Dal 1° maggio 1995 l’ufficio del giudice conciliatore viene abolito e sostituito dal Giudice di Pace. Rispetto al suo predecessore il nuovo giudice vede allargate le competenze in material civile e, a partire dal 1° gennaio 2002 svolge anche le funzioni di giudice penale per fatti di microcriminalità che non richiedano accertamenti complessi.
Attualmente sono 4700 i magistrati che tra i 30 e i 75 anni di età ricoprono tale carica onoraria e restano in carica 4 anni (ulteriori 4 anni se confermati).
Vantaggi:
Qualsiasi ricorso può essere presentato al Giudice di pace. Esso è gratuito e
presentabile senza l'assistenza di un legale.
A differenza del normale processo in tribunale, difficilmente il giudice in caso di respinta del ricorso ordina il pagamento di una sanzione
doppia a quella originale. Bisogna tener presente però che a tutti gli effetti è una causa civile regolata dalle norme del codice di procedura civile. In caso di sconfitta se la controparte ha un legale a difesa si può essere condannati al pagamento
anche delle spese legali e del procedimento.
Svantaggi: nel caso di ricorso per multe
non si ha la possibilità di vincere la causa per decorrenza dei termini
trascorsi i 210 giorni dalla presentazione.
Conciliazione stragiudiziale (senza limiti di valore e materia)
La riforma ha privilegiato l’attività conciliativa in sede non contenziosa; il cittadino può rivolgersi al Giudice di Pace se vuole conciliare una controversia, per ottenere il pagamento di una somma mediante decreto ingiuntivo e, infine, per richiedere la tutela preventiva dei propri diritti.
Materie di competenza esclusiva del Giudice di Pace
- apposizione di termini ed osservanza delle distanze di alberi e siepi;
- misura e modalità d'uso dei servizi di condominio di case
- rapporti tra proprietari o detentori di immobili in materia di immissioni e propagazioni.
- ricorsi in opposizione ad ordinanze ingiunzione (contravvenzioni stradali).
Competenza per valore
- cause relative ai beni mobili di valore non superiore a lire 5.000.000 (Euro 2.582,28)
- cause concernenti la circolazione di veicoli e natanti, di valore non superiore a lire 30.000.000 ( Euro 15.493,70).
- giudizio di equità, su richiesta delle parti, per cause di valore non superiore a 2 milioni di lire (Euro 1.100,00)
Competenze penali
I reati interessati sono:
- contro la persona: percosse, lesioni e omissione di soccorso
- contro l’onore: ingiuria e diffamazione
- contro il patrimonio: danneggiamento e ingresso abusivo nel fondo altrui.
Il giudice di Pace non può applicare pene detentive ma solo pecuniarie, nei casi più gravi può disporre la permanenza domiciliare o su richiesta dell'imputato, la condanna ai lavori di pubblica utilità.
Per la presentazione del ricorso è consigliabile prendere contatto con la Cancelleria del luogo dove è stata commessa la violazione, comunque entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento è sufficiente la presentazione del ricorso in carta semplice direttamente agli uffici della Cancelleria.
Sottocategoria: Multe-e-ricorsi-
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