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TITOLO I
Disposizioni generali
1. Principi generali
1. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade
è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati
in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e
comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano
al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una
razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del
risparmio energetico.
Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini
periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della
circolazione stradale.
Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i dati
più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione
di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio
pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.
2. Definizione e classificazione delle strade
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente
codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata
alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche
minime:
A - AUTOSTRADA:
strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o
banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi
privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente
lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di
inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed
aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione.
B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE:
strada a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e
banchina pavimentata a destra,
priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali
coordinati, contraddistinta dagli appositi
segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore; per eventuali
altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve
essere attrezzata con apposite
aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati
di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA:
strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e
banchine.
D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO:
strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna
con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai
mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le
eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste
apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con
immissioni ed uscite concentrate.
E - STRADA URBANA DI QUARTIERE:
strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate
e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita
corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F - STRADA LOCALE:
strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al
comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
4. E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad
una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada
urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il
raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada
principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli
non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso
e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate
ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali",
"regionali", "provinciali", "comunali",
secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade
sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per
le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate
"strade militari", ente proprietario è considerato il comando
della regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si
distinguono in:
A - Statali, quando:
a. costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
b. b) congiungono la
rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
c) congiungono tra loro i capoluoghi di
regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse,
ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade
statali;
c. allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli
aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e
climatica;
d. e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse
per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
B - Regionali,
quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra
loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di
provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente
rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo,
turistico e climatico.
C - Provinciali,
quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli
comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro
ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di
comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere
industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali,
quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le
frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione
ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto
marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio
intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi
interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le
strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre
comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati,
eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali
che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a
diecimila abitanti.
8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'art. 13,
comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del
comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione
dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni
interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le
regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono,
sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai
sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte
nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di
collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei lavori
pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i
pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale
declassificazione sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli
effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377 , emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349,
in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di
valutazione d'impatto ambientale .
Giurisprudenza
Strade statali, provinciali e comunali
1. La responsabilità della P.A. ex. art. 2043 cod. civ. per danni
derivanti da insidie stradali postula che essa sia proprietaria della
strada nella quale l'evento dannoso si è verificato. Pertanto, poiché
le strade statali e provinciali continuano ad appartenere a tali enti,
ai sensi dell'art. 7, lett. c), della legge 12 febbraio 1958 n. 126,
come modificato dall'art. 2 del nuovo codice della strada (D.Lgs. 30
aprile 1992 n. 285), anche nei tratti di attraversamento dei Comuni con
popolazione non superiore a diecimila abitanti, deve escludersi la
responsabilità del Comune per omissioni attinenti alla manutenzione di
detti tratti di strada, facendo carico tale obbligo all'ente
proprietario essendo limitate le attribuzioni dei Comuni dalla legge 28
febbraio 1967 n. 105 alla sola installazione e gestione dei servizi
urbani.
Cassazione Civile Sez. III, sent. n. 11361 del 19-12-1996
3. Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico
hanno i seguenti significati:
AREA DI INTERSEZIONE:
parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più
correnti di traffico.
2) AREA PEDONALE:
zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio
di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al
servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché
per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter
essere assimilati ai velocipedi.
3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE:
parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla
quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono
della precedenza rispetto ai veicoli.
4) BANCHINA:
parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più
vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede,
spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio
superiore della scarpata nei rilevati.
5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: o RAMO DI INTERSEZIONE.
6) CANALIZZAZIONE:
insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico
per guidarle in determinate direzioni.
7) CARREGGIATA:
parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è
composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e
delimitata da strisce di margine.
8) CENTRO ABITATO:
insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi
segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un
raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da
aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
9) CIRCOLAZIONE:
è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli
animali sulla strada.
10) CONFINE STRADALE
limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di
acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in
mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di
guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la
strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada
è in trincea.
11) CORRENTE DI TRAFFICO:
insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale),
che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più
file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
12) CORSIA:
parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il
transito di una sola fila di veicoli.
13) CORSIA DI ACCELERAZIONE:
corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli
sulla carreggiata.
14) CORSIA DI DECELERAZIONE:
corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una
carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non
interessati a tale manovra.
15) CORSIA DI EMERGENZA:
corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza,
al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento
dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
16) CORSIA DI MARCIA:
corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da
segnaletica orizzontale.
17) CORSIA RISERVATA:
corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di
alcune categorie di veicoli.
18) CORSIA SPECIALIZZATA:
corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate
manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione,
accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o
altro.
19) CUNETTA:
manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di
drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente
all'andamento della strada.
20) CURVA:
raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi
intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.
21) FASCIA DI PERTINENZA:
striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale.
E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la
realizzazione di altre parti della strada.
22) FASCIA DI RISPETTO:
striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono
vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di
costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23) FASCIA DI SOSTA LATERALE:
parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa
mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli
stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
24) GOLFO DI FERMATA:
parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei
mezzi collettivi di linea ed adiacente marciapiede o ad altro spazio di
attesa per i pedoni.
25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI:
insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente
lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a
diversi livelli.
26) INTERSEZIONE A RASO (O A LIVELLO):
area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo
smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE:
parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile,
destinata a incanalare le correnti di traffico.
28) ISOLA DI TRAFFICO: o. ISOLA DI CANALIZZAZIONE.
29) ISOLA SALVAGENTE: o. SALVAGENTE.
30) ISOLA SPARTITRAFFICO: o SPARTITRAFFICO.
31) ITINERARIO INTERNAZIONALE:
strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti
dagli accordi internazionali.
32) LIVELLETTA:
tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
33) MARCIAPIEDE:
parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti
delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34) PARCHEGGIO:
area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla
sosta regolamentata o non dei veicoli.
35) PASSAGGIO A LIVELLO:
intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della
sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria
in sede propria.
36) PASSAGGIO PEDONALE (o anche MARCIAPIEDE):
parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia
bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata
al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede
stradale, in mancanza di esso.
37) PASSO CARRABILE:
accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più
veicoli.
38) PIAZZOLA DI SOSTA:
parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla
banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
39) PISTA CICLABILE:
parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata
alla circolazione dei velocipedi.
40) RACCORDO CONCAVO (cunetta):
raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si
intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento longitudinale concavo.
41) RACCORDO CONVESSO (dosso):
raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si
intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento longitudinale convesso.
42) RAMO DI INTERSEZIONE:
tratto di strada afferente una intersezione.
43) RAMPA (DI INTERSEZIONE):
strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.
44) RIPA:
zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del
corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno
preesistente alla strada.
45) SALVAGENTE:
parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta,
destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di
attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
46) SEDE STRADALE:
superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e
le fasce di pertinenza.
47) SEDE TRANVIARIA:
parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata
alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
48) SENTIERO (O MULATTIERA O TRATTURO):
strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o
di animali.
49) SPARTITRAFFICO:
parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla
separazione di correnti veicolari.
50) STRADA EXTRAURBANA:
strada esterna ai centri abitati.
51) STRADA URBANA:
strada interna ad un centro abitato.
52) STRADA VICINALE (O PODERALE O DI BONIFICA):
strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53) SVINCOLO:
intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si
intersecano tra loro.
54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO:
area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore
prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) ZONA DI ATTESTAMENTO:
tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto,
destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e,
generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce
longitudinali continue.
56) ZONA DI PRESELEZIONE:
tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il
cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie
specializzate.
57) ZONA DI SCAMBIO:
tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale
correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono
cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
58) ZONA RESIDENZIALE:
zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a
protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di
accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di
traffico di specifico rilievo tecnico
4. Delimitazione del centro abitato
1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale,
il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla
delimitazione del centro abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito
dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni
consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono
evidenziati i confini sulle strade di accesso.
5. Regolamentazione della circolazione in generale
1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli
enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle
norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di
cui all'art. 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori
pubblici può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi
provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel
termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni caso
di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie,
con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono
emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma
degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico
mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando
militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al
Ministro della difesa .
6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla
sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per
esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del
Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione
di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di
esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri
giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli
adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le
condizioni ed eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per
il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando
occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati
dal comandante della regione militare territoriale.
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui
all'art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di
incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti
alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o
permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate
categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o
alle caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli,
anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il
parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o
degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per
esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto
con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed
eventualmente con altri mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio
periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione militare
territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente
proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa
comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi
provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva
comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle
aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade
interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al
direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e
al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a
mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice.
Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in
gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal
direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio,
sentiti gli enti e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di
cui ai commi 1 e 4, lettere a) eb), possono accordare, per esigenze
gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi,
subordinati a speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità
competente disponga diversamente in particolari intersezioni in
relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade
o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari
sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In caso
di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori
pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali
da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha
la precedenza.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità
o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza,
prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi
sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti
allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza
ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti
di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi
suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora
l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro
dei lavori pubblici.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della
circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila. Se la violazione
è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose,
la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire
cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilionitrecentocinquantamila. In questa ultima ipotesi dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi,
nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo
stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentacinquemiladuecentocinquanta a lire centoquarantunomila.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti
nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire
quattrocentosettantamila.
Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di
una somma da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire
duecentotrentacinquemila; qualora la violazione si prolunghi oltre le
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per
ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima
al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine
del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui
è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla
circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo
vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel
verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del
veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni
come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi .
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