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D.lgt. 23 gennaio 2002 n. 10 sulla firma elettronica
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DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 2002, n.10 Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
      Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
      Vista   la  direttiva  1999/93/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
    Consiglio,  del  13  dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario
    per le firme elettroniche;
      Vista  la  legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per
    l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
    alla  Comunita'  europea - legge comunitaria 2000, che ha delegato il
    Governo   a  recepire  la  citata  direttiva  1999/93/CE,  ricompresa
    nell'elenco di cui all'allegato A della legge stessa;
      Visto  l'articolo  15,  comma  2, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
    recante  delega  al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
    alle   regioni   ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
    amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
      Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
    n.   445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
    regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
      Visto  l'articolo  7,  comma  6,  della  legge 8 marzo 1999, n. 50,
    recante   delegificazione  e  testi  unici  concernenti  procedimenti
    amministrativi - legge di semplificazione 1998;
      Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
    in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
    pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
    23 ottobre 1992, n. 421;
      Vista  la  legge  31  dicembre  1996,  n. 675, recante tutela delle
    persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
    personali;
      Visto  l'articolo  146 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
    385,   recante   testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
    creditizia;
      Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
    dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
    Consiglio dei Ministri;
      Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
    9  agosto  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27
    agosto  2001  recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio
    dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza
    portafoglio dott. Lucio Stanca;
      Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
    settembre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17
    ottobre 2001 recante istituzione del Dipartimento per l'innovazione e
    le tecnologie;
      Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
    riunione del 21 dicembre 2001;
      Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
    Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto  con i
    Ministri  per  la funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e
    delle  finanze,  dell'interno,  delle  attivita'  produttive  e delle
    comunicazioni;
                                  E m a n a
                      il seguente decreto legislativo:
                                   Art. 1.
      1.  Il  presente  decreto  reca  le disposizioni legislative per il
    recepimento  della  direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del
    Consiglio,  del  13  dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario
    per le firme elettroniche.
Art. 2.
      1. Ai fini del presente decreto si intende per:
        a) "firma  elettronica"  l'insieme dei dati in forma elettronica,
    allegati  oppure  connessi  tramite associazione logica ad altri dati
    elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;
        b) "certificatori"  coloro che prestano servizi di certificazione
    delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi alle
    firme elettroniche;
        c)  "certificatori  accreditati"  i  certificatori accreditati in
    Italia  ovvero  in  altri  Stati membri dell'Unione europea, ai sensi
    dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE;
        d)   "certificati  elettronici"  gli  attestati  elettronici  che
    collegano  i  dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai
    titolari e confermano l'identita' dei titolari stessi;
        e)  "certificati  qualificati" i certificati elettronici conformi
    ai  requisiti  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva 1999/93/CE,
    rilasciati  da  certificatori  che  rispondono  ai  requisiti fissati
    dall'allegato II della medesima direttiva;
        f)  "dispositivo per la creazione di una firma sicura" l'apparato
    strumentale,  usato  per  la  creazione  di  una  firma  elettronica,
    rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10;
        g)  "firma  elettronica  avanzata"  la firma elettronica ottenuta
    attraverso  una  procedura  informatica che garantisce la connessione
    univoca  al  firmatario  e la sua univoca identificazione, creata con
    mezzi  sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo
    e  collegata  ai  dati ai quali si riferisce in modo da consentire di
    rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;
        h)  "accreditamento  facoltativo" il riconoscimento del possesso,
    da parte del certificatore che lo richieda, dei requisiti del livello
    piu' elevato, in termini di qualita' e di sicurezza.
Art. 3.
      1.  L'attivita' dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro
    Stato  membro  dell'Unione  europea  e'  libera  e  non  necessita di
    autorizzazione preventiva.
      2.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per
    l'innovazione e le tecnologie, di seguito denominato: "Dipartimento",
    svolge   funzioni   di  vigilanza  e  controllo  nel  settore,  anche
    avvalendosi   dell'Autorita'   per   l'informatica   nella   pubblica
    amministrazione  e  di  altre  strutture  pubbliche  individuate  con
    decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega,
    del  Ministro  per  l'innovazione  e le tecnologie, di concerto con i
    Ministri interessati.
Art. 4.
      1.  I certificatori stabiliti in Italia che intendono rilasciare al
    pubblico  certificati  qualificati  devono darne avviso, anche in via
    telematica, prima dell'inizio dell'attivita', al Dipartimento.
      2. I controlli volti ad accertare se il certificatore che emette al
    pubblico  certificati  qualificati  soddisfa  i  requisiti tecnici ed
    organizzativi  previsti  dal  regolamento di cui all'articolo 13 sono
    demandati   al   Dipartimento,  che  all'uopo  puo'  avvalersi  degli
    organismi indicati nell'articolo 3, comma 2.
      3.  I  controlli di cui al comma 2 sono effettuati d'ufficio ovvero
    su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati.
Art. 5.
      1.  I  certificatori  che  intendono conseguire dal Dipartimento il
    riconoscimento  del  possesso dei requisiti del livello piu' elevato,
    in  termini  di  qualita'  e di sicurezza, possono chiedere di essere
    accreditati.
      2.  Il  richiedente  deve essere dotato di ulteriori requisiti, sul
    piano  tecnico,  nonche' in ordine alla solidita' finanziaria ed alla
    onorabilita', rispetto a quelli richiesti per gli altri certificatori
    ai sensi del regolamento di cui all'articolo 13.
      3. Il Dipartimento, per il vaglio delle domande presentate ai sensi
    del comma 1, puo' avvalersi degli organismi indicati nell'articolo 3,
    comma 2.
      4. Quando accoglie la domanda, il Dipartimento dispone l'iscrizione
    del richiedente in un apposito elenco pubblico, consultabile anche in
    via telematica, tenuto dal Dipartimento stesso.
Art. 6.
      1.  L'articolo  10 del testo unico delle disposizioni legislative e
    regolamentari  in materia di documentazione amministrativa, approvato
    con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
    e' sostituito dal seguente:
      "Art.  10 (L). (Forma ed efficacia del documento informatico). - 1.
    Il   documento   informatico   ha   l'efficacia  probatoria  prevista
    dall'articolo  2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose
    rappresentate.
      2.  Il  documento  informatico, sottoscritto con firma elettronica,
    soddisfa   il   requisito  legale  della  forma  scritta.  Sul  piano
    probatorio  il  documento  stesso  e'  liberamente valutabile, tenuto
    conto  delle  sue  caratteristiche oggettive di qualita' e sicurezza.
    Esso  inoltre  soddisfa  l'obbligo  previsto  dagli  articoli  2214 e
    seguenti  del  codice  civile  e  da  ogni altra analoga disposizione
    legislativa o regolamentare.
      3.  Il  documento  informatico,  quando  e'  sottoscritto con firma
    digitale  o  con  un  altro  tipo di firma elettronica avanzata, e la
    firma  e'  basata  su  di  un  certificato qualificato ed e' generata
    mediante  un  dispositivo  per  la  creazione di una firma sicura, fa
    inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle
    dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.
      4. Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in
    ogni   caso   non   puo'   essere   negata  rilevanza  giuridica  ne'
    ammissibilita'  come  mezzo di prova unicamente a causa del fatto che
    e' sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto la firma non e'
    basata su di un certificato qualificato oppure non e' basata su di un
    certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato o,
    infine,  perche'  la  firma  non  e'  stata apposta avvalendosi di un
    dispositivo per la creazione di una firma sicura.
      5.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche se la
    firma   elettronica  e'  basata  su  di  un  certificato  qualificato
    rilasciato  da  un  certificatore  stabilito in uno Stato non facente
    parte   dell'Unione   europea,  quando  ricorre  una  delle  seguenti
    condizioni:
        a) il  certificatore  possiede  i requisiti di cui alla direttiva
    1999/93/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
    1999, ed e' accreditato in uno Stato membro;
        b) il  certificato  qualificato  e' garantito da un certificatore
    stabilito  nella  Comunita' europea, in possesso dei requisiti di cui
    alla medesima direttiva;
        c)   il   certificato   qualificato,   o   il  certificatore,  e'
    riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la
    Comunita' e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
      6.  Gli  obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla
    loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le
    modalita'  definite  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle
    finanze.".
Art. 7.
      1.  Dopo  l'articolo  28 del testo unico emanato con il decreto del
    Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e' aggiunto il seguente:
      "Art.  28-bis  (L).  (Responsabilita'  del  certificatore). - 1. Il
    certificatore  che  rilascia al pubblico un certificato qualificato o
    che   garantisce  al  pubblico  l'affidabilita'  del  certificato  e'
    responsabile,  se  non  prova  d'aver  agito  senza  colpa, del danno
    cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:
        a) sull'esattezza  delle informazioni in esso contenute alla data
    del  rilascio  e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati
    per i certificati qualificati;
        b) sulla  garanzia che al momento del rilascio del certificato il
    firmatario   detenesse   i   dati   per   la  creazione  della  firma
    corrispondenti  ai  dati  per  la  verifica  della  firma riportati o
    identificati nel certificato;
        c)  sulla  garanzia che i dati per la creazione e per la verifica
    della  firma  possano essere usati in modo complementare, nei casi in
    cui il certificatore generi entrambi.
      2.  Il  certificatore  che  rilascia  al  pubblico  un  certificato
    qualificato  e'  responsabile,  nei  confronti dei terzi che facciano
    ragionevole  affidamento  sul certificato stesso, dei danni provocati
    per  effetto  della  mancata registrazione della revoca o sospensione
    del certificato, salvo che provi d'aver agito senza colpa.
      3. Il certificatore puo' indicare, in un certificato qualificato, i
    limiti  d'uso  di  detto  certificato  ovvero  un valore limite per i
    negozi per i quali puo' essere usato il certificato stesso, purche' i
    limiti  d'uso  o  il  valore  limite siano riconoscibili da parte dei
    terzi.  Il  certificatore  non  e'  responsabile  dei danni derivanti
    dall'uso  di  un  certificato  qualificato  che ecceda i limiti posti
    dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.".
Art. 8.
      1.  All'articolo  36  del  testo  unico  emanato con il decreto del
    Presidente  della Repubblica n. 445 del 2000 il comma 1 e' sostituito
    dal seguente:
      "1.  Le  caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta
    d'identita'  elettronica,  del  documento  d'identita'  elettronico e
    della  carta  nazionale  dei  servizi  sono  definite con decreto del
    Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottato  su proposta del
    Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro per la funzione
    pubblica,  con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il
    Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sentito il Garante per la
    protezione dei dati personali.".
      2.  All'articolo  36  del  testo  unico  emanato con il decreto del
    Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, al comma 3 la lettera e)
    e' sostituita dalla seguente:
      "e)  le  procedure  informatiche  e  le  informazioni che possono o
    debbono  essere  conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri
    soggetti, occorrenti per la firma elettronica.".
      3.  All'articolo  36  del  testo  unico  emanato con il decreto del
    Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000  i commi 4 e 5 sono
    sostituiti dai seguenti:
      "4.  La  carta  d'identita'  elettronica  e  la carta nazionale dei
    servizi  possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti
    privati  e  pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' stabilite
    con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri o, per sua
    delega,  del  Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
    con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sentita la Banca
    d'Italia.
      5.   Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  del  Ministro  per
    l'innovazione  e  le  tecnologie e del Ministro dell'economia e delle
    finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la
    Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali, sono dettate le regole
    tecniche  e  di  sicurezza  relative  alle  tecnologie e ai materiali
    utilizzati  per  la  produzione della carta di identita' elettronica,
    del  documento  di  identita' elettronico e della carta nazionale dei
    servizi.".
 Art. 9.
      1.  All'articolo  38  del  testo  unico  emanato con il decreto del
    Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il comma 2 e' sostituito
    dal seguente:
      "2.  Le  istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono
    valide:
        a) se  sottoscritte  mediante  la firma digitale, basata su di un
    certificato  qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato,
    e  generata  mediante  un  dispositivo  per la creazione di una firma
    sicura;
        b) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico
    con l'uso della carta d'identita' elettronica o della carta nazionale
    dei servizi (L).".
 Art. 10.
      1.  La  conformita'  dei  dispositivi per la creazione di una firma
    sicura  ai  requisiti  prescritti  dall'allegato  III della direttiva
    1999/93/CE e' accertata, in Italia, in base allo schema nazionale per
    la  valutazione  e  certificazione  di  sicurezza  nel  settore della
    tecnologia  dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del
    Consiglio   dei  Ministri,  o,  per  sua  delega,  del  Ministro  per
    l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto  con i Ministri delle
    comunicazioni,  delle  attivita'  produttive  e dell'economia e delle
    finanze.  Lo  schema  nazionale  non  reca  oneri  aggiuntivi  per il
    bilancio  dello Stato ed individua l'organismo pubblico incaricato di
    accreditare  i  centri di valutazione e di certificare le valutazioni
    di   sicurezza.  Lo  schema  nazionale  puo'  prevedere  altresi'  la
    valutazione  e  la  certificazione relativamente ad ulteriori criteri
    europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti
    afferenti al settore suddetto.
      2.  Il  decreto di cui al comma 1 fissa la data sino alla quale per
    l'accertamento  di  cui  al comma stesso si procede in base al regime
    transitorio  previsto  dall'articolo  63 delle regole tecniche per la
    formazione,  la  trasmissione,  la conservazione, la duplicazione, la
    riproduzione   e  la  validazione,  anche  temporale,  dei  documenti
    informatici stabilite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto
    del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, dal decreto
    del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, pubblicato
    nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 87 del 15 aprile 1999, e prorogato, da
    ultimo,  con  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
    ottobre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  233 del 6
    ottobre 2001.
      3.  La  conformita'  dei  dispositivi per la creazione di una firma
    sicura  ai  requisiti  prescritti  dall'allegato  III della direttiva
    1999/93/CE  e'  inoltre  riconosciuta  se certificata da un organismo
    all'uopo  designato  da  un  altro Stato membro e notificato ai sensi
    dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa.
Art. 11.
      1.   I   documenti   sottoscritti  con  firma  digitale  basata  su
    certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico
    tenuto    dall'Autorita'    per    l'informatica    nella    pubblica
    amministrazione  ai  sensi dell'articolo 27, comma 3, del testo unico
    approvato  con  il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
    2000,  producono gli effetti previsti dagli articoli 6, capoversi 1o,
    2o e 3o, e 9 del presente decreto.
      2.  I  certificatori  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore del
    regolamento  di  cui  all'articolo 13, risultano iscritti nell'elenco
    pubblico   previsto  dall'articolo  27,  comma  3,  del  testo  unico
    approvato  con  il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
    2000,   sono   iscritti   d'ufficio   nell'elenco  pubblico  previsto
    dall'articolo 5 del presente decreto, ed hanno facolta' di proseguire
    l'attivita'   gia'   svolta   o  di  iniziarne  l'esercizio,  se  non
    precedentemente  avviato,  con  gli  effetti  di  cui  al comma 1 del
    presente articolo.
      3.  Sino  alla  data  di  entrata  in vigore del regolamento di cui
    all'articolo  13,  i  certificatori di cui all'articolo 4 sono tenuti
    all'osservanza  delle disposizioni dell'articolo 28, comma 2, lettere
    a),  c),  e),  f),  g),  h)  ed  i), del testo unico approvato con il
    decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. In caso di
    cessazione   dell'attivita',   devono   darne  preventivo  avviso  al
    Dipartimento,  comunicando contestualmente la conseguente rilevazione
    della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento
    della stessa.
 Art. 12.
      1.  Le  disposizioni  vigenti  alla  data  di entrata in vigore del
    presente  decreto  che  consentono  di  presentare per via telematica
    istanze  o dichiarazioni alla pubblica amministrazione o ai gestori o
    esercenti  di  pubblici  servizi  secondo procedure diverse da quelle
    indicate  nell'articolo  9 continuano ad avere applicazione fino alla
    data  fissata,  con  riferimento  ai singoli settori, con decreto del
    Presidente  del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, di concerto con
    i  Ministri  interessati, entro il 30 novembre 2002. La suddetta data
    non puo' comunque essere posteriore al 31 dicembre 2005.
Art. 13.
      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto e' emanato un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
    della  legge  23 agosto 1988, n. 400, anche ai fini del coordinamento
    delle  disposizioni  del  testo  unico  emanato  con  il  decreto del
    Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000, n. 445, con quelle
    recate  dal  presente  decreto  e dalla direttiva 1999/93/CE, nonche'
    della   fissazione   dei   requisiti  necessari  per  lo  svolgimento
    dell'attivita' dei certificatori.
      2.  Il  regolamento  e'  emanato  su proposta e con il concerto dei
    Ministri  indicati  nell'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre
    2000, n. 422.
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
        Dato a Roma, addi' 23 gennaio 2002
 
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