In caso di smarrimento, furto o distruzione del documento, il titolare della
patente di guida o l’intestatario della carta di circolazione deve farne denuncia,
entro quarantotto ore, agli organi di polizia.
Modalità della denuncia:
Quando si presenta per la denuncia, l’interessato deve avere con sé: - un
documento di riconoscimento; - due fotografie formato tessera su sfondo bianco
(solo x la patente).
L’interessato lascia il posto di polizia con un permesso provvisorio di
guida o di circolazione, in calce al quale trova le seguenti avvertenze:
• se il documento (carta di circolazione o patente) smarrito, sottratto
o distrutto dovesse essere rinvenuto o restituito, è fatto obbligo al
denunciante di distruggerlo; (l’obbligo di cui all’art. 2, comma 5, del
DPR 9.3.2000, n. 104, è stato introdotto allo scopo di evitare che, ritrovato
il documento, l’interessato decida di rifiutare il duplicato all’atto della
consegna, ingenerando, in tal modo, lo stesso problema che oggi affligge gli
Uffici della Motorizzazione e che non consente una registrazione attendibile
nella base dati dei documenti smarriti, sottratti o distrutti e nell’Archivio
nazionale degli abilitati alla guida);
• se, entro quarantacinque giorni dalla data del permesso provvisorio,
il duplicato non dovesse giungere alla residenza del denunciante, quest’ultimo
deve telefonare al numero verde 800/232323; (gli addetti al call-center
hanno a disposizione strumenti che consentono loro di informare immediatamente l’interessato
sullo stato del procedimento).
Al denunciante, cui pertanto è sufficiente una semplice telefonata per
conoscere lo stato del procedimento, non resta che attendere il duplicato del
documento smarrito, sottratto o distrutto, presso la sua residenza.
Alla consegna, il postino provvede a riscuotere il costo dell’operazione:
10.000 lire + le spese postali. Se al momento della consegna non si trovasse in
casa, il titolare viene avvertito del tentativo di recapito per il tramite di
apposito avviso lasciato nella casella della posta. Nello stesso avviso è
indicato il numero dell’ufficio postale al quale telefonare per concordare una
nuova data di consegna.
Adempimenti delle autorità di polizia
Una volta ricevuta la denuncia, resa secondo le modalità di cui al
precedente punto 1), verranno fornire alcune informazioni all’interessato,
che, in particolare, ha bisogno di sapere se riceverà il duplicato direttamente
a casa, a cura dell’Ufficio Centrale Operativo, oppure se dovrà recarsi
presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione per presentare domanda.
Fonte: Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Sottocategoria: Patente-di-guida-
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