di solidarietà.
1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa
pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece,
l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o
l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in
solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da
questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è
avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84
risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori,
l'intestatario del contrassegno di identificazione .
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di
volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la
persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della
vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al
pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver
potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di
una persona giuridica o di un ente o associazione privi di
personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio
delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o
associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore
della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma
stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei
confronti dell'autore della violazione stessa.
197. Concorso di persone nella violazione.
1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è
stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace
alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga
diversamente.
198. Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative
pecuniarie.
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una
azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa
disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più
grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree
pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai
divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o
limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola
violazione.
199. Non trasmissibilità dell'obbligazione.
1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria non si trasmette agli eredi.
200. Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.
1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente
contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata
in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente
anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano
inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se
presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o
comando da cui dipende l'agente accertatore.
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Articoli 201-240
201. Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata,
il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e
con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni
dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o,
quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione
commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad
uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici
registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la
notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di
identificazione.
Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia
identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata
agli stessi entro centocinquanta giorni dall'identificazione. Per i
residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro
trecentosessanta giorni dall'accertamento .*
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui
deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa
non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli
altri soggetti di cui al comma1.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati
nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità
previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta,
secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando
siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante
dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli
istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o
dalla patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di
chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del
soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine
prescritto .
Corte Costituzionale
*La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 giugno 1996, n. 198 (Gazz.
Uff. 26 giugno 1996, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 201, primo comma, nella parte in cui,
nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli
altri responsabili avvenuta successivamente alla commissione della
violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per la
notifica della contestazione dalla data dell'avvenuta identificazione,
anziché dalla data in cui risultino dai pubblici registri
l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o
comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in
grado di provvedere alla loro identificazione.
Art 14 legge 24.11.1981 n.689
14. Contestazione e notificazione. La violazione, quando è possibile,
deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto
alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma
dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune
delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della
violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel
territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a
quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta
giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità
competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di
cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si
applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso
la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal
codice di procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il
domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta
salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza
del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il
giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue
per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel
termine prescritto.
202. Pagamento in misura ridotta.
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una
sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione
delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a
pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla
notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio
dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in
conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a
mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o
notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il
richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o,
eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.
3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il
trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero,
trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di
esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi
altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con
sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve
essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.
203. Ricorso al prefetto.
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel
termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione,
qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei
casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del
luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando
cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con
raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere
presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta
l'audizione personale.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel comma 1 è
tenuto a trasmettere gli atti al prefetto entro trenta giorni dal
deposito o dal ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, nonché con ogni altro elemento utile
alla decisione, anche se fornito dal ricorrente.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non
sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga
alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del
massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di
procedimento .
204. Provvedimenti del prefetto.
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio
o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati,
sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene
fondato l'accertamento emette, entro centottanta giorni, ordinanza
motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata,
nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni
singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2.
L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore
della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai
sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato
l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza
motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente
all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne
dà notizia ai ricorrenti .
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'art. 201.
Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere
effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione,
all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa
ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento,
entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al
prefetto e all'ufficio o comando accertatore.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo
per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese .
205. Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato
risiede all'estero.
2. Nei casi indicati dal comma 3 dell'art. 7 del codice di procedura
civile, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 21 novembre
1991, n. 374, l'opposizione è proposta innanzi al giudice di pace del
luogo della commessa violazione. Resta ferma la competenza del pretore
quando, sia stata applicata una sanzione amministrativa accessoria .
3. Il giudizio di opposizione previsto dal comma 2 è regolato dalle
disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della L. 24 novembre 1981,
n. 689 .
206. Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie.
1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli
articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.
22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme
dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata
dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689 .
2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato,
sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa
violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono
predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.
3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente
all'intendente di finanza competente, il quale dà in carico
all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.
207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.
1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE
viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una
sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad
effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il
pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette
al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne
rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento
nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della
facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare
all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla
metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la
violazione. In sostituzione del versamento della cauzione suddetta, il
trasgressore può fornire apposito documento fideiussorio che
garantisca il pagamento delle somme dovute. Del versamento della
cauzione o del rilascio del documento fideiussorio è fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione. L'una e l'altro sono
versati al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
3. In mancanza del versamento della cauzione o della presentazione
della garanzia di cui al comma 2, vienedisposto in via cautelare
l'immediato ritiro della patente da parte dell'agente accertatore. In
mancanza della patente si applica il fermo amministrativo del veicolo
fino a quando non sia stato adempiuto uno degli oneri di cui al comma
2 e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli
di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione
d'Italia .
208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono
devoluti alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento
della circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento
della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art
36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia
stradale di loro competenza e, alla realizzazione di interventi a
favore della mobilità ciclistica (Comma prima modificato dalla legge
19 ottobre 1998 n. 366 e poi dalla legge 23 dicembre 1998 n. 448).
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a) al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'ottanta per
cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x),
della legge 13 giugno 1991, n.190 , per studi, ricerche e propaganda
ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro
di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e
sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre
1988, n. 556, per la redazione dei piani urbani di traffico, per
finalità di educazione stradale e per l'assistenza e previdenza del
personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza;
b) alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura del venti per
cento del totale annuo sopra richiamato, per studi e ricerche sulla
sicurezza del veicolo .
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del
tesoro e dei trasporti, determina annualmente le quote dei proventi da
destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni
di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
4. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono
devoluti alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento
della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento
della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art.
36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia
stradale di loro competenza. Gli stessi enti determinano annualmente,
con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate
finalità. nonchè, in misura non inferiore al 10 per cento, ad
interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli
utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili..
Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici; per
i comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione
superiore a cinquemila abitanti.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre con propri
decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione
dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici.
209. Prescrizione.
1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo
di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal
presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 .
Art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Prescrizione. - Il diritto a riscuotere le somme dovute per le
violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice
civile.
Sezione II
Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni
amministrative pecuniarie
210. Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative
pecuniarie in generale.
1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione
amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non
pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che
seguono.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel
presente codice si distinguono in:
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività
o di sospendere o cessare una determinata attività;
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di
guida.
3. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione
accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso ilpagamento in
misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In
tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere
trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci
giorni .
4. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità
di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte
dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua
esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta
di circolazione o della patente, l'organo competente dispone il
dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.
211. Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei
luoghi o
di rimozione di opere abusive.
1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una
violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino
dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente
accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai
sensi dell'art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta
dall'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per
l'applicazione della sanzione accessoria.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria
si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei
commi 1 e 2 dell'art. 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o
comando da cuidipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale
al prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.
3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della
sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di
ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine
fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato
dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di
mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o
comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto
il controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada.
Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte
immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione
del procedimento per adempimento della sanzione accessoria.
L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario
della strada.
4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è
obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o
concessionario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere
le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario
trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette
ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo
esecutivo ai sensi di legge.
5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento,
l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi
di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente
accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di
contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l'esecuzione
degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le
modalità di cui al comma 4.
7. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria .
212. Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una
determinata attività.
1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da
una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di
sospendere o di cessare da una determinata attività, l'agente
accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai
sensi dell'art. 200 o nella notificazione da effettuare secondo l'art.
201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per
l'applicazione della sanzione accessoria. Questa, quando le
circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente,
altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni
dal verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il
controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria
si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni
dell'art. 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso,
nell'ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione accessoria e della
sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato l'accertamento,
l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
3. L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e
nei termini di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato
provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art.
650 del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo,
provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva
dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve
essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese
eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del
trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con
ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente
codice a determinate condizioni, il trasgressore può successivamente
porre in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta
istanza all'ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato il
venir meno degli impedimenti, consente a che l'attività sospesa sia
ripresa o continuata. Di ciò è data comunicazione al prefetto.
213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della
confisca amministrativa.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che
accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre
cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di
contestazione della violazione.
2. L'organo di polizia che procede al sequestro fa rimuovere il
veicolo e lo fa condurre in un apposito luogo di custodia secondo le
modalità previste dal regolamento. Di ciò si fa menzione nel verbale
di contestazione della violazione. Sul veicolo è posta segnalazione
visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite dal
regolamento.
3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al
prefetto ai sensi dell'art. 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il
sequestro è confermato. Nel caso di declaratoria di infondatezza
dell'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla misura
cautelare ed importa il dissequestro del veicolo.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al
sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire dodici milioni.Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
5. Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso
al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il
ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza
del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata
presentata istanza di dissequestro, il veicolo può essere venduto
secondo le modalità previste nel regolamento. Il prezzo di vendita
serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è
stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia del
veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. Per le
altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la
distruzione.
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo
appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso
può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del
veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei
propri registri.
214. Fermo amministrativo del veicolo.
1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo l'organo di polizia
che accerta la violazione provvede direttamente a far cessare la
circolazione ed a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di
custodia, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è
fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel caso
di fermo amministrativo del ciclomotore, è ritirato il certificato di
idoneità tecnica, facendone menzione nel verbale di contestazione.
2. Il veicolo è restituito all'avente titolo o, in caso di
trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci
o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle
spese di trasporto e custodia.
3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia
all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è
ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento
della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed
importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato
nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205,
la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della
autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale
durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il
provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per
l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12,
comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per
eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto al fermo
amministrativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila. Viene disposta, inoltre, la custodia
del veicolo in un deposito autorizzato .
215. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è
operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali
provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di
esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi.
L'applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di
contestazione notificato a termine dell'art. 201.
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente
diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e
custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione.
Alle dette spese si applica il terzo comma dell'art. 2756 del codice
civile.
3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è
disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le
modalità stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta
menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art.
201. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell'avente
diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e
rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice
civile.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale
contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della
effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o
l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati
all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la
rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito
secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di
alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione
pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di
custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente
diritto.
5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del
blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma
dell'articolo 203 .
216. Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione,
della targa o della patente di guida.
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine
agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste,
ovvero della targa, ovvero della patente di guida, il documento è
ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione,
dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi,
al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si
tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità
tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o
della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la
competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento
al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia
dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al
prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel
regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino
al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al
fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214.
2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato
soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione
viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del
compimento delle prescrizioni suddette.
3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di
circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine
agricole, o nella patente.
4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende
anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la
sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di
infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione
accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente all'ente
indicato nel comma 1 la restituzione del documento.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
6 Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è
ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si
riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata
ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di
tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a
seguito del ritiro della targa.*
* comma così sostituito dalla legge 30 dicembre 1999 n. 507 G.U. n.
306 del 31 dicembre 1999
217. Sanzione accessoria della sospensione della carta di
circolazione.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria della sospensione della validità della carta di
circolazione, questa è ritirata dall'agente od organo di polizia che
accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di
contestazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di
circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre
il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con
annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia,
unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni,
all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che,
nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione,
indicando il periodo cui questa si estende.
Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma,
è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa,
all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore
circolazione potrebbe apportare. L'ordinanza è notificata
all'interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione
inizia dal giorno in cui il documento è ritirato a norma del comma 1.
Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di
quindici giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte
dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato
estero, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
ne sospende la validità ai fini della circolazione sul territorio
nazionale per un determinato periodo, con le stesse modalità.
L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità
competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e
viene annotata sulla stessa.
3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene
restituita all'interessato dall'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed
all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le
modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono
stabilite nel regolamento.
4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può proporre
ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento,
applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone
l'immediata restituzione.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di
circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in
caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del
veicolo*
* comma così sostituito dalla legge 30 dicembre 1999 n. 507 G.U. n.
306 del 31 dicembre 1999
218. Sanzione accessoria della sospensione della patente.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per
un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo
di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore
rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo
necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato
dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a
copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del
luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni
successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui
si estende la sospensione stessa.
Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma,
è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed
alla entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore
circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza è notificata
immediatamente all'interessato e comunicata al competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta sulla
patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro.
Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di
quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la
restituzione da parte della prefettura.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della
sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più
violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia
che accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente
constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi
del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata
ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica
altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti
sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene
a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma
del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene
restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che la
iscrive nei propri registri.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 205.
6.Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della
patente, circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.
Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso
di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo,
si applica la confisca amministrativa del veicolo*
* comma così sostituito dalla legge 30 dicembre 1999 n. 507 G.U. n.
306 del 31 dicembre 1999
219. Revoca della patente di guida.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della
patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti
dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa
violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa
accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.
2. L'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle
condizioni per le quali la legge prevede la sanzione della revoca
della patente, ne dà, entro i cinque giorni successivi, comunicazione
al prefetto nell'ipotesi indicata al comma 1. Questi, previo
accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca
della patente, con l'intimazione all'intestatario di consegnarla,
entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, alla
prefettura. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. con le modalità di cui
all'art. 129, comma 3.
3. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Ministro
dei trasporti, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza
di cui al comma 2. Il Ministro decide nei sessanta giorni successivi.
Se il ricorso è accolto, il provvedimento stesso è revocato e la
patente è restituita all'interessato; la restituzione è comunicata
al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C .
Capo II
Degli illeciti penali
Sezione I
Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni
220. Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice.
1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo
accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al
pubblico ministero, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura
penale.
2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere
al prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il decreto
definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla
patente del trasgressore.
3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un
reato contro la persona, l'agente od organo accertatore deve dare
notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo
una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando
che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il
trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente
titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della
ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti .
221. Connessione obiettiva con un reato.
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una
violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato
il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a
conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta
violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione
stabilita dalla legge per la violazione stessa.
2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione
amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per
estinzione del reato o per difetto di una condizione di
procedibilità.
Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220.
Sezione II
Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali
222. Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice
derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di
condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le
sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca
della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la
sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal
fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la
sospensione della patente è da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio
colposo la sospensione è da due mesi a un anno.
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata
specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere
dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
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