DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 2002, n.10
Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario
per le firme elettroniche;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 2000, che ha delegato il
Governo a recepire la citata direttiva 1999/93/CE, ricompresa
nell'elenco di cui all'allegato A della legge stessa;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto l'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50,
recante delegificazione e testi unici concernenti procedimenti
amministrativi - legge di semplificazione 1998;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Visto l'articolo 146 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27
agosto 2001 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza
portafoglio dott. Lucio Stanca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17
ottobre 2001 recante istituzione del Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, dell'interno, delle attivita' produttive e delle
comunicazioni;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il presente decreto reca le disposizioni legislative per il
recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario
per le firme elettroniche.
Art. 2.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "firma elettronica" l'insieme dei dati in forma elettronica,
allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati
elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;
b) "certificatori" coloro che prestano servizi di certificazione
delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi alle
firme elettroniche;
c) "certificatori accreditati" i certificatori accreditati in
Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE;
d) "certificati elettronici" gli attestati elettronici che
collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai
titolari e confermano l'identita' dei titolari stessi;
e) "certificati qualificati" i certificati elettronici conformi
ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE,
rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti fissati
dall'allegato II della medesima direttiva;
f) "dispositivo per la creazione di una firma sicura" l'apparato
strumentale, usato per la creazione di una firma elettronica,
rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10;
g) "firma elettronica avanzata" la firma elettronica ottenuta
attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione
univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con
mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo
e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di
rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;
h) "accreditamento facoltativo" il riconoscimento del possesso,
da parte del certificatore che lo richieda, dei requisiti del livello
piu' elevato, in termini di qualita' e di sicurezza.
Art. 3.
1. L'attivita' dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro
Stato membro dell'Unione europea e' libera e non necessita di
autorizzazione preventiva.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, di seguito denominato: "Dipartimento",
svolge funzioni di vigilanza e controllo nel settore, anche
avvalendosi dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione e di altre strutture pubbliche individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega,
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i
Ministri interessati.
Art. 4.
1. I certificatori stabiliti in Italia che intendono rilasciare al
pubblico certificati qualificati devono darne avviso, anche in via
telematica, prima dell'inizio dell'attivita', al Dipartimento.
2. I controlli volti ad accertare se il certificatore che emette al
pubblico certificati qualificati soddisfa i requisiti tecnici ed
organizzativi previsti dal regolamento di cui all'articolo 13 sono
demandati al Dipartimento, che all'uopo puo' avvalersi degli
organismi indicati nell'articolo 3, comma 2.
3. I controlli di cui al comma 2 sono effettuati d'ufficio ovvero
su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati.
Art. 5.
1. I certificatori che intendono conseguire dal Dipartimento il
riconoscimento del possesso dei requisiti del livello piu' elevato,
in termini di qualita' e di sicurezza, possono chiedere di essere
accreditati.
2. Il richiedente deve essere dotato di ulteriori requisiti, sul
piano tecnico, nonche' in ordine alla solidita' finanziaria ed alla
onorabilita', rispetto a quelli richiesti per gli altri certificatori
ai sensi del regolamento di cui all'articolo 13.
3. Il Dipartimento, per il vaglio delle domande presentate ai sensi
del comma 1, puo' avvalersi degli organismi indicati nell'articolo 3,
comma 2.
4. Quando accoglie la domanda, il Dipartimento dispone l'iscrizione
del richiedente in un apposito elenco pubblico, consultabile anche in
via telematica, tenuto dal Dipartimento stesso.
Art. 6.
1. L'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (L). (Forma ed efficacia del documento informatico). - 1.
Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista
dall'articolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose
rappresentate.
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica,
soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano
probatorio il documento stesso e' liberamente valutabile, tenuto
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita' e sicurezza.
Esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e
seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione
legislativa o regolamentare.
3. Il documento informatico, quando e' sottoscritto con firma
digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la
firma e' basata su di un certificato qualificato ed e' generata
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa
inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle
dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.
4. Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in
ogni caso non puo' essere negata rilevanza giuridica ne'
ammissibilita' come mezzo di prova unicamente a causa del fatto che
e' sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto la firma non e'
basata su di un certificato qualificato oppure non e' basata su di un
certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato o,
infine, perche' la firma non e' stata apposta avvalendosi di un
dispositivo per la creazione di una firma sicura.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la
firma elettronica e' basata su di un certificato qualificato
rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente
parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti
condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva
1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
1999, ed e' accreditato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato e' garantito da un certificatore
stabilito nella Comunita' europea, in possesso dei requisiti di cui
alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la
Comunita' e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
6. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.".
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 28 del testo unico emanato con il decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e' aggiunto il seguente:
"Art. 28-bis (L). (Responsabilita' del certificatore). - 1. Il
certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o
che garantisce al pubblico l'affidabilita' del certificato e'
responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa, del danno
cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:
a) sull'esattezza delle informazioni in esso contenute alla data
del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati
per i certificati qualificati;
b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il
firmatario detenesse i dati per la creazione della firma
corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o
identificati nel certificato;
c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica
della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in
cui il certificatore generi entrambi.
2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato
qualificato e' responsabile, nei confronti dei terzi che facciano
ragionevole affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati
per effetto della mancata registrazione della revoca o sospensione
del certificato, salvo che provi d'aver agito senza colpa.
3. Il certificatore puo' indicare, in un certificato qualificato, i
limiti d'uso di detto certificato ovvero un valore limite per i
negozi per i quali puo' essere usato il certificato stesso, purche' i
limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei
terzi. Il certificatore non e' responsabile dei danni derivanti
dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti
dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.".
Art. 8.
1. All'articolo 36 del testo unico emanato con il decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 il comma 1 e' sostituito
dal seguente:
"1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta
d'identita' elettronica, del documento d'identita' elettronico e
della carta nazionale dei servizi sono definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali.".
2. All'articolo 36 del testo unico emanato con il decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, al comma 3 la lettera e)
e' sostituita dalla seguente:
"e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o
debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri
soggetti, occorrenti per la firma elettronica.".
3. All'articolo 36 del testo unico emanato con il decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 i commi 4 e 5 sono
sostituiti dai seguenti:
"4. La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale dei
servizi possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti
privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua
delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono dettate le regole
tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione della carta di identita' elettronica,
del documento di identita' elettronico e della carta nazionale dei
servizi.".
Art. 9.
1. All'articolo 38 del testo unico emanato con il decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il comma 2 e' sostituito
dal seguente:
"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono
valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un
certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato,
e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma
sicura;
b) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico
con l'uso della carta d'identita' elettronica o della carta nazionale
dei servizi (L).".
Art. 10.
1. La conformita' dei dispositivi per la creazione di una firma
sicura ai requisiti prescritti dall'allegato III della direttiva
1999/93/CE e' accertata, in Italia, in base allo schema nazionale per
la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della
tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle
comunicazioni, delle attivita' produttive e dell'economia e delle
finanze. Lo schema nazionale non reca oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato ed individua l'organismo pubblico incaricato di
accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni
di sicurezza. Lo schema nazionale puo' prevedere altresi' la
valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri
europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti
afferenti al settore suddetto.
2. Il decreto di cui al comma 1 fissa la data sino alla quale per
l'accertamento di cui al comma stesso si procede in base al regime
transitorio previsto dall'articolo 63 delle regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti
informatici stabilite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999, e prorogato, da
ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6
ottobre 2001.
3. La conformita' dei dispositivi per la creazione di una firma
sicura ai requisiti prescritti dall'allegato III della direttiva
1999/93/CE e' inoltre riconosciuta se certificata da un organismo
all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi
dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa.
Art. 11.
1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su
certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico
tenuto dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del testo unico
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000, producono gli effetti previsti dagli articoli 6, capoversi 1o,
2o e 3o, e 9 del presente decreto.
2. I certificatori che, alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 13, risultano iscritti nell'elenco
pubblico previsto dall'articolo 27, comma 3, del testo unico
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000, sono iscritti d'ufficio nell'elenco pubblico previsto
dall'articolo 5 del presente decreto, ed hanno facolta' di proseguire
l'attivita' gia' svolta o di iniziarne l'esercizio, se non
precedentemente avviato, con gli effetti di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 13, i certificatori di cui all'articolo 4 sono tenuti
all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 28, comma 2, lettere
a), c), e), f), g), h) ed i), del testo unico approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. In caso di
cessazione dell'attivita', devono darne preventivo avviso al
Dipartimento, comunicando contestualmente la conseguente rilevazione
della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento
della stessa.
Art. 12.
1. Le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto che consentono di presentare per via telematica
istanze o dichiarazioni alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi secondo procedure diverse da quelle
indicate nell'articolo 9 continuano ad avere applicazione fino alla
data fissata, con riferimento ai singoli settori, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, di concerto con
i Ministri interessati, entro il 30 novembre 2002. La suddetta data
non puo' comunque essere posteriore al 31 dicembre 2005.
Art. 13.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' emanato un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche ai fini del coordinamento
delle disposizioni del testo unico emanato con il decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con quelle
recate dal presente decreto e dalla direttiva 1999/93/CE, nonche'
della fissazione dei requisiti necessari per lo svolgimento
dell'attivita' dei certificatori.
2. Il regolamento e' emanato su proposta e con il concerto dei
Ministri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre
2000, n. 422.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 gennaio 2002
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