L' assicurazione RC AUTO contro i danni provocati verso terzi è obbligatoria per legge per tutti coloro che vogliono circolare su strade pubbliche con un veicoli a motore. L'assicurazione non copre le richieste di risarcimento per i danni conseguenti ad atti intenzionali e volontari dell'assicurato.
Tale assicurazione è istituita con legge 24/12/1969 n. 990, pubblicata sulla G.U. del 3/1/1970.
Fino al 1° luglio 1994 le tariffe R.C.A. erano decise dal Comitato Interministeriale Prezzi (C.I.P.).
Dopodichè a seguito alla direttiva CEE n.92/49 (Terza Direttiva Danni), le Compagnie di assicurazione hanno liberamente
fissato le tariffe e le condizioni dei propri contratti per la R.C.Auto.
Sottocategoria: Assicurazioni-
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