121. Esame di idoneità
1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di
guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e
dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive,
modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti
sulla base delle direttive della Comunità europea e con il ricorso a
sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per
una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali
di cui all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli
istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da
dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C.
4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei
dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. che danno titolo
all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme e
modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami
per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.
6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può
svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. idonei allo
scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente
costituiti.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia
trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per
l'esercitazione di guida.
9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con
esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A,
va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una
successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da
inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova,
entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione
di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per
una volta soltanto, una delle due prove d'esame .
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di
guida, il competente ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto
richiesta ai sensi dell'art. 116.
122. Esercitazioni di guida
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di
guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre
categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli
delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o
l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si
trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a
sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria,
conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria
superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla
marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in
caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a
pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione,
l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente
di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle
di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono
essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica
"P". Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle
autoscuole con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche
di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno
determinate nel regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto,
oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono
consentite in luoghi poco frequentati.
6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma
avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di
patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica alla
persona che funge da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a
fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida
ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a
lire duemilionitrecentocinquantamila. Alla violazione consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla
violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire
quattrocentosettantamila.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila .
123. Autoscuole
1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione
dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza
amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da parte
degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di
vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di
apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto
dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica
sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in
relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla
estensione del territorio.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono
ottenere l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al
comma 2 deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e
dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare
funzionamento nei confronti del concedente.
Nel caso di società od enti l'autorizzazione può essere rilasciata a
persona delegata dal legale rappresentante della società od ente
secondo quanto previsto dal regolamento.
5. L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni
ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata
capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di
abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le
persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad
eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla
persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso
di società od enti, alla persona da questi delegata.
6. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti
a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di
prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e
didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei
dal Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di
qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino
e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei
trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature,
possono essere adeguatamente ridotte.
8. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi
quando:
a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli
istruttori che non siano più
ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C.;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio
provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
9. L'autorizzazione è revocata quando:
a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del
titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un
quinquennio.
10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i
requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità
degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti;
le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine
di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata
dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità
tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per
il conseguimento della patente di guida.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilionecentosettantacinquemila a lire quattromilionisettecentomila.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa
attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su
veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed
autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire
novecentoquarantamila.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per il rilascio
della autorizzazione di cui al comma
2. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento,
da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di
consulenza, secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264 ..
124. Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici
1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a
terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che
circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui
all'art. 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate
dall'art. 115, comma 1, lettera c);
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché
delle macchine operatrici;
c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le
caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente
adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con
patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'art. 116, comma
5.
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso
decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei
veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e
minorati fisici.
4 Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere
munito della patente è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni.
All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo
116, comma 12.
* comma così sostituito dalla legge 30 dicembre 1999 n. 507 G.U. n.
306 del 31 dicembre 1999
4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
* comma aggiunto dalla legge 30 dicembre 1999 n. 507 G.U. n. 306 del
31 dicembre 1999
125. Validità della patente di guida
1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide,
rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è
richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i
quali è richiesta la patente delle categorie B e C.
2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata
a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei
veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla
carta di circolazione.
3. Chiunque, munito di patente di categoria B, C o D, guida un
autoveicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa
da quella della patente di cui è in possesso, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila .
4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A,
B, C o D, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente
adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero,
munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o
minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o
per la cui guida è prevista una patente di categoria diversa, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .
126. Durata e conferma della validità della patente di guida
1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni
dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il
cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha
superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a
mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per
cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La
patente della categoria D è valida per cinque anni.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, può stabilire
termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti
anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti,
all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici,
determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla
sostituzione della patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per
la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art. 116,
comma 8, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in
occasione della conferma di validità della patente di guida. Detto
accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di
coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano
titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di
cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20
t, e macchine operatrici .
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli
accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono
effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul
certificato di idoneità
5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio
centrale della Direzione generale della M.C.T.C., che trasmette per
posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da
apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui
dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a
trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di
effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale
risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti per la conferma della validità. Analogamente procedono le
commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici
del Ministero dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non
possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non
dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i
versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la
conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario
che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso
pagamento. La ricevuta andrà conservata dal titolare della patente
per il periodo di validità .
6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al
comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la
conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'esito
dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129,
comma 2, e 130.
7. Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila. Alla violazione
conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della
patente e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. In caso di
reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo,
consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del
veicolo.
* comma così modificato dalla legge 30 dicembre 1999 n. 507 G.U. n.
306 del 31 dicembre 1999
127. Permesso provvisorio di guida
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il
titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di
polizia, i quali rilasciano attestazione di resa denuncia.
2. Il competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e
della dichiarazione di assunzione di responsabilità ai fini
amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n.
15, e 11 maggio 1971, n. 390 , rilascia un documento provvisorio di
guida della validità di un mese che può essere rinnovato fino al
rilascio del duplicato .
3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato può
essere presentata immediatamente.
4. Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o sottratto
sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il
duplicato .
128. Revisione della patente di guida
1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.,
nonché il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre
che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica
locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità ititolari
di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei
medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità
tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono
comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale
della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca
della patente .
2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami
previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire
quattrocentosettantamila. Alla stessa sanzione soggiace chiunque
circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento
sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo
alla guida.
3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del Capo I,
Sezione II, del Titolo VI.
129. Sospensione della patente di guida
1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel
provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione
amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella
violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate
nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme
indicato.
2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in
sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la
revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea
perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal
caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la
certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero
dei prescritti requisiti psichici e fisici.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è
sospesa dai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del
luogo di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno
Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto
di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala
il provvedimento all'autorità competente dello Stato che ha
rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di
guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata
comunicazione ai competenti uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico
integrato già esistente tra i sistemi informativi della direzione
generale della M.C.T.C. e della Direzione generale
dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del
Ministero dell'interno .
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al
comma 2 è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di
giorni venti dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro
provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del
Ministro è comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della
Direzione generale della M.C.T.C. Se il ricorso è accolto, la patente
è restituita all'interessato .
130. Revoca della patente di guida
1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C:
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente,
dei requisiti fisici e psichici prescritti;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art.
128, risulti non più idoneo ;
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria
patente con altra rilasciata da uno Stato estero .
2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il
provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può
direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici
previsti per la conferma di validità, una patente di guida di
categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che
siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116 per
il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le
limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data
di rilascio della patente revocata .
131. Agenti diplomatici esteri
1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da
agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre
persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti
previsti dalle norme internazionali, delle immunità spettanti agli
agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali
dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari
esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.
2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo
appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di
carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero dei
trasporti, su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia ai
sensi delle vigenti norme, previe visita e prova, quando prescritte,
la carta dicircolazione e provvede all'immatricolazione, assegnando
speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche
determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro degli affari esteri.
3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe
speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel
comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla
segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare
dell'autoveicolo.
4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte
di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui
cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene.
La relativa restituzione deve aver luogo non oltre il termine di
novanta giorni dalla scadenza.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di
reciprocità, salvo gli accordi speciali con le organizzazioni
internazionali.
132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno
Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a
quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n.
331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata
massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello
Stato di origine .
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini
residenti nel comune di Campione d'Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente
leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da
cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che
verranno stabilite nel regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta
l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila .
133. Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione
1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato
estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti
posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.
2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni
internazionali.
3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che
stranieri che circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da
quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila .
134. Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a
cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri.
1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente
o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già
adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a
cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di
passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata
massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di
riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1
scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire
quattrocentosettantamila. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI .
135. Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri
1. I conducenti muniti di patente di guida o di permesso
internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in
Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro
permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno.
2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo
Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni
internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi devono essere
accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un
documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari
convenzioni internazionali.
3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale
rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati
veicoli, è prescritto, altresì, il possesso di un certificato di
abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che
della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono
essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli
abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello
Stato ove è stata rilasciata la patente.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato
di abilitazione professionale o di idoneità, quando prescritto, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila.
6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso
internazionale, rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla
osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento
stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni
previste per i titolari di patente italiana .
136. Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da
Stati della Comunità europea
1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno
Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito
la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e
dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle
stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza
sostenere l'esame di idoneità di cui all'art. 121. La patente
sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha
rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha
rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di
abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro
dell'eventuale documento abilitativo a sè stante.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di
reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da
Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi
internazionali.
3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro
Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente
dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti rispettivamente
dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici
avviene a norma dell'art. 126, comma 5.
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto
qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire,
emessa da uno Stato membro della Comunità europea, è stato
subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a
quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova
patente non può essere accordata una validità che vada oltre il
termine stabilito per la patente da sostituire.
5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei
precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in
sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata una
nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per
ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di idoneità.
6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o
altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato
estero, non più in corso di validità si applicano le sanzioni
amministrative, comprese quelle accessorie previste per chi guida
senza essere munito della patente di guida o del certificato di
abilitazione professionale.
7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre
un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo,
rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro
che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della
residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di
validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente
italiana scaduta di validità.
137. Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida.
1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle
convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono
rilasciati dagli uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C., previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.
2. I competenti uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C. rilasciano i permessi internazionali di guida, previa
esibizione della patente .
138. Veicoli e conducenti delle Forze armate
1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di
loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione
militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di
riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli
articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non
militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal
comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto
previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il
predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale
in servizio:
a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei
requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio
della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei
veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di
insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi
all'addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non
sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza
sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle
corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita
dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della
difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite
dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre
un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida
militare può ottenere la conversione in analogo certificato di
abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le
modalità stabilite dal Ministero dei trasporti, purché gli
interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo
o dalla cessazione dal servizio.7. I veicoli alienati dalle Forze
armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo
accertamento dei prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a
motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono
stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il
corpo e il Ministero dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di
materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le
prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme
vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di
istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle
categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto
pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di
finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province
autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo
forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e
della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano .
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente
rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con
targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma
3. La patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata,
secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di
appartenenza .
139. Patente di servizio per il personale che esplica servizio di
polizia stradale.
1. Il personale già in possesso di patente di guida, che esplica il
servizio di polizia stradale indicato nell'art. 12, comma 1, per
guidare i veicoli immatricolati per tale esclusivo impiego ai sensi
dell'art. 93, comma 11, deve essere munito di una patente speciale di
servizio, che indichi le generalità dell'intestatario, tutti i dati
atti alla sua identificazione, la sua qualifica ed il corpo, ufficio o
comando da cui dipende.
2. La patente di servizio è rilasciata dal prefetto della provincia
nella quale l'agente o dipendente esplica il servizio di polizia
stradale, su richiesta del corpo, comando o ufficio cui appartiene.
Nel regolamento sono stabiliti i requisiti e le modalità per il
rilascio di tale patente.
3. La patente rilasciata dall'autorità militare ai sensi dell'art.
138 è alternativa a quella prevista dal comma 1.
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