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59. Veicoli con caratteristiche atipiche
1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i
veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli
ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche
caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52
al 58.
2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati,
stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla
quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della
circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi
veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti
per una o più delle categorie succitate.
60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e
collezionistico
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con
caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca,
nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e
collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli
autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro
conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della
salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della
casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei
dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite
per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in
apposito elenco presso il Centro storico della Direzione generale della
M.C.T.C.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di
apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito
della località e degli itinerari di svolgimento dellemanifestazioni o
raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti
di una particolar autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione è compresa
la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia
stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore,
l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella
autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi
stabiliti e la velocitàmassima consentita in relazione alla garanzia di
sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato
alla Direzione generale della M.C.T.C., per l'aggiornamento dell'elenco
di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse
storico o collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione nei
registri previsti dall'art. 5, comma trentaquattresimo, del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. I detti veicoli, qualora non
iscritti al P.R.A. alla data di entrata in vigore del presente codice,
per poter circolare devono essere reimmatricolati ed iscritti nei
registri del P.R.A., secondo le norme del presente codice. La
reimmatricolazione è ammessa quando i motoveicoli e gli autoveicoli
rivestono le caratteristiche di valore storico o collezionistico
necessarie per individuare tale tipo di veicoli, determinate dal
regolamento. Il regolamento stabilisce anche le caratteristiche ed i
requisiti tecnici che i predetti veicoli devono presentare e che si
ricollegano ai requisiti previsti al momento della
costruzione, con le modificazioni necessarie per adattarli alle attuali
esigenze della circolazione. I medesimi veicoli sono iscritti in
apposito elenco presso la Direzione generale della M.C.T.C.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare
sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di
veicoli, determinati dal regolamento ai sensi del comma 4.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista
dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei
requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila se si
tratta di autoveicoli, o da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a
lire duecentotrentacinquemila se si tratta di motoveicoli .
61. Sagoma limite
1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del
presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza
non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili ;
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus
destinati a servizi pubblici di linea urbani esuburbani circolanti su
itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m,
con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo
della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché
mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono
essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate
posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima
secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e
della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. .
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza
totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano
rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e
filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone
destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la
lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere
la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni
tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione ).
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei
caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in
regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di
2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di
veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le
modalità di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o
compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti
commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti
eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel
regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli
compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente
articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila. Per la prosecuzione del viaggio si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9 .
62. Massa limite
1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo
quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente
articolo, costituita dalla massa del veicolo
stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere
5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per
quelli a tre o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici
tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla
strada non sia superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno
carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità
posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più
assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a
motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio
trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8
daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza
fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a
pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di
veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26
t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o
più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di
sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero
dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi
destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa
complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa
complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di
un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t,
quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non
può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più
caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve
superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui
la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il
limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o
superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20
t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo
quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente
articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art.
10.
63. Traino veicoli
1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo,
salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti
eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.
2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se
questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi
essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidità
dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida
devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti può
autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli
non considerati rimorchi .
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della
massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per
l'agganciamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila .
Capo II
Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi
64. Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle
slitte
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un
dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in
qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul
manto stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila
.
65. Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e
delle slitte
1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli a
trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori
che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che
emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono,
altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due
catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su
ciascun lato.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile
di pericolo.
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta
non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui
l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi
alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila .
66. Cerchioni alle ruote
1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico
sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che
tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni,
espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere
muniti di ruote gommate.
2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50
mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere
arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione
metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei
raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.
3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza
spigoli, sporgenze o discontinuità.
4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa
complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione
animale destinato a trasporto di cose.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai
requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila .
67. Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una
targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di
residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e,
per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a
pieno carico, nonché della larghezza dei cerchioni.
2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna
delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano
più chiaramente leggibili.
3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano
agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il
modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che
l'interessato corrisponderà al comune è stabilito con decreto del
Ministro dei lavori pubblici .
4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in
apposito registro del comune di residenza del proprietario.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta
non munito della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del
comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire
duecentotrentacinquemila.
6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione
animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è
soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.
7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca della targa non rispondente ai
requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI .
68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di
equipaggiamento dei velocipedi
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che
agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle,
posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali
devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi
devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1
devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti
dall'art. 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si
applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le
caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di
omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il
trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un
bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite
nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale
alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva
manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente
articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire trentacinquemiladuecentocinquanta a
lire centoquarantunomila.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire
duecentotrentacinquemila.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi
dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne
sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila .
69. Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura
dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi.
1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli
49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di
applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche
e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli
a trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai
velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica
.
70. Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte
1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di
piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area
comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali
servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a
trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa
indicata nell'art. 67, devono essere muniti di altra targa con
l'indicazione "servizio di piazza". I comuni possono destinare
speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle
vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
2. Il regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere
esercitato il servizio di piazza;
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di
piazza con vetture a trazione
animale;
c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola
ogni cinque anni;
d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso
delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si
applicano, in quanto compatibili, le norme sul servizio di piazza a
trazione animale.
4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio
pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila. Se la
licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la
sanzione è del pagamento di una somma da lire
cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila. In
tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
licenza.
5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la
sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI .
Capo III
Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la
circolazione
71. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro
rimorchi
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a
motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della
sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni
tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad
accertamento e sono indicate nel regolamento.
2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il
Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri
Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari
caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i
veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso
speciale, nonché i veicoli blindati.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli
altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le
prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e
2, nonché le modalità per il loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto
nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario,
l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni
emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione
economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.
5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione generale
della M.C.T.C., sono approvate tabelle e norme di unificazione
riguardanti le materie di propria competenza.
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non
conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila. Se i
veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la
sanzione amministrativa è da lire duecentotrentacinquemila a lire
novecentoquarantamila .
72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere
equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t
devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli
devono altresì essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di
veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco,
aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli,
con decreto del Ministro dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per
il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione
di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità.
Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile
plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso
sono stabilite nel regolamento.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati
nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al
comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti
al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati
con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con
propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o
possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in
relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza
di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme
specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad
essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto .
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad
omologazione da parte del Ministero dei trasporti Direzione generale
della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei
trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è
indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo
della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i
dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche
relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di
montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità
dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e
le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi
presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati
decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle
raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite -
Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei
dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a
condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro dei trasporti può essere reso obbligatorio
il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere
definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e
di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in
cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle
disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila .
73. Veicoli su rotaia in sede promiscua
1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere
muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e
acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere
muniti di dispositivi tali da consentire al conducente l'agevole
visibilità anche a tergo. Negli stessi il campo di visibilità del
conducente, in avanti e lateralmente, deve essere tale da consentirgli
di guidare con sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le
caratteristiche e le modalità di installazione dei dispositivi di cui
al comma 1, nonché le caratteristiche del campo di visibilità del
conducente.
3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante
di alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale
alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilità, non
sia conformeper caratteristiche o modalità di installazione e
funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila .
74. Dati di identificazione
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i
rimorchi devono avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo
stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato
con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non
poter essere cancellato o alterato.
2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati
in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia
suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della
struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile,
deve essere riprodotto, a cura degli uffici della Direzione generale
della M.C.T.C., un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio
con punzone dell'ufficio stesso.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di
applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di
identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le
caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio di
cui al comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli
interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle
raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite -
Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro dei trasporti.
6. Chiunque contraffa, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende
illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di
identificazione del telaio,è punito, se il fatto non costituisce reato,
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
quattro miioni a lire sedici milioni*
*comma così modificato dalla legge 30.12.1999 n.507
75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e
omologazione
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i
rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti
all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza
alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e
funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori
costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di
cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da
parte dei competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. con
modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo
stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve
esibire a corredo della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche,
prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha
luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su
un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro
dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di
piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di
persone di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui al
comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o
parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in
Italia a condizione di reciprocità.
6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di
carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo
con le modalità previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente .
76. Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione
di conformità
1. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto
con esito favorevole all'accertamento di cui all'art. 75, comma 2,
rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.
2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di
origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si
tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità
europee che, a termine dell'art. 75, comma 4, sono soggetti
all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il
certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità
di cui al comma 6.
3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i
necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere
che il veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del
certificato di approvazione e del certificato di origine.
5. La Direzione generale della M.C.T.C., visto l'esito favorevole
dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75, comma 3, rilascia al
costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che
contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.
6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il
costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità.
Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero dei
trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad
omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo
omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena
responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una
registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate.
7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da
quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la
parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve
essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal
certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione
in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle
dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le
suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro dei trasporti, con
proprio decreto.
8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e
7 per veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto
non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire unmilionecentosettantacinquemila a lire
quattromilionisettecentomila .
77. Controlli di conformità al tipo omologato
1. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere,
in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo
omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i
quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha
facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei
veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora
dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della
conformità al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i Ministeri
interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli
accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I
relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione (46/a).
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo
omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilionecentosettantacinquemila a lire quattromilionisettecentomila.
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente .
78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in
circolazione e
aggiornamento della carta di circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a
visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della
M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle
caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi
d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato
sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni
dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale
della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A.
solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e
funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere
modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal
regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli
accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate
modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione
o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio
modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le
prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia
stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia
sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI .
79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono
essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da
garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i
limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle
caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di
equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per
quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione
della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle
caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con
i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente
installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire
quattrocentosettantamila .
80. Revisioni
1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri,
i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o
parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al
fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per
la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano
emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni,
salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura
degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel
regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il
controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento
dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del
comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive
della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a
motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose
o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a
3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve
essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione
e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche
decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti
superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli
destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i
veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la
revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già
sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su
segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12,
qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza,
rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi
momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata
al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati
sentito il Ministero dell'ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi
abbiano subìto gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere
dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i
rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di
revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a
particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini
previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di
contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con
massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province
individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le
suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria
attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria,
elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza
attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere
strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese
devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di
autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n.
122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in
concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di
cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire
l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni .
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti
tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto
esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il
responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e
professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono
sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei
trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e
amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma
8.
10. Il Ministero dei trasporti
Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle
officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione,
sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli
periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono
effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4,
della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione
generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed
inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali
corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica,
individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine
dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle
entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei
trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal
Ministro del tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa
non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le
revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni
vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di
revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese
di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle
officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei
trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che
saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti,
trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale
della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della
revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo
eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché
l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine
della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà
procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta
stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a
disposizione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla
all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione
la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione
sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla
prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire
ottocentosessantaquattromila. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di
revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze
previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli
con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della
revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato
accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle
modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13,
sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire
cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila. Se nell'arco di due anni decorrenti
dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione
comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione
falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .
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