Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a
norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
VISTI l’articolo 55, comma 1, e
l’articolo 57, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTA la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;
ACQUISITO il parere delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunioni dell'11 e del 22 febbraio 2000;
SULLA PROPOSTA del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della sanita' e delle politiche
agricole e forestali;
EMANA Il
seguente decreto legislativo:
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREMI
DELL’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
E LE MALATTIE PROFESSIONALI (INAIL)
Art. 1
(Ambito di applicazione delle
gestioni)
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato
"testo unico", nell’ambito della gestione Industria di cui al
titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini tariffari, le
seguenti quattro gestioni separate:
- industria, per le attività: manifatturiere,
estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell’energia,
gas ed acqua; dell’edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca;
dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;
- artigianato, per le attività di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;
- terziario, per le attività: commerciali, ivi
comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei
servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per
le relative attività ausiliarie;
- altre attività, per le attività non rientranti
fra quelle di cui alle lettere a), b), e c), fra le quali quelle svolte
dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui
all’articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. A ciascuna delle quattro
gestioni di cui al comma 1 sono riferite le attività protette di cui
all’articolo 1 del testo unico.
Art. 2
(Classificazione dei datori di
lavoro)
- I datori di lavoro indicati all’articolo 9 del
testo unico sono classificati nelle gestioni individuate all’articolo 1 ai
sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni e integrazioni.
- Per i settori non ricadenti nell’ambito
dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi
del comma 1, la classificazione è disposta dall’INAIL.
- Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del
comma 2 è dato ricorso al Consiglio di amministrazione dell’INAIL, che
decide in via definitiva, con la procedura indicata nell’articolo 45 del
testo unico.
- I datori di lavoro devono denunciare all’INAIL
le modifiche soggettive ed oggettive che comportino la variazione della
classificazione prevista dal presente articolo ai sensi dell’articolo 12
del testo unico.
Art. 3
(Tariffe dei premi)
- Fermo restando l’equilibrio finanziario
complessivo della gestione Industria, per ciascuna delle gestioni di cui
all’articolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su delibera del Consiglio di amministrazione
dell’INAIL, distinte tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalità di
applicazione, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale e
dell’attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli oneri
che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.
- In sede di prima applicazione, le tariffe di cui
al comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata
in vigore delle stesse.
- Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle
lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente
al relativo rischio medio nazionale in modo da includere l’onere
finanziario di cui al secondo comma dell’articolo 39 del testo unico.
- In considerazione della peculiarità
dell’attività espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per i
lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Consiglio di amministrazione
dell’INAIL, speciali forme e livelli tariffari che, assicurando un
trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilità nella
scelta degli stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese per
migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro.
- Le tariffe dei premi relative al triennio
2000-2002, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. Fino
all’adozione dei provvedimenti dell’INAIL in applicazione dei decreti
ministeriali di approvazione delle suddette tariffe, il premio anticipato di
cui all’articolo 44 del testo unico e successive modificazioni, è
calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999,
è versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento dell’importo così
determinato. Limitatamente all’anno 2000 i termini stabiliti
dall’articolo 28, quarto comma, e dall’articolo 44, terzo comma, del
testo unico, e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il
decreto ministeriale di approvazione delle tariffe fisserà, nelle relative
modalità di applicazione, i criteri per eventuali conguagli.
- Ferma restando la possibilità di modifica con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su
delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, la misura massima
dei tassi medi nazionali è ridotta al 130 per mille.
- Ai fini del finanziamento del disavanzo della
gestione agricoltura è autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di
lire 700 miliardi annui, ai sensi dell’articolo 55, comma 1, lettera o),
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per
gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la spesa è
autorizzata subordinatamente all’adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 4
(Assicurazione dei lavoratori
dell’area dirigenziale)
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dagli articoli
1 e 4 del testo unico, sono soggetti all’obbligo assicurativo contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali i dipendenti dai soggetti
di cui all’articolo 9 del testo unico, appartenenti all’area
dirigenziale anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di
tutela con polizze privatistiche. La retribuzione valevole ai fini
contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle
rendite, di cui all’art.116, comma 3, del testo unico. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
su delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, vengono
individuati i riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni
svolte dai suddetti dipendenti.
- I premi versati anteriormente alla data
dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo conservano la loro
efficacia anche ai fini delle relative prestazioni. Per l’anno 1999 e fino
all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, la retribuzione
valevole ai fini della determinazione del premio è quella indicata nel
comma 1.
Nel caso di infortuni sul lavoro
o malattie professionali che comportino l’obbligo per l’INAIL di
corrispondere prestazioni per periodi antecedenti all’entrata in vigore del
presente decreto legislativo, il relativo rapporto assicurativo decorre dalla
data dell’evento indennizzato.
3. Ferma restando la decorrenza
dell’obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al
comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle
denunce di cui all’articolo 12 del Testo unico sono stabiliti in trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 5
(Assicurazione dei lavoratori
parasubordinati)
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono soggetti all’obbligo assicurativo i
lavoratori parasubordinati indicati all’articolo 49, comma 2, lettera a)
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attività
previste dall’articolo 1 del testo unico o, per l’esercizio delle
proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore
da essi personalmente condotti.
- Ai fini dell’assicurazione INAIL il
committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti
dal testo unico.
- Il premio assicurativo è ripartito nella misura
di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.
- Ai fini del calcolo del premio la base
imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto
stabilito dall’articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso
applicabile all’attività svolta dal lavoratore è quello dell’azienda
qualora l’attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso
contrario, dovrà essere quello dell’attività effettivamente svolta.
5. Ferma restando la decorrenza
dell’obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui
al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione
delle denunce di cui all’articolo 12 del Testo unico sono stabiliti in
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
Art. 6
(Assicurazione degli sportivi
professionisti)
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sono soggetti all’obbligo assicurativo gli
sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all’articolo 9 del
testo unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di
tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del
consiglio di amministrazione dell’INAIL, saranno stabilite le retribuzioni
e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio
assicurativo.
2. Ferma restando la decorrenza
dell’obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui
al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione
delle denunce di cui all’articolo 12 del testo unico sono stabiliti in
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
Art. 7
(Lavoratori italiani operanti
nei Paesi extracomunitari)
- Le tariffe di cui all’articolo 3 si applicano
anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi
extracomunitari, di cui al decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
- In caso di insussistenza dell’ultima
condizione indicata nell’articolo 2, comma 6-bis, del decreto legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, i datori
di lavoro sono tenuti al pagamento, nei confronti dell’INAIL, di un premio
integrativo, da applicarsi con decorrenza dalla data di entrata in vigore
del suddetto decreto-legge, a copertura delle prestazioni dovute
dall’Istituto stesso ai sensi del testo unico. La misura del premio
integrativo è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del
consiglio di amministrazione dell’INAIL. I premi versati anteriormente
alla data di entrata in vigore dal presente decreto legislativo restano
acquisiti e conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative
prestazioni.
Art. 8
(Retribuzioni di ragguaglio)
- All’articolo 30 il quarto comma, del testo
unico è sostituito dal seguente: "Nei casi in cui i prestatori
d’opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione
non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di
salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della
determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di
cui all’articolo 116, comma 3".
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PRESTAZIONI
Art. 9
(Rettifica per errore)
- Le prestazioni a qualunque titolo erogate
dall’Istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso
Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di
attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di
dolo o colpa grave dell’interessato accertati giudizialmente, l’Istituto
assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla
data di comunicazione dell’originario provvedimento errato.
- In caso di mutamento della diagnosi medica e
della valutazione da parte dell’Istituto assicuratore successivamente al
riconoscimento delle prestazioni, l’errore, purché non riconducibile a
dolo o colpa grave dell’interessato accertati giudizialmente, assume
rilevanza ai fini della rettifica solo se accertato con i criteri, metodi e
strumenti di indagine disponibili all’atto del provvedimento originario.
- L’errore non rettificabile comporta il
mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui
l’errore stesso è stato rilevato.
- E’ abrogato il primo periodo del comma 5
dell’articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
- I soggetti nei cui confronti si è proceduto a
rettifica delle prestazioni sulla base della normativa precedente possono
chiedere all’istituto assicuratore il riesame del provvedimento.
- Nei casi prescritti o definiti con sentenza
passata in giudicato, la domanda deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. In caso di accoglimento la riattribuzione
della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda
e non dà diritto alla restituzione di somme arretrate.
- Nei casi non prescritti o non definiti con
sentenza passata in giudicato, per la presentazione della domanda si
applica, se più favorevole, il termine di cui al comma 6. In caso di
accoglimento della domanda, la riattribuzione della prestazione avverrà con
decorrenza dalla data di annullamento o di riduzione della stessa.
Art. 10
(Malattie professionali)
- Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, è costituita una commissione
scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco
delle malattie di cui all’articolo 139 e delle tabelle di cui agli
articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non più di quindici
componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, del Ministero della sanita', del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, dell’Istituto superiore della sanità,
del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell’Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell’Istituto italiano
di medicina sociale, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), dell’INAIL, dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA), nonchè delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la
composizione e le norme di funzionamento della Commissione stessa.
- Per l’espletamento della sua attività la
Commissione si può avvalere della collaborazione di istituti ed enti di
ricerca.
- Alla modifica e all’integrazione delle tabelle
di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo, su proposta della
commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sentite le
organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente
rappresentative.
- Fermo restando che sono considerate malattie
professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3
delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale, l’elenco
delle malattie di cui all’articolo139 del testo unico conterrà anche
liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere
sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie
professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli
aggiornamenti dell’elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della
commissione di cui al comma 1.La trasmissione della copia della denuncia di
cui all’articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni
e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale,
anche alla sede dell’istituto assicuratore competente per territorio.
- Ai fini del presente articolo, è istituito,
presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal
lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione
della specificità di ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni
di cui alla legge 31dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed
integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le strutture del
Servizio sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli
altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti
compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori
sui luoghi di lavoro.
Art. 11
(Rivalutazione delle rendite)
- Con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1°
luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione
delle rendite corrisposte dall’INAIL ai mutilati e agli invalidi del
lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è
rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e con il Ministro della sanità, nei casi
previsti dalla normativa vigente, su delibera del Consiglio di
amministrazione dell’INAIL, sulla base della variazione effettiva dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto
all’anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati,
verranno riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva
minima non inferiore al 10 per cento fissata all’articolo 20, commi 3 e 4,
della legge 28 febbraio 1986, n.. 41, rispetto alla retribuzione presa a
base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo
20.
- I principi di cui al comma 1 si applicano anche
alle rendite corrisposte da altri enti gestori dell’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro previsti dal testo unico.
Art. 12
(Infortunio in itinere)
- All’articolo 2 e all’articolo 210 del testo
unico è aggiunto il seguente comma:
"Salvo il caso di
interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non
necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone
assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due
luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non
sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei
pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono
dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o
all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera
anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché
necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente
cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non
terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non
opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di
guida.".
Art. 13
(Danno biologico)
- In attesa della definizione di carattere
generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo
risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini
della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione
all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale,
della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono
determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito
del danneggiato.
- In caso di danno biologico, i danni conseguenti
ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui
al comma 3, l’INAIL nell’ambito del sistema d'indennizzo e sostegno
sociale, in luogo della prestazione di cui all’articolo 66, primo comma,
punto 2), del testo unico, eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle
seguenti disposizioni:
- le menomazioni conseguenti alle lesioni
dell’integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a
specifica "tabella delle menomazioni’’, comprensiva degli aspetti
dinamico-relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o
superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in
capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata
nell’apposita ‘’tabella indennizzo danno biologico’’. Per
l’applicazione di tale tabella si fa riferimento all’età
dell’assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il
disposto dell’articolo 91 del testo unico;
- le menomazioni di grado pari o superiore al 16
per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita
per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado
della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di
cui alla apposita ‘’tabella dei coefficienti’’, che costituiscono
indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in
riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione
alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e
alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le
modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il
coefficiente di cui alla ‘’tabella dei coefficienti’’. La
corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è
liquidata con le modalità e i criteri di cui all’articolo 74 del Testo
Unico.
- Le tabelle di cui alle
lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti
sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL. In sede
di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
- Entro dieci anni dalla
data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale,
qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi
d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità
in capitale o per l’indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in
conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da
raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato
stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale
o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per
la revisione della rendita in caso di aggravamento. L’importo della
rendita è decurtato dell’importo dell’eventuale indennizzo in capitale
già corrisposto. La revisione dell’indennizzo in capitale, per
aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può
avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e
l’asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di
aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere
presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze
quinquennali dalla precedente revisione.
- Nel caso in cui
l’assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella
disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si
procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di
un’unica rendita o dell’indennizzo in capitale corrispondente al grado
complessivo della menomazione dell’integrità psicofisica. L’importo
della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato
dell’importo dell’eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e
non recuperato.
- Il grado di menomazione
dell’integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia
professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti
concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie
professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in
vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in
rendita, deve essere rapportato non all’integrità psicofisica completa,
ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto
è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado
d’integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra
questa ed il grado d’integrità psicofisica residuato dopo l’infortunio
o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o
delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di
entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l’assicurato
percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo
unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova
malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze.
In tale caso, l’assicurato continuerà a percepire l’eventuale rendita
corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali
verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.
- La misura della rendita può
essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146
del testo unico. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero
dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita.
In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel
limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l’indennizzo in
capitale calcolato con riferimento all’età dell’assicurato al momento
della soppressione della rendita.
- Quando per le condizioni
della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione
dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa
rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore
può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone
comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di
ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità
temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non
prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto
certificato medico.In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere
inferiore a quello provvisoriamente liquidato.
- In caso di morte
dell’assicurato, avvenuta prima che l’istituto assicuratore abbia
corrisposto l’indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo
proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la
morte.
- Per l’applicazione
dell’articolo 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla
quota di rendita di cui al comma 2, lett. b).
- Per quanto non previsto
dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in
quanto compatibile.
- All’onere derivante
dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340
miliardi annui, si fa fronte con un’addizionale sui premi e contributi
assicurativi nella misura e con le modalità stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SEMPLIFICAZIONE E
SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE
Art. 14
Norme in materia di procedure e
speditezza dell’azione amministrativa
- Al fine di garantire maggiore speditezza
all’azione amministrativa, il Consiglio di amministrazione dell’INAIL può
adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali
della disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. Tali delibere sono soggette all’approvazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La presente
disposizione non si applica ai procedimenti aventi ad oggetto diritti
soggettivi.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni
del testo unico debbono comunicare all’INAIL, ferme restando le
disposizioni di cui all’articolo 12 del medesimo testo unico, il codice
fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente
all’instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di
omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa di
lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di
detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 197 del
testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
RIORDINAMENTO DEI COMPITI E DELLA GESTIONE DEL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI
Art. 15
Natura e funzione del
Casellario centrale infortuni
- Il Casellario centrale infortuni, di seguito
denominato Casellario, svolge con autonomia gestionale una funzione
pubblica, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, avvalendosi della struttura e delle risorse organizzative poste a
disposizione dall’INAIL, il quale provvede alle relative necessità,
determinate secondo le indicazioni dell’organo di governo del Casellario,
di cui all’articolo 19, comma 2, mediante previsione di spesa su separato
capitolo nell’ambito del bilancio dell’Istituto.
- Il Casellario è titolare della banca dati,
relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie
professionali, la quale viene alimentata dai soggetti indicati
nell’articolo 17, in seguito denominati utenti.
Art. 16
Compiti del Casellario
- Il Casellario svolge i seguenti compiti:
- archiviare, conservare, comunicare agli utenti
dati, relativi a casi d’infortunio professionale e non professionale e di
malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte,
anche a prescindere da uno specifico evento lesivo;
- elaborare i dati, mediante procedure
informatiche, che consentano l’ottimizzazione della loro utilizzazione
anche in forma aggregata da parte dei soggetti autorizzati;
- favorire l’integrazione ed il raccordo della
propria banca dati con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale,
nonché con quelle a carattere previdenziale.
- Può, altresì, fornire
dati in forma aggregata per indagini conoscitive alle istituzioni pubbliche
e private di studi e ricerche.
Art. 17
Utenti del Casellario
- Sono autorizzati all’accesso alle informazioni
contenute nella banca dati:
- gli istituti che esercitano l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
- gli enti che esercitano, congiuntamente o
disgiuntamente, l’assicurazione contro i rischi di infortunio
e l’assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di
automezzi, soggetti al controllo dell’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
Art. 18
Obblighi e diritti degli utenti
- Gli utenti sono tenuti a comunicare al
Casellario i casi d’invalidità derivanti da infortunio professionale e
non o da malattia professionale, il relativo grado ed eventuali variazioni o
altri casi d’invalidità o di morte, comunque accertati nell’esercizio
delle loro funzioni istituzionali.
- I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto ad
acquisire i dati relativi a casi d’infortunio professionale e non
professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidità
permanente o morte, nonché dati in forma aggregata per indagini conoscitive
sull’esistenza di precedenti, anche indipendentemente dal verificarsi di
un evento lesivo.
- Le comunicazioni relative agli eventi di cui ai
commi 1 e 2 devono essere effettuate nei termini e con le modalità indicati
nel regolamento di esecuzione, di cui all’articolo 22.
- Gli utenti rispondono in proprio, ai sensi della
legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive modifiche e integrazioni, della
utilizzazione dei dati acquisiti dal Casellario.
- Per consentire l’adeguamento delle strutture
organizzative ed informative, l’obbligo di cui al comma 1 relativo agli
enti che esercitano l’assicurazione contro i rischi derivanti dalla
circolazione di automezzi decorre a partire dall’anno successivo alla data
di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 22.
Art. 19
Organi del Casellario
- Gli organi del Casellario sono:
- Comitato di gestione;
- Presidente;
- Il dirigente responsabile del Casellario.
- Il Comitato di gestione,
denominato comitato, è composto da:
- un rappresentante del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, con funzioni di presidente;
- un rappresentante dell’INAIL;
- un rappresentante dell’Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA);
- un rappresentante dell’utenza pubblica
diverso dall’INAIL ;
- un rappresentante dell’Ente nazionale di
previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura (ENPAIA);
- un rappresentante delle imprese di assicurazione
designato dall’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici
(A.N.I.A.);
- il dirigente responsabile del Casellario,
designato dall’INAIL ;
- due esperti, uno in materia di assicurazione e
uno in materia di discipline statistiche, designati dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale.
Su delibera del Comitato di
gestione approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale può essere variata la composizione del comitato medesimo in funzione
delle esigenze emergenti.
3. I membri, nominati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica
quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. Il Comitato
è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta. Il Comitato svolge i
seguenti compiti:
- stabilisce le modalità per l’acquisizione e
la gestione dei dati;
- determina le linee generali e i criteri di
massima per la gestione del servizio;
- delibera il regolamento di esecuzione di cui
all’articolo 22;
- determina i contributi dovuti dagli utenti
, in base alla spesa effettivamente sostenuta;
- sovrintende in genere al funzionamento ed alla
gestione del Casellario, adottando i necessari provvedimenti;
- delibera, annualmente, il bilancio di previsione
e il conto consuntivo della gestione e lo sottopone al Consiglio di
amministrazione dell’INAIL.
4. Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale del Casellario;
- assume i provvedimenti di carattere
indilazionabile, sottoponendoli a ratifica del Comitato nella prima riunione
utile.
5. Il dirigente responsabile del
Casellario:
- cura l’esecuzione delle deliberazioni del
Comitato;
- dirige i servizi e, sulla base delle
deliberazioni del Comitato, organizza il funzionamento di essi;
- segnala al Comitato i casi di inadempienza da
parte degli utenti;
- firma gli atti di gestione in conformità alla
disciplina di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
modificazioni e integrazioni, nonché gli altri la cui firma sia a lui
delegata dal Presidente;
- esercita in genere tutte le attribuzioni a lui
demandate dal Comitato;
- svolge una funzione di collegamento con le
strutture competenti dell’INAIL in ordine all’acquisizione e gestione
delle risorse ed alla regolazione dei flussi finanziari nell’ambito del
bilancio dell’INAIL.
Art. 20
Sanzioni
- L’inosservanza degli obblighi di cui
all’articolo 18, comma 1, comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa di L. 50.000, maggiorata del 10 per cento in ogni caso di
reiterazione. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 197 del testo unico, e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 21
Contributi
- Le spese per le modifiche strutturali, l’aggiornamento
delle tecnologie, il funzionamento in genere del Casellario sono anticipate
dall’INAIL e, successivamente, ripartite tra gli utenti di cui
all’articolo 17.
- Il contributo viene determinato,
annualmente, dal Comitato, in base alla spesa effettivamente sostenuta
per il servizio e commisurato ad una percentuale dei premi e contributi di
assicurazione, ivi compresi, nel limite del 10 per cento i premi di
assicurazione relativi alla responsabilità civile auto, incassati
nell’anno di riferimento.
Art. 22
Regolamento di esecuzione
- Le norme di esecuzione del presente capo, nonché
le modalità di individuazione dei responsabili del trattamento dei dati ed
il sistema di sicurezza degli accessi nel rispetto della legge 31 dicembre
1996, n. 675, sono disciplinati con regolamento, adottato dal Comitato entro
90 giorni dal suo insediamento ed approvato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
- Sono abrogate le disposizioni incompatibili con
le norme di cui al presente capo.
Capo V
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO
DELLE MISURE DI PREVENZIONE
Art. 23
Programmi e progetti in materia di
sicurezza e igiene del lavoro
- E’ istituito, in via sperimentale, per il
triennio 1999-2001, in seno alla contabilità generale dell’INAIL,
apposita evidenza finalizzata, nel limite consentito dalla normativa
comunitaria, ad interventi di sostegno di:
- programmi di adeguamento delle strutture e
dell’organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle
piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in attuazione
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
- progetti per favorire l’applicazione degli
articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e
prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati, da rendere
disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione.
- Per il finanziamento degli
interventi di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono determinate, in misura percentuale,
sulla base delle risultanze del bilancio, le risorse economiche da conferire
nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire.
- Nell’ambito dei poteri
programmatori, l’INAIL determina:
- i criteri di priorità per l’ammissione dei
progetti, avendo particolare riguardo all’ambito lavorativo in cui risulta
più accentuato il fenomeno infortunistico;
- le modalità per la formulazione dei progetti;
- i termini di presentazione dei progetti;
- l’entità delle risorse da destinare
annualmente alle finalità di cui al comma 1 con particolare riguardo ai
programmi di adeguamento delle strutture e dell’organizzazione alla
normativa in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro.
- La determinazione di cui al comma 3 è
sottoposta all’approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
- Il Consiglio di amministrazione dell’INAIL,
sulla base dei principi e dei criteri definiti dalle norme regolamentari di
cui al comma 3, provvede all’approvazione dei singoli progetti.
Art. 24
Progetti formativi e per
l’abbattimento delle barriere architettoniche
- Il Consiglio di indirizzo e vigilanza
dell’INAIL definisce, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001,
d’intesa con le regioni, in raccordo con quanto stabilito in materia dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68, indirizzi programmatici finalizzati alla
promozione e al finanziamento dei progetti formativi di riqualificazione
professionale degli invalidi del lavoro, nonché, in tutto o in parte, dei
progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e
medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a
mantenere in sevizio o che assumono invalidi del lavoro, determinandone gli
stanziamenti in relazione ai maggiori flussi finanziari derivanti dai piani
di lotta all’evasione contributiva nel limite di 150 miliardi complessivi.
- Sulla base degli indirizzi programmatici di cui
al comma 1 il Consiglio di amministrazione dell’INAIL definisce i criteri
e le modalità per l’approvazione dei singoli progetti in analogia a
quanto previsto dall’articolo 23, comma 3.
CAPO VI
PRIMI INTERVENTI
DI RIORDINO DELL’ASSICURAZIONE
INFORTUNI IN AGRICOLTURA.
Art. 25
Denuncia degli infortuni sul
lavoro
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, l’obbligo di denuncia degli infortuni sul
lavoro di cui all’articolo 238 e 239 del testo unico è posto a carico del
datore di lavoro, per gli operai agricoli a tempo determinato, e carico del
titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato, per i lavoratori
agricoli autonomi.
- Le modalità operative per la denuncia di cui al
comma 1 sono stabilite con delibera del Consiglio di amministrazione
dell’INAIL da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
Art. 26
Verifiche ispettive per
l’evasione e l’elusione assicurativa
- Sulla base delle risultanze dell’istruttoria
per la liquidazione delle prestazioni per infortuni o malattia
professionale, l’INAIL provvede ad effettuare adeguati controlli ispettivi
circa la regolarità assicurativa delle aziende di riferimento,
nell’ambito di piani di attività concordati con l’INPS.
Art. 27
Banca dati
- L’INAIL provvede a realizzare, in raccordo con
l’INPS e con l’Anagrafe delle aziende agricole di cui all’articolo 14,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per quanto riguarda
le informazioni sulle aziende assicurate, una banca dati per i rischi
professionali in agricoltura in modo da rilevare informazioni su specifici
andamenti infortunistici, distintamente per diverse realtà produttive e per
diverse zone territoriali, nonché informazioni sulle cause e circostanze
dell’evento lesivo, al fine di valutarne l’incidenza economica per
settore, e in modo da formulare ipotesi di condizioni di equilibrio
finanziario che tengano conto del rapporto di equilibrio fra solidarietà di
categoria e solidarietà generale.
- Alla banca dati di cui al comma 1 possono
accedere le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative del settore.
Art. 28
Rideterminazione dei contributi
- Ai fini del riequilibrio e del risanamento della
gestione agricoltura, compatibilmente con la specificità del settore, fermo
restando quanto disposto dagli articoli 257 e 262 del testo unico, è
previsto, per gli anni 2001-2005, un incremento dei contributi in quota
capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli nella misura massima
complessiva del 50 per cento.
- Per gli anni 2001 e 2002, l’incremento dei
contributi di cui al comma 1 è fissato nella misura del 12,5 per cento per
ciascun anno; per gli anni successivi, la misura dell’incremento è
stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL.
- Con effetto dall’anno 2001 le aliquote
contributive per i lavoratori agricoli dipendenti sono incrementate del 12,5
per cento.
- A decorrere dall’anno 2001, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere
determinata la quota parte dei proventi derivanti dalla dismissione dei beni
e dei diritti immobiliari dell’INAIL destinata a riduzione
dell’incremento dei contributi del settore agricolo previsto dal presente
articolo.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osserlarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 febbraio
2000
Sottocategoria: Incidenti-stradali-e-rimborsi- Leggi-e-normative-
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