Legge 5 febbraio 1992, n. 104
(in GU del 17 febbraio 1992)
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate
Art. 1 - Finalità -
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e
di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo
della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la
partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché
la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni,
nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione
sociale della persona handicappata.
Art. 2 - Principi generali -
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti,
integrazione sociale ed assistenza della persona handicappata. Essa costituisce
inoltre riforma economico-sociale della repubblica, ai sensi dell'art. 4 dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 5.
Art. 3 - Soggetti aventi diritto -
1. è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare
un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore
in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità
complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in
quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le
situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli
interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti,
domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative
prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla
vigente legislazione o da accordi internazionali.
Art. 4 - Accertamento dell'handicap -
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità
dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva
individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie
locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre
1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei
casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
Art. 5 - Principi generali per i diritti della persona handicappata -
1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la
realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti
obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica,
sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con
istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con
il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali,
considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti
partecipi e consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle
minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi,
che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle
tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata
nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla
vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di
carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche
in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona
handicappata nella società
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la
collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata,
attivandone le potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria di tutte le fasi della
maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o
constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e
superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti
alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata,
assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali
sulla base degli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno
psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti
e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo
indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli
obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative
permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la
prevenzione e la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale
di chi ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di
fuori della circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione
sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.
Art. 6 - Prevenzione e diagnosi precoce -
1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle
minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli
artt. 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla
legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle
conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale,
durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di
sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni
naturali della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei
fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie
invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la
prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap
fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di
eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro
conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle
malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione e il
tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e
della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono
disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'art. 5,
primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono essere
individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo
alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale;
h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita
anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole
materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie
e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al
trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal
compimento del primo anno di vita. è istituito a tale fine un libretto
sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'art. 27 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli
ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del
bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per
eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di
vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.
3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di
handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.
Art. 7 - Cura e riabilitazione -
1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con
programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che
valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità
della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità A questo
fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o
convenzionate, assicura:
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona
handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a
domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno
o residenziale di cui all'art. 8, comma 1, lettera l);
b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e
sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.
2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed
ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.
Art. 8 - Inserimento ed integrazione sociale -
1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si
realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e
sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della
normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare
in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o
permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e
ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i
movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto
allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle
dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle
prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente
qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi,
sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma
individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso
incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e
privato e la organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi
servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la
deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche
temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un
ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni,
a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di
relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano
assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non
consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri
socio-riabilitativi sono definiti dal ministro della Sanità, di concerto con il
ministro per gli Affari Sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere
l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.
Art. 9 - Servizio di aiuto personale -
1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle
unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio,
è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione
dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi
tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare
l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e
comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e
socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera
aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai
sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai 18 anni che facciano richiesta di prestare
attività volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una
formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina
dettata dall'art. 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 10 - Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità
-
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le
comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in
materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando
comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità
stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi
di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri
socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del
comma 1 dell'art. 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per
l'integrazione scolastica di cui all'art. 15 e con gli organi collegiali della
scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi
finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa
rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio
e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità,
promossi da enti, associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficienza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato
iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere
realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'art. 38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le
comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a
perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante
iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati
concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri
socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno
ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente
legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione,
fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni, e dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il
venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del
ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica
dell'area.
Art. 11 - Soggiorno all'estero per cure -
1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'art. 7 del decreto del
ministro della Sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella G.U. n. 273 del 22
novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia
previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi
autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in albergo o
strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza
ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero della Sanità di cui all'art. 8
del decreto del ministro della Sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella G.U. n.
273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni
collegati agli interventi autorizzati delle regioni sulla base di criteri
fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5,
primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono
disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.
Art. 12 - Diritto all'educazione e all'istruzione -
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili
nido.
2. è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona
handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità
della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle
relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere
impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti
dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione
della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo
individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la
collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità
sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore
psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal ministro della P.I.
Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive
dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità
possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate
e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il
concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle
famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e
l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti
secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento
emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola
materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di
istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente
impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite
l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi,
d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di
riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della Sanità
e del Lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori
ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A
tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di
degenza, che non versino in situazione di handicap e per i quali sia accertata
l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non
inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai
docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto
alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi
di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante
l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psicopedagogica
che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di
tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.
Art. 13 - Integrazione scolastica -
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si
realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4
agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul
territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli
organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del ministro della P.I., d'intesa con i ministri
degli Affari sociali e della Sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula
degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla
predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di
integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche.
Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti
dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di
collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di
sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando
la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio
del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati,
aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di
specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al
bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del ministro dell'Università e della ricerca
scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da
destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di
studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare
nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie
locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del
funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine
di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché
l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti
specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali
di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno
mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono
determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno
pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i
limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma
6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività
didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al
comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle
aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del
conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle
classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e
alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di
interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
Art. 14 - Modalità di attuazione dell'integrazione -
1. Il ministro della P.I. provvede alla formazione e all'aggiornamento del
personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione
scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 23
agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il
Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui
all'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il ministro della P.I. provvede
altresì
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente
qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe
della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio
della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche
aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola,
prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo
inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza
scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola,
consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento
del diciottesimo anno di età nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del
collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'art. 4, secondo comma,
lettera l), del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di
classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole
classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante
all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli
stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la
definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti
all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'art. 4,
comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione
conseguito ai sensi del predetto art. 4 deve essere specificato se l'insegnante
ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le
discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione
ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'art. 3, comma 3, della
citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già
preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle
dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione
scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento
nelle scuole materne ed elementari di cui all'art. 3, comma 2, della citata
legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per
l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami
relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività
didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi
dell'art. 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio
delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui
al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo
convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di
espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di
specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma
di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'art. 9 della citata legge n. 341 del 1990,
relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di
cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al D.P.R. 31
ottobre 1975, n. 970, e all'art. 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli
di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o
non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), possono
prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle
scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani
educativi e di recupero individualizzati.
Art. 15 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica -
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro
composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un
esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'art. 14, decimo comma, della legge
20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli
enti locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate
maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore
agli studi sulla base dei criteri indicati dal ministro della P.I. entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro
dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e
secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da
insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di
collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano
educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta
al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione
con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la
verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e
40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati,
nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in
difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al
ministro della P.I. ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della
giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello
stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40.
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